Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20253 del 04/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20253 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Copoti Margaritar, n. in Romania 9.12.1980
alias Stanescu Margaritar
alias Stirbu Margaritar

avverso la sentenza e l’ordinanza n. 15/2018, entrambe emesse dalla Corte
d’Appello di Milano il 23/03/2018

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed i provvedimenti decisori impugnati;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
R. Aniello, che ha concluso per inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 04/05/2018

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha disposto la consegna di Copoti Margaritar all’autorità giudiziaria tedesca, che l’ha richiesta in
forza di mandato di arresto europeo del 03/03/2017 emesso dalla Procura della
Repubblica di Monaco di Baviera, sulla base di mandato di arresto nazionale del
23/02/2017 spiccato per i reati di rapina impropria e lesioni personali (artt. 252,
223, 230 e 52 cod. pen. tedesco) commessi in Monaco di Baviera il 12/09/2016
in concorso con due connazionali, separatamente perseguiti e giudicati.

l’istanza difensiva di sostituzione della misura della custodia in carcere, applicata
in esito all’udienza di convalida dell’arresto eseguito d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, ravvisando la sussistenza di un concreto pericolo di fuga tale da rendere
inidonea la misura domiciliare invocata.

2. Avverso entrambi i provvedimenti ha proposto separatamente ricorso per
cassazione il difensore del Copoti, formulando le censure di seguito indicate.

2.1 Ordinanza cautelare
Si deduce l’inosservanza dell’art. 275, corr ma 3 cod. proc. pen. e manifesta
illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inadeguatezza degli arresti
domiciliari a prevenire il pericolo di fuga.
In particolare si sostiene che pur essendo a conoscenza che il consegnando ha
legami stabili in Italia, costituiti dalla presenza della sorella e del cognato che ivi
risiedono da anni, in maniera illogica la Corte territoriale ha escluso tale evenienza prima dell’arrivo del coniuge e dei figli, circostanza oltre tutto dimostrativa
della stabilità dei legami familiari e dell’assenza di qualsivoglia ragione per darsi
alla fuga; quanto alla pretesa inidoneità del domicilio indicato, consistente in una
unità immobiliare di 45 mq., la Corte territoriale non ha valutato in concreto in
che misura tali dimensioni avrebbero potuto incidere maggiormente sul pericolo
di fuga.

2.2 Sentenza che ha disposto la consegna
Si deduce l’inosservanza degli artt. 16 e 17, comma 4 legge n. 69 del 2005 per
avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti i gravi indizi di reità richiamando
pedissequamente il contenuto del MAE emesso dal GIP tedesco, ritenendo sufficienti allo scopo il riassunto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, l’esito
dell’individuazione fotografica da questa compiuto senza precisazione delle relative modalità nonché il tenore della chiamata in correità eseguita da Alezandru
Huduzea, concorrente nei reati contestati.
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Con l’ordinanza parimenti emessa il 23/03/2018 la Corte ha, inoltre, rigettato

A fronte di siffatto materiale indiziario la Corte d’appello avrebbe, invece, dovuto richiedere allo Stato richiedente informazioni integrative ai sensi dell’art. 16
I. n. 69 del 2005 al fine di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
a carico del Copoti, indispensabili ai sensi dell’art. 17, comma 4 I. cit. per disporne la consegna.

1. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e come tali vanno dichiarati inammissibili.

2. Quanto alla misura cautelare, il ricorso omette di considerare che la Corte
territoriale ha ritenuto pregnante il pericolo di fuga in ragione del fatto che il
Copoti non solo è richiesto dall’autorità giudiziaria tedesca in relazione ad un
reato (rapina impropria) colà punito con pena rilevante (fino a quindici anni di
reclusione) ma che anche in Italia egli è gravato da numerosi precedenti penali
specifici per reati di furto e rapina e quindi sulla base di una duplice valutazione
fondata sulla gravità del reato per cui il mandato d’arresto europeo è stato
emesso e sulla negativa personalità del consegnando, a fronte della quale l’apprezzamento aggiuntivo concernente l’inidoneità dell’alloggio nella disponibilità
dei congiunti dichiaratisi disposti ad ospitarlo agli arresti domiciliari appare
recessivo e sostanzialmente ininfluente.

3. Quanto alla decisione favorevole alla consegna, la pretesa di far svolgere
all’autorità giudiziaria italiana un approfondimento valutativo in ordine alla gravità del quadro indiziario posto a base del provvedimento restrittivo della libertà
personale emesso dall’A.G. tedesca trova insormontabile ostacolo nella costante
giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo cui (per tutte e ultima in ordine di massimazione v. Sez. 6, n.
28281 del 06/06/2017, Mazza, Rv. 270415).
Da tale orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi, al cospetto di una

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CONSIDERATO IN DIRITTO

fattispecie delineata nel MAE in termini assolutamente chiari e di un compendio
indiziario, basato sul riconoscimento del Copoti da parte della vittima dei reati e
su di una chiamata di correità, riguardo al quale ulteriori accertamenti ed apprezzamenti restano di spettanza esclusiva dell’autorità giudiziaria tedesca che
ha emesso il mandato europeo e che procede per i reati contestati.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una

misura di C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5 I. n. 69
del 2005 e di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, 4/05/2018

Il consiglier etnsore
Orindìpi Vfllo

Il Presidente
Stefano Mogini

somma in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella

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