Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20251 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20251 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLORIANI SIMONETTA N. IL 01/09/1970
DE INNOCENTI ANNA N. IL 25/03/1960
avverso la sentenza n. 3320/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/04/2015

R.G. 21021/2014
Considerato che:
Floriani. Simonetta e De Innocenti Anna ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 16/1/2014, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; de ducono violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata
assoluzione delle imputate con particolare riferimento al mancato riconoscimento
delle stesse da parte delle persone offese.

favorevole ai ricorrenti rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimi tà, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla
lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione
delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità delle imputate in ordine al
fatto loro ascritto; vengono infatti indicate, in modo esaustivo, le argomentazioni
sulla base delle quali sono state considerate attendibili le individuazioni effettuate dalle persone offese delle attuali ricorrenti e ci si e’ confrontati in modo ade guato e logico con l’esito del riconoscimento in dibattimento. Tutto ciò preclude
qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del
31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibil«di entrambe le impugnazioni; ne consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00 ciascuno.
P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
C/t7t2^3

processuali ecsinge:~érriz della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 28 aprile 2015

Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più

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