Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20251 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20251 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZA RACITI NICOLAS nato il 11/09/1995 a MESSINA

avverso la sentenza del 11/01/2018 del TRIBUNALE di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La difesa di Nicolas Mazza Raciti ha proposto ricorso avverso la sentenza
dell’11/01/2018 emessa dal Tribunale di Messina con la quale è stata applicata la
pena concordata tra le parti in relazione alle imputazioni di cui agli artt. 337, 635
comma 2 n 2 cod. pen. nonché all’art. 187 codice della strada.
Si contesta nel ricorso con due distinti motivi violazione di legge e vizio di
motivazione quanto alla mancata individuazione di elementi di responsabilità o di
circostanza di fatto che imponevano l’esclusione dell’applicazione di formule di
proscioglimento in fatto.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
Deve a tal fine richiamarsi il dettato dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.,
come novellato dalla I. 23/06/2017 n. 53, entrata in vigore il 3/8/32017, e
pacificamente applicabile nella specie, in ragione della data della decisione, che
espressamente circoscrive i motivi di impugnazione proponibili avverso la
sentenza di applicazione della pena, e non include quelli espressi nel ricorso,
peraltro in maniera generica.

Data Udienza: 11/04/2018

3. In applicazione dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., come
modificato dalla disposizione richiamata, l’inammissibilità del ricorso, nella specie,
può essere dichiarata senza formalità.
All’accertamento consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma indicata in dispositivo, e ritenuta equa in ragione della
causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2018
Il Presidente est.

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P. Q. M.

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