Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20250 del 26/10/2016

Penale Sent. Sez. 3 Num. 20250 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
c/
A.A.

Data Udienza: 26/10/2016

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del Tribunale di Bologna del 14 marzo 2016 ha rigettato l’istanza di
sospensione del procedimento per la messa alla prova dell’imputato A.A., imputato per il reato di cui all’art. 10 ter del D. Lgs. 74/00 (omesso versamento
dell’IVA per l’ammontare di € 732.376,00) ai sensi dell’art. 168 bis c.p.p..
1.2 Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso il detto imputato, tramite il proprio

processuale in relazione all’art. 168 bis cod. pen. per avere il Tribunale erroneamente rigettato
la richiesta di sospensione per messa alla prova a causa del mancato risarcimento del danno
patrimoniale subito dall’Erario, ritenendo il risarcimento condicio sine qua non per l’ammissione
all’invocato beneficio senza, tuttavia, considerare che il richiedente si trovava nell’assoluta
impossibilità di adempiere al risarcimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile.
Va doverosamente premesso che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata in
coerenza con quanto previsto dal Decreto del Primo Presidente del 29 aprile 2016 circa
l’obbligo di tale tipo di motivazione per le sentenze penali laddove vengano prospettate
questioni giuridiche non richiedenti l’esercizio della funzione nomofilattica o comunque la cui
soluzione comporta l’applicazione di principi giuridici assolutamente consolidati.
2. Ciò detto, con la sentenza 31.3.2016 n. 33216, Rigacci, Rv. 267237, le S.U. di questa
Corte Suprema hanno recentemente risolto il contrasto interpretativo sorto sul punto tra le
sezioni semplici, circa l’impugnabilità o meno in via autonoma dell’ordinanza reiettiva della
richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, affermando che “L’ordinanza
di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è
immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai
sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen.,
nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il
giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del
procedimento con la messa alla prova.”
2.1 Con la detta decisione è stato quindi superato il diverso orientamento della autonoma
impugnabilità in Cassazione in via immediata del provvedimento con messa alla prova
dell’imputato emessa in dibattimento: sinteticamente va detto che tale orientamento prendeva
spunto dal tenore letterale dell’art. 464 quater comma 7 cod. proc. pen. il quale sembrerebbe
affermare la ricorribilità di qualsiasi provvedimento avente carattere di decisorietà a
prescindere dal suo contenuto (se ammissivo o reiettivo) sottraendolo così alla disciplina
1

difensore fiduciario deducendo con un primo motivo violazione di legge sostanziale e

generale di cui all’art. 586 cod. proc. pen. anche in considerazione del fatto che la sospensione
del procedimento con messa alla prova di cui all’art. 168 bis cod. pen. presuppone lo
svolgimento di un iter procedimentale “alternativo alla celebrazione del giudizio” (v. Sez. 5^
20.10.2015 n. 4586, R., Rv. 265627; Sez. 3^ 24.4.2015 n. 27071, Frasca, Rv. 263814; Sez.
2^ 2.7.2015 n. 41762, Dimitriu, Rv. 264888; Sez. F. 9.9.2014 n. 42318, Valmaggi. Rv.
261096).
2.2 Al detto indirizzo si contrapponeva altro con il quale veniva affermato, sulla base di

base al principio di tassatività delle impugnazioni il provvedimento di rigetto dell’istanza di
messa alla prova è soggetto alla previsione normativa di cui all’art. 586 cod. proc. pen.
secondo il quale le ordinanze dibattimentali sono impugnabili quando non è diversamente
stabilito dalla legge, soltanto unitamente alla impugnazione della sentenza (v. tra le tante Sez.
5^ 14.11.2014 n. 5656, Ascione, Rv. 264270; idem 3.6.2015 n. 25566, Marcozzi, Rv. 264061;
Sez. 2^ 12.6.2015 n. 40397, Fratuscio, Rv. 264574).
2.3 Sulla base di tale ultimo orientamento, avallato dalle S.U. di questa Corte ed al quale
questo Collegio ritiene di dare continuità, va rilevato che il ricorso in via autonoma ed
immediata nella ipotesi di richiesta di messa alla prova è consentito solo per i casi di
accoglimento della richiesta, mentre avverso il provvedimento negativo non è ammessa
l’impugnabilità se non unitamente alla sentenza in conformità ai principi contenuti nel ricordato
art. 586 cod. proc. pen.
3. Segue alla declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento della somma – ritenuta congrua – di C 2.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2016

articolate considerazioni in questa sede richiamate e interamente condivise dal Collegio, che in

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