Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20248 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20248 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC DRAGAN N. IL 06/03/1985
avverso la sentenza n. 5391/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/04/2015

R.G. 20761/2014

Considerato che:
Radosavljevic Dragan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli
del 26/6/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Napoli del 1/6/2009,
con la quale era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed C
1500,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 110, 628 commi 1 e 3 n.1 cod.
pen. b) 110, 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 cod. pen. chiedendone l’annullamento

dell’art. 129 cod. proc. pen. per non essere stata emessa nei confronti del
ricorrente sentenza di proscioglimento nonché la mancanza di motivazione.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che
<> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 aprile 2015

Il

igliere estensore

Il Presidente
(AitA

ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; deduce la violazione

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