Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20245 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20245 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOMA ARMAND N. IL 17/03/1980
avverso la sentenza n. 2797/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 28/04/2015

Il difensore di TOMA Armand propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Milano il 13
giugno 2013, lamentando mancanza di prova in ordine al delitto di furto presupposto
e carenza dell’elemento soggettivo del reato in forza di deduzioni del tutto analoghe a
quelle già dedotte in appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado.
Il ricorso è dunque palesemente inammissibile, non soltanto perché i motivi si
riferiscono a censure di merito non devolvibili alla presente sede di legittimità, ma
anche perchè nella sostanza carenti del necessario requisito della specificità,
essendosi le censure sterilmente volte a riproporre le stesse questioni già ampiamente
scandagliate nei gradi di merito. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da
tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre
2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001 Cass., Sez. IV, 29 marzo 2000,
Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 aprile 2015
Il Consiglieri tensore

Il Presidente

OSSERVA

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