Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20245 del 27/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20245 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PARDO IGNAZIO

28/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli che ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
udito il difensore avv.to Massimo Mauro che ha insistito per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 28 dicembre 2015 il Tribunale della Libertà di Roma respingeva
l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Kasmi Hamza indagato dei reati di ricettazione e
riciclaggio di autovetture e tratto in arresto in forza del provvedimento del G.I.P. di Tivoli
n.4308/2015.

1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’indagato
deducendo violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per omesso tempestivo

Data Udienza: 27/04/2016

avviso al difensore di fiducia dell’udienza di convalida. Rappresentava al proposito che, benché
il difensore fosse stato nominato tempestivamente dall’indagato, l’avviso era stato comunicato
soltanto nella stessa giornata del 14 dicembre. Lamentava, pertanto, che l’udienza si era svolta
nell’assenza del difensore di fiducia e che lo stesso non aveva avuto regolare accesso agli atti;
conseguentemente, doveva dichiararsi sia la nullità della convalida che della misura cautelare
contestualmente disposta.
Chiedeva pertanto annullarsi anche l’ordinanza pronunciata dal giudice del riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
2.1 Ed invero, nel caso in esame risulta proposto gravame avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Roma con il quale si respingeva l’impugnazione avanzata contro la misura
coercitiva per ragioni di doglianza riguardanti il provvedimento di convalida; orbene ritiene la
Corte doversi fare applicazione del principio secondo cui le misure coercitive applicate
contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell’arresto, pur se collegate con la
misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la
nullità della convalida non si estende all’ordinanza impositiva delle misure coercitive, ne’ sulla
possibilità di disporle incide la mancata convalida (Sez. U, Sentenza n. 17 del 14/07/1999, Rv.
214238). In alcun modo pertanto i dedotti vizi dell’udienza di convalida possono ripercuotersi
sul provvedimento cautelare disposto all’esito della stessa trattandosi di ordinanza autonoma.
Alla luce delle predette considerazioni, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art.94 comma 1 ter disp.att. c.p.p..
Roma, 27 aprile 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

All’udienza del 27 aprile 2016 le parti concludevano come in epigrafe.

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