Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20244 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20244 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fedele Santo, nato a Varapodio 1’01/11/1954

nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso la ordinanza del 18/04/2017 del Tribunale di Reggio Calabria

Data Udienza: 08/02/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata;
uditi gli avvocati Andrea Alvaro ed Antonio Speziale, difensori del ricorrente, che
hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

1,

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi
dell’art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il sequestro preventivo impeditivo
emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in
data 30 gennaio 2017 nei confronti di Santo Fedele (cl. 54) e Francesco Fedele
(cl. 84) limitatamente alle quote sociali ed all’intero patrimonio aziendale della
società ST Global s.r.I., a quattro conto correnti attivi ed a tre autovetture

2. Secondo la ipotesi accusatoria, Santo Fedele, in concorso con Francesco
Fedele, era partecipe di una associazione a delinquere, contestata al capo 3),
finalizzata alla commissione di plurimi delitti di corruzione per atto contrario ai
doveri di ufficio, di turbativa d’asta e di falso in atto pubblico operante con
riferimento alle procedure di appalto indette dalla Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Reggio Calabria e da altre stazioni appaltanti pubbliche per la
realizzazione di opere nella piana di Gioia Tauro, garantendo il controllo sugli
appalti pubblici al gruppo imprenditoriale Bagalà, ritenuto affiliato alla cosca dei
Piromalli.
Tale associazione criminale operava come un vero e proprio cartello di
imprese (la c.d. “cumbertazione” nel lessico degli indagati), diretto in modo
stabile ed organizzato a condizionare la libera concorrenza nelle gare pubbliche
di appalto attraverso la presentazione di offerte dal contenuto concertato,
determinando, in tal modo, l’aggiudicazione degli appalti ad una delle imprese
della cordata e mantenendo il controllo sulla aggiudicazione delle opere ovvero
insinuandosi nella fase esecutiva, quando la gara era vinta da imprese estranee
al circuito.
In particolare Francesco Fedele, in qualità di amministratore unico della ST
Global s.r.l. ed il figlio, arch. Santo Fedele, in qualità di direttore tecnico della
medesima società, consapevoli della attività di turbativa in corso, avevano
fornito un indispensabile contributo al raggiungimento dell’obiettivo illecito,
curando lo sviluppo dei progetti ed avvalendosi, in diverse occasioni, di
informazioni riservate o di consigli tecnici indebitamente forniti da Nicoletta
Angela, presidente delle commissioni di gara, indispensabili affinché le imprese
di volta in volta individuate dal cartello riconducibile al Bagalà potessero
partecipare alle aste pubbliche.
A Santo e Francesco Fedele è, inoltre, contestata, ancorché non rilevi
specificamente ai fini della misura cautelare di cui si controverte, la

2

intestate alla medesima società.

b

partecipazione alla commissione di cinque condotte di turbativa d’asta contestate
rispettivamente ai capi 17), 19), 20), 21) e 22) della imputazione cautelare.
3. Gli avvocati Antonio Speziale ed Andrea Alvaro, nell’interesse degli
indagati Fedele Santo (cl. 54) e Fedele Francesco (cl. 84), ricorrono avverso tale
ordinanza e ne chiedono l’annullamento, deducendo, con unico motivo, la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli
artt. 321 e 275 cod. proc. pen.
4. Lamenta il ricorrente che il Tribunale del riesame di Reggio Calabria
aveva obliterato la mancanza dei presupposti per adottare la misura cautelare
reale e, nel recepire acriticamente l’impostazione accusatoria, non aveva
verificato in alcun modo il nesso di pertinenzialità tra l’ipotizzata condotta
delittuosa ed i beni staggiti, ritenendo sussistente apoditticamente la
strumentalità della società al delitto contestato ed il pericolo che il reato potesse
essere portato ad ulteriori conseguenze.
Censura, inoltre, il ricorrente la violazione dei principi di proporzionalità,
adeguatezza e gradualità previsti dall’art. 275 cod. proc. pen., ritenuti dalla
giurisprudenza di legittimità applicabili anche alle misure cautelari reali.
La misura interdittiva dell’inibizione dall’esercizio dell’attività professionale
disposta nei confronti del ricorrente per la durata di dodici mesi, ancorché
gravata da impugnazione difensiva, elideva, inoltre, la sussistenza attuale del
periculum in mora.
La ST Global s.r.l. era, peraltro, costituita da due rami d’azienda, lo “Studio
di progettazione ingegneristica” e la “Società per la produzione di energia
fotovoltaica”, peraltro costituita in epoca risalente rispetto alla insorgenza della
predetta vicenda giudiziaria.
Soprattutto per tale secondo ramo, erano, pertanto, assenti gli indizi di
illecito coinvolgimento nelle condotte illecite attribuite ai due Fedele.
Chiedeva, pertanto, il ricorrente di modulare il vincolo reale in modo tale
da svincolare il ramo d’azienda privo di connessioni con le condotte contestate.
Difettavano, peraltro, i presupposti per sottoporre a sequestro anche il
ramo di azienda relativo alla società di progettazione ingegneristica, in quanto la
attività del ricorrente, in relazione alle condotte di turbativa d’asta contestate,
era stata limitata al solo contributo tecnico nella formazione delle offerte di gara,
senza ingerenza alcuna rispetto alla formulazione della componente economica
della stessa.

5. In data 2 febbraio 2018 i difensori hanno depositato motivi nuovi nei
quali hanno evidenziato come le ordinanze applicative della misure coercitive nei

3

,

confronti di Francesco Fedele e di Santo Fedele erano state annullate senza
rinvio, rispettivamente con le sentenze nr. 54484/17 e nr. 54482/17 emesse
dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione.
Il Tribunale del riesame aveva, inoltre, integralmente pretermesso la
motivazione relativa al coinvolgimento personale e specifico di Santo Fedele nelle
vicende contestate.

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato, in via preliminare, la
sussistenza del nesso di pertinenzialità, in quanto il Tribunale del riesame, nel
recepire acriticamente l’impostazione accusatoria, non aveva verificato in alcun
modo il nesso di pertinenzialità tra l’ipotizzata condotta delittuosa ed i beni
staggiti, ritenendo sussistente apoditticamente la strumentalità della società al
delitto contestato.

3. Tale censura deve essere accolta.
Il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il sequestro preventivo
impeditivo adottato dal Giudice per le indagini preliminari evidenziando come “la
predetta società di professionisti sia effettivamente risultata uno strumento
dell’organizzazione criminale di cui al capo 3), funzionale alla consumazione degli
illeciti contestati…si tratta, infatti, di una società utilizzata per la realizzazione del
progetto delle gare oggetto delle incolpazioni provvisorie. Trattandosi di un bene
funzionale alla commissione degli illeciti contestati appare concreto il pericolo
che la libera disponibilità della medesima società possa permettere all’indagato
di commettere ulteriori reati analoghi a quelli in contestazione”.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
dal quale non vi è ragione per discostarsi, tuttavia, in tema di sequestro
preventivo, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene
sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve
caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al
reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale
tra la res ed il reato commesso (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv.
269374).
Occorre, pertanto, dimostrare nella ordinanza impositiva del sequestro
preventivo adottato a fini impeditivi una diretta correlazione del bene con il reato

4

CONSIDERATO IN DIRITTO

..

in modo da escludersi qualsiasi indiscriminata estensione o indefinita dilatazione
del vincolo reale in difetto di un nesso diretto di casualità con l’illecito o, per
converso, in presenza di un nesso di mera occasionalità con lo stesso.
Nella ordinanza impugnata, tuttavia, ad onta delle affermazioni del
Tribunale del riesame, risulta assente la dimostrazione del durevole
asservimento della ST Global S.r.l. e del proprio patrimonio alla commissione
delle attività illecite contestate e, segnatamente, che la stessa sia una società
strutturalmente illecita o, comunque, meramente di comodo.

compagine societaria e del patrimonio della ST Global S.r.l. alle attività illecite
per cui si procede integra una motivazione meramente apparente a fronte del
coinvolgimento, per quanto risulta dal testo della ordinanza impugnata, della
predetta società in soli cinque delitti-scopo.
Tali delitti sarebbero, peraltro, stati commessi mediante la presentazione di
offerte nel contesto di gare pubbliche poste in essere nell’arco di pochi giorni (dal
22 ottobre 2012, per i delitti contestati ai capi 17) e 18), al 23 ottobre 2012, per
i delitti contestati ai capi 19) e 20) ed in epoca risalente, essendo l’ultima stata
presentata in data 9 luglio 2013 (capo 22).
Pertanto anche l’ampio lasso di tempo decorso dalle condotte contestate
ulteriormente concorre ad escludere la ravvisabilità nella specie di uno stabile
asservimento della ST Global S.r.l. alla commissione di attività illecita e la
possibilità di connotare in senso esclusivamente illecito la operatività di tale
società.
Nella specie, per quanto emerge dal provvedimento impugnato, si è,
invero, in presenza di una società lecita, destinata alla realizzazione di
progettazione nell’ambito ingegneristico, occasionalmente utilizzata a fini illeciti
ed, in tali casi, le finalità interdittive perseguite nel provvedimento impugnato
possono essere utilmente perseguite non già apponendo un generalizzato vincolo
reale sulla intera compagine societaria e sul proprio patrimonio, bensì ricorrendo
alle misure cautelari previste del d.lgs. n. 231 del 2001, purché il reato
commesso sia espressamente previsto nel novero dei reati presupposto delineato
nella sezione terza del capo I di tale testo normativo.

4. Alla stregua di tali rilievi non può ritenersi sussistente la pertinenzialità
dei beni staggiti rispetto alla ipotesi di reato ritenuta sussistente nel
provvedimento impugnato.
L’accoglimento di tale motivo di ricorso determina l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata nonché del decreto di sequestro del Gip del

5

D’altra parte la affermazione dello strutturale asservimento della

Tribunale di Reggio Calabria del 30 gennaio 2017 ed esonera dalla delibazione
degli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro
preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 30 gennaio
2017. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 626 cod. proc.

Così deciso 1’08/02/2018.

Il Consigliere estensore

Il Pr: .idente

Fabrizio D’Arcangelo

Giorgio Fidi
, o

pen.

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