Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20243 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20243 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMANI LUIGINA, nata il 20/06/1952 a FERMIGNANO

avverso la sentenza del 12/12/2016 della Corte d’appello di Perugia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini
Udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avvocato Momaroni Paolo, difensore della parte civile
Bellocchio Silvia che, dopo discussione, deposita le conclusioni e nota spese.
L’avvocato Coppi Franco Carlo, anche in sostituzione, per delega orale
dell’avvocato Brunelli David, entrambi difensori di fiducia di Romani Luigina,
dopo discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Perugia ha, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Perugia – che aveva condannato la ricorrente quanto al capo A di
falso in atto pubblico con l’esclusione della ipotesi aggravata di cui all’art. 476,
secondo comma cod. pen., in continuazione con il capo B di abuso d’ufficio alla
pena di anni tre di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per anni 5 -,

Data Udienza: 12/04/2018

assolto la Romani dal delitto di falso (capo A), dichiarando non doversi procedere
in ordine al delitto di abuso (capo B) per intervenuta prescrizione, confermando
la condanna al risarcimento limitatamente al capo B e riducendo la provvisionale
ad euro 15.000,00 in favore della costituita parte civile.

2. La Romani, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza
di cui in epigrafe deducendo la violazione degli artt. 129, 192, 578 cod. proc.
pen. oltre a mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine
al risarcimento del danno derivante dal reato di cui al capo B dichiarato

Osserva la ricorrente di essere stata condannata in primo grado, quale
Presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la
valutazione comparativa di un ricercatore universitario presso l’Università degli
Studi di Perugia, per aver attestato falsamente nel verbale del concorso la
inesistenza di condizion9astensione di cui all’art. 51 e 52 cod. proc. civ.,
nonostante la grave e manifesta inimicizia con la candidata Silvia Bellocchio
(capo A), nonché per aver predisposto anticipatamente gli argomenti delle prove
scritte del concorso, comunicandole preventivamente ad altra candidata in tal
modo favorita in quanto risultata vincitrice del concorso.
All’esito del giudizio, la Corte territoriale con approfondita valutazione di
merito rispetto ai motivi d’appello, aveva ritenuto non provata la grave
inimicizia, limitandosi poi a constatare l’intervenuta prescrizione del delitto di
abuso d’ufficio sub capo B, con conseguente conferma della condanna della
ricorrente al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
La Corte territoriale, quanto a sussistenza della fattispecie da cui sono
scaturite le statuizioni civili, si è limitata a rinviare al contenuto della sentenza di
primo grado ritenendo lo stesso fondato, esauriente ed univoco ai fini della
dichiarazione di responsabilità.
La sentenza impugnata, quindi, oltre a non tenere in alcuna considerazione
quanto già nei motivi d’appello si era evidenziato in ordine all’impossibilità di
ravvisare l’abuso d’ufficio in quanto sussisteva l’inimicizia sulla cui base era stata
fondato il reato di abuso d’ufficio, non aveva fornito risposta ai motivi di appello,
limitandosi ad assumersi come genericamente sussistente il reato, con
conseguente impossibilità di farsi luogo a pronuncia assolutoria di merito ex art.
129 cod. proc. pen.
Secondo la Corte d’appello vi ostava la decisività del dato documentale – con
espresso rinvio alle pagg. 72 e seguenti della sentenza del Tribunale -, costituito
dal quanto rinvenuto sia nel block notes che nel PC della candidata Zelante
destinataria dell’indebito favoritismo posto in essere dalla Romani.

prescritto.

La motivazione richiama la sentenza di primo grado, senza fornire risposta
approfondita ai motivi d’appello che dapprima contestavano la attendibilità della
Bellocchio, l’attribuzione di eccessiva valenza al rinvenimento del materiale alla
Zelante potendosi il possesso spiegare in termini alternativi non costituendo
prova che fosse stata la Romani a fornire le tracce.
Ogni risposta su tali motivi e stata completamente pretermessa,
necessitando per contro, a seguito della decisione che ha condotto la Corte
territoriale a confermare le statuizioni civili, un approfondito esame di tutte le
questioni dedotte come anche affermato da giurisprudenza di questa Corte.

conferma della sentenza impugnata deducendo quanto appresso.
3.1. In primo luogo si evidenzia la inammissibilità del ricorso che con il
motivo di gravame un realtà intende far valere una alternativa versione in fatto,
operazione non consentita in sede di legittimità, tra l’altro deducendo motivi
perplessi poiché intesi da un lato a criticare la violazione di legge, e dall’altra il
vizio di motivazione.
3.2. Il secondo luogo non sarebbe stato osservato il principio
dell’autosufficienza in quanto nel ricorso sono omessi profili che non consentono
la valutazione da parte di questa Corte della loro rilevanza.
3.3. Contesta, inoltre, nel dettaglio, quanto dedotto in sede di ricorso circa
la valutazione dei fatti ricostruiti dal parte del giudice di primo grado e dalla
Corte d’appello di Perugia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Deve rinviarsi al principio di diritto in più occasioni espresso da questa
Corte sulla base del quale la Corte d’appello, nel dichiarare estinto per
prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuta
a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza
che concernono gli interessi civili ed a tal fine i motivi di impugnazione proposti
dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare
conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla
mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto
dall’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017,
Tomasi, Rv. 269890; Sez. 6, Sentenza n. 3284 del 25/11/2009, dep. 2010,
Mosca, Rv. 245876).

3

3. La parte civile ha depositato memoria difensiva con cui ha richiesto la

3. Il ricorrente deduce la carenza della motivazione di secondo grado che non
avrebbe affrontato gli specifici motivi d’appello, limitandosi a rinviare a quanto
contenuto nella sentenza del Tribunale che aveva ritenuto sussistente la
fattispecie contestata di abuso d’ufficio.
In realtà la sentenza impugnata, dopo aver ricapitolato il contenuto nella
sentenza di primo grado sia in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il
reato di falso in atto pubblico (capo A), sia quanto ad ipotizzato abuso d’ufficio
(capo B), riproduce i motivi di gravame del Procuratore e dell’imputato
ricorrente, contestualmente evidenziando il contenuto della memoria della parte

responsabilità del reato di falso con particolare riferimento all’esame del concetto
di «grave inimicizia», enuncia integralmente tutti gli elementi che erano emersi
dalle indagini e dai quali aveva desunto, a prescindere dalla qualifica giuridica ad
esse assegnata, la condotta complessivamente posta in essere dalla Romani.
La Corte, in particolare, ha ritenuto sussistente il reato d’abuso d’ufficio
contestato al capo B, facendo riferimento alla «estrema decisività del dato
documentale costituito da quanto rinvenuto (le tracce degli elaboratori esame
preventivamente esternalizzate» […1) sia nel

block notes che nel PC della

candidata (Zelante) destinataria dell’indebito favoritismo», testualmente
accennando al conseguente danno diretto ed indiretto per la concorrente
Bellocchio.
4. La sentenza di secondo grado che, quanto a sussistenza dell’astratto reato
di abuso d’ufficio ai soli fini degli interessi civili, ha richiamato la parte motiva
della sentenza attraverso il testuale riferimento alla decisività delle emergenze,
seppure in forma sintetica, ha fornito sufficiente motivazione in ordine al reato di
abuso d’ufficio, logicamente superando quanto dedotto in sede di gravame, i cui
motivi devono ritenersi adeguatamente valutati e, in tal modo, superati sulla
base di quanto sopra affermato circa la prova logica cui il primo giudice era
pervenuto ritenendo che solo la Romani, già controrelatrice durante la tesi di
laurea, potesse aver fornito le tracce alla Zelante, materia tra l’altro eccentrica
rispetto alla prova concorsuale tanto da essere sconosciuta agli altri commissari,
corrispondente invece alla tesi della candidata favorita le cui tracce le erano
state rinvenute a seguito della perquisizione.
4.1.

Il rinvio operato dalla Corte territoriale, inoltre, non è avvenuto

genericamente riportandosi al contenuto della sentenza di primo grado ma,
riportando in sentenza i passaggi più significativi della decisione con loro
adeguata e logica illustrazione alle pagine 11, 12 e 13, in tal modo essi
saldandosi, quanto a decisività della prova logica, sussistenza dei requisiti

4

civile e, dopo aver esaminato i profili che hanno portato ad escludere la

oggettivi e soggettivi, violazione delle norme contestate e danno arrecato alla
Bellocchio, con quanto dalla stessa Corte già ab initio enunciato.
4.2. Quanto affermato dalla ricorrente che lamenta l’omessa risposta in
ordine ai motivi con riferimento alla non attendibilità della Bellocchio che, in uno
con decisività del venir meno della grave inimicizia aveva comportato la
necessaria dichiarazione di astensione (la cui violazione – è bene rilevare – non è
contestata nel delitto di cui all’art. 323 cod. pen.), deve osservarsi come le
dichiarazioni della parte civile fossero state ritenute veritiere in quanto verificate
alla luce delle altre emergenze (costituite da dichiarazioni di testimoni ed esiti di

riguardante la ricostruzione dell’intera vicenda, sia stata esaminata dalla Corte
territoriale in occasione della delibazione della ritenuta non grave inimicizia
qualificante ai fini della sussistenza del reato di falso in atto pubblico contestato.
4.3. Quanto al rilievo secondo cui, il venir meno della grave inimicizia da
parte della Corte d’appello – in primo grado ritenuta sussistente in ordine al capo
A -, avrebbe determinato anche il venir meno del presupposto dell’abuso, non
risulta essere illazione pregevole attesa, non apprezzandosi la connessione tra i
due profili anche sulla base della sola lettura dell’imputazione.
Pur facendo essi incidentalmente riferimento alla circostanza che la Romani
avesse omesso di riferire agli altri componenti della commissione la sua
inimicizia, contesta solo la violazione della norma di cui all’art. 1, comma 2,
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che impone ai membri della commissione d’esame
di attenersi a criteri di imparzialità nella selezione dei candidati; violazione che la
Corte, seppure al fine di escludere la grave inimicizia, aveva ritenuto comunque
sussistente.

5. La decisione impugnata, quindi, attraverso la ricostruzione dei fatti
inizialmente inerenti ad entrambe le imputazioni di falso in atto pubblico e abuso
d’ufficio, valutate quali veritiere le dichiarazioni della parte offesa costituita parte
civile, rinviato quanto ad elementi idonei a far ritenere sussistente la fattispecie
di abuso d’ufficio, alla sentenza di primo grado già riprodotta per passaggi
salienti nella parte espositiva della stessa decisione assumendosene la sua
decisività, ha effettuato una operazione di recupero e raccordo con conseguente
rispetto sia formale che sostanziale del principio di diritto sopra richiamato.
Ha fornito risposta e, comunque, superato quanto dedotto nei motivi
d’appello in ordine alla veridicità delle dichiarazioni della Bellocchio ed ai motivi
che avevano condotto a negare plausibilità alla versione alternativa ipotizzata nei
motivi di gravame.

5

indagini), non essendo a tal fine rilevante che tale valutazione, comunque

Questa Corte ha in proposito avuto modo di affermare come sia legittima la
motivazione “per relationem” della sentenza di secondo grado, che recepisce in
modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad
approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da
parte della difesa, ed omettendo dì esaminare quelle doglianze dell’atto di
appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo
giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929),
riconoscendosi al giudice dell’impugnazione, in tema di integrazione delle
motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, il potere di

di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal
primo giudice, oppure prospetti motivi generici, superflui o palesemente
infondati, essendogli precluso esclusivamente di respingere il gravame con
formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle
risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Sez. 6, Sentenza n. 28411 del
13/11/2012 Ud., dep. 2013, Santapaola e altri, Rv. 256435), situazione che, per
quanto sopra enunciato, non ricorre nel caso oggetto del presente giudizio.

6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in
favore della parte civile, Bellocchio Silvia, che liquida in euro 3.500,00, oltre
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso il 12/04/2018

Il Consigliere estensore
Antonio Costantini/

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Il Pre idente
Giorgio FidTlbo

motivare in tal modo quando l’appellante si limiti alla riproposizione di questioni

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