Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20241 del 28/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20241 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 137/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
25/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 28/04/2015
Il difensore di A.A. propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei confronti della predetta dalla Corte di appello di Brescia il
25 marzo 2014, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in forza,
peraltro, di deduzioni che si riferiscono esclusivamente alla ricostruzione dei fatti ed
alla valutazione delle prove, di cui si chiede in sostanza un nuovo scrutinio in sede di
legittimità.
Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile, in quanto i motivi risultano
solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono
articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione
delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più,
sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in
relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un
improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il
sindacato riservato a questa Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle
ammende di una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015
Il Consiglier
nsore
Il Presidente
OSSERVA