Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20241 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20241 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

Data Udienza: 12/04/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORSI FRANCO, nato il 27/05/1959 a NEGRAR

avverso la sentenza del 02/02/2017 della Corte d’appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca
Tampieri che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avvocato Pallone Simone del foro di VERONA difensore di
CORSI FRANCO nel riportarsi ai motivi di ricorso insiste nel loro accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del
G.u.p. di Verona con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di anni 2 e
mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa, riducendo la pena ad anni uno e mesi
4 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81, 353 cod. pen. poiché, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, apponendo una sbarra che
inibiva il passaggio all’immobile ipotecato e minacciando i soggetti interessati

LA

all’acquisto e lo stesso custode giudiziario, impediva loro l’accesso, in tal modo
turbando la procedura esecutiva immobiliare che andava reiteratamente deserta.
2. Corsi ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione
della legge penale con riferimento alla scriminante di cui all’art. 59, comma 4,
cod. pen. in quanto la Corte d’appello non ha valutato adeguatamente il fatto che
il ricorrente fosse convinto di esercitare, per mezzo dell’ostacolo frapposto al
passaggio sul suo fondo da parte di soggetti interessati ad acquistare all’asta
l’abitazione di proprietà di un terzo, un suo diritto perché riteneva non
sussistente pacificamente la servitù di passaggio in quanto non regolarmente

Si osserva che le sentenze di primo e secondo grado fanno riferimento
all’autorizzazione giudiziale ricevuta da parte del custode che dal ricorrente non
è mai stata messa in discussione, essendosi, invece, opposto unicamente
all’ingresso di altri soggetti. Sotto questo specifico aspetto la Corte non ha
valutato che la scrinninante dell’art. 51 con rif. all’art. 59, quarto comma, cod.
pen. avrebbe dovuto operare anche per il reato di cui all’art. 353 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con l’unico motivo in questa sede prospettato, si censura la decisione di
merito poiché non avrebbe scriminato la condotta del Corsi il quale, a fronte di
una ritenuta insussistenza della servitù di passaggio per accedere al fondo
intercluso oggetto della procedura esecutiva, avrebbe agito convinto di esercitare
un diritto nei confronti degli aspiranti acquirenti dell’immobile e ciò poiché, in
assenza di una regolare trascrizione sui registri immobiliari quanto ad esistenza
della servitù, ben avrebbe potuto ritenere legittimo inibire l’accesso al fondo, non
del custode che non ha mai ostacolato, ma degli altri soggetti.

3. Il ricorso è inammissibili sotto plurimi profili.
Deve rinviarsi al principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile
quando è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
243838).

iscritta nei pubblici registri.

Nella medesima prospettiva è stata rilevata l’inammissibilità del ricorso per
cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati
in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla
motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009,
Candita, Rv. 244181).

4. Innanzitutto poiché si reiterano in questa sede deduzioni che, seppur
asserite quali differenti rispetto a quelle già dedotte in sede di gravame, in realtà
risultano sovrapponibili, tra l’altro senza confrontarsi in concreto con quanto

Corsi hanno affermato che questi non si fosse limitato ad impedire l’accesso al
fondo intercluso in cui era situato l’immobile della procedura, quanto, molto più
esplicitamente, avesse minacciato i soggetti interessati all’acquisto dell’immobile
ed il custode giudiziario anche brandendo nei loro confronti un bastone,
rendendo irrilevante quanto dedotto in tema di putativo esercizio di un diritto
quanto ad ostacolare il solo passaggio ex art. 51 con rif. all’art. 59, quarto
comma, cod. pen.
A fronte di tali emergenze il motivo risulta eccentrico rispetto alla
contestazione, non realizzando una motivata critica al provvedimento impugnato.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di
euro duemila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto
dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/04/2018

Il Consigliere estensore
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affermato dai giudici di merito che nel riprodurre la condotta posta in essere dal

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