Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20240 del 11/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 20240 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DINARO SEBASTIANO nato il 20/09/1964 a MESSINA

avverso la sentenza del 06/07/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO
che ha concluso per

14–Pfec–.—Ge-ree-nclutie-per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato FAZIO GIUSEPPE del foro di ROMA in difesa di DINARO
SEBASTIANO che si riporta ai motivi di ricorso.

Data Udienza: 11/04/2018

FITEAUTOIN FATTO
1. Il Difensore di Sebastiano DINARO ha proposto ricorso per Cassazione
contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di ROMA, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per
prescrizione per i fatti di peculato commessi fino al 6 gennaio 2005 e ha

interdizione dai PP.UU. per cinque anni per i restanti fatti relativi ad ipotesi di
appropriazione di somme delle quali, quale Maresciallo Ordinario dei Carabinieri,
il DINARO aveva la disponibilità.
2. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi di ricorso, per violazione di legge
penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b ed e cod.
proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha riproposto la questione, già rigettata
nei giudizi di merito, della notificazione del decreto che disponeva il giudizio di
primo grado avvenuta nelle forme di cui all’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen.
e non personalmente, come richiesto dall’art. 157 cod. proc. pen. mentre non
era rilevante la circostanza che l’imputato fosse presente alla udienza del 6
febbraio 2013 dato che l’eccezione era stata formulata, e rigettata, alla
precedente udienza del 10/10/2012.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte avesse
affermato la responsabilità dell’imputato pur di fronte a prove pienamente
dimostrative del fatto che le banconote da 50 euro utilizzate dall’imputato per i
pagamenti non provenivano dalla massa repertata e custodita nella cassaforte e
che i pagamenti effettuati dal DINARO avvenivano esclusivamente con mezzi
elettronici o mediante assegni.
La Difesa aveva poi dimostrato, con documenti non valutati dalla Corte, la
piena compatibilità delle spese del nucleo familiare dell’imputato rispetto agli
introiti legittimi della coppia, che aveva anche incassato il corrispettivo di una
vendita di immobili in Sicilia; non era poi stato dimostrato né che il lucchetto
della cassaforte dove si trovava il denaro non fosse stato forzato né che
l’imputato avesse la disponibilità delle relative chiavi.
2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato che non fosse stata data
adeguata risposta alla questione, sollevata con i motivi di appello, della
1

conseguentemente ridotto la pena a tre anni e tre mesi di reclusione con

continuazione applicata nei giudizi di merito, dato che non vi era in realtà alcuna
indicazione di fatto in ordine alla pluralità di fatti di appropriazione , tanto più
che l’imputato aveva avuto la disponibilità della chiave del lucchetto in una unica
circostanza temporale, e cioè in dieci giorni del marzo 2006.
2.4 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente ha censurato le motivazioni con
le quali la Corte aveva negato le circostanze attenuanti generiche.
CONEZDERAIDIN DIRITTO

parte manifestamente infondati e in parte non consentiti, con condanna
dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00
euro in favore della cassa delle ammende.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2.1 II ricorrente lamenta che la notificazione del decreto che dispone il
giudizio di primo grado sia stata effettuata mediante consegna al difensore ai
sensi dell’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen. quando avrebbe dovuto in realtà
essere effettuata con le modalità di cui all’art. 157 cod. proc. pen. relative alla
prima notificazione.
2.2 In realtà, è lo stesso ricorrente che afferma come la notifica in questione
non sia affatto la prima notifica del procedimento e abbia fatto seguito~
ad una precedente notifica, effettuata personalmente ex art. 157, comma 1 cod.
proc. pen. dell’avviso di udienza preliminare, così che la notificazione ex art.
157, comma 8 bis cod. proc. pen. del successivo decreto che dispone il giudizio,
in quanto appunto “successiva” rispetto a quella di cui si è detto, appare
pienamente legittima, tanto più che non è stata data alcuna indicazione del fatto
che il difensore di fiducia destinatario della consegna dell’atto abbia in qualche
modo rifiutato la notificazione.
3. Il secondo motivo si dipana nella trattazione di questioni e valutazioni
sostanzialmente di merito, già portati alla attenzione della Corte di Appello e già
dettagliatamente e persuasivamente trattate e disattese.
3.1 Ad ogni buon conto, si osserverà come la Corte, richiamando le
conclusioni e le argomentazioni della motivazione della sentenza di primo grado,
si sia adeguatamente soffermata, in primo luogo, sulla concreta occasione di
appropriazione delle banconote offerta all’imputato dalla disponibilità delle chiavi
della cassaforte (e del relativo lucchetto successivamente installato e mai
risultato in qualche modo forzato) dove le stesse erano custodite, disponibilità
2

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi in

riferita sia dal Comandante sia riconosciuta dallo stesso DINARO che ha
dichiarato di aver aperto in due occasioni di visite ispettive, nel 2004 e nel 2006,
la cassaforte stessa.
3.2 Alla dimostrazione completa ed esauriente della effettiva disponibilità
materiale di accesso alle banconote sequestrate di cui si è detto al numero che
precede, la Corte ha poi fatto seguire, in termini dimostrativi di alcuni prelievi
sicuramente attribuibili all’imputato, l’accenno alla circostanza, anch’essa non
contestata, della effettiva spendita da parte dell’imputato di alcune delle

abitudine del DINAPO di effettuare pagamenti con banconote dello stesso taglio.
3.3 La Corte si è poi accuratamente soffermata sulle motivazioni che
avevano indotto l’imputato al reato e ha ricostruito con cura la situazione
finanziaria “ufficiale” dell’imputato, quella derivante dagli introiti legittimamente
percepiti come stipendio, paragonandola con le ingenti spese, certamente non
fronteggiabili con detti importi, dipendenti dal fatto che il DINARO coltivava la
dispendiosa passione per le motociclette, con ingenti spese accertare nei termini
dettagliatamente indicati dalla motivazione.
3.4 Di fronte alla certa significanza dei dati di fatto sopra ricordati, il
ricorrente, con prospettazioni di merito, ha riproposto il tema dell’avvenuto
pagamento da parte dell’imputato dei suoi rilevanti debiti con mezzi elettronici o
mediante assegni, tema evidentemente ininfluente posto che mai si è affermato
che i pagamenti degli ingenti debiti di cui si è detto sia stato effettuato
direttamente con le banconote da 50 e 10 euro oggetto di appropriazione, e ha
poi lamentato un mancato esame della documentazione che avrebbe dimostrato
l’effettività di una vendita immobiliare e della percezione, da parte della
compagna dell’imputato, di un reddito, elementi tutti che sono stati disattesi,
specie il primo, dalla Corte in quanto ritenuti non dimostrativi della effettività
dell’incasso dei relativi proventi e in ogni caso inidonei, si osserva in questa
sede, ad influire effettivamente su un così marcato e accentuato squilibrio
finanziario indicato nella motivazione della sentenza inpugnata.
4. Anche il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato; la Corte
infatti, con l’enunciazione di una massima di comune esperienza priva di aspetti
di manifesta illogicità, ha ritenuto che la pluralità di fatti di prelievo delle
banconote, e quindi di appropriazioni penalmente rilevanti, fosse giustificabile in
ragione delle progredenti e ripetute necessità di far fronte ai sempre più rilevanti
impegni finanziari connessi alle costose spese effettuate; il ragionamento della
Corte, esente come s’è detto da tacce di illogicità manifesta, non è stato poi
3

banconote da 50 euro custodite nella cassaforte oltre che alla più generale

argomentatamente e pertinentemente confutato dal ricorrente, che si è limitato,
con il ricorso, alla mera riproposizione della questione.
5. Le circostanze attenuanti generiche, infine, sono state correttamente
negate dalla Corte di Appello che ha fatto riferimento al criterio della gravità del
reato specificamente indicato nell’art. 133, primo comma cod. pen. con l’accenno
alla entità della somma sottratta e al ruolo rivestito in allora dall’imputato,
negando contestualmente rilievo sia allo stato di incensuretezza che alla
restituzione della somma di 5.000 euro, inverosimilmente affermata come

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 11 aprile 2018.

casualmente rinvenuta in ufficio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA