Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20239 del 28/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20239 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
R.Y.
avverso la sentenza n. 2219/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 28/04/2015
R.Y. propone personalmente ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma il 16 giugno
2014, lamentando genericamente il giudizio di comparazione delle circostanze ed il
trattamento sanzionatorio. Con successiva memoria è stato sollecitato l’accoglimento
del ricorso.
Il ricorso è palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Le
censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di
ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a
sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo
motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico
argomentativa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso ‘n Roma, il 28 aprile 2015
Il Consig
stensore
Il Presidente
OSSERVA