Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20235 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20235 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PADULA COSIMO MARCELLO N. IL 06/04/1971
avverso la sentenza n. 7590/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 28/04/2015

Il difensore di PADULA Cosimo Marcello propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di
Milano 1’11 aprile 2014, lamentando la mancata concessione delle attenuanti
generiche e di quella di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e la mancata concessione della
sospensione condizionale della pena sulla base, peraltro, di censure nella sostanza
aspecifiche e dedotte esclusivamente sulla base di apprezzamenti attinenti al merito.
Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile, in quanto i motivi, oltre che
generici, risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in
concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una
rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per
di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti
in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad
un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il
sindacato riservato a questa Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in 1oma, il 28 aprile 2015
Il Consigliere 11e. nsore

Il Presidente

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