Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20234 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20234 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BISCEGLIA DONATO nato il 10/02/1986 a MONTE SANT’ANGELO

avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. ROBERTO ANIELLO, che ha
concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Il difensore di Donato BISCEGLIA impugna tempestivamente la sentenza

del 23.06.2016, con cui la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna alla
pena di mesi otto di reclusione, irrogatagli dal giudice monocratico del Tribunale
di Foggia, in relazione al reato aggravato di evasione dalla detenzione
domiciliare, previo riconoscimento delle equivalenti attenuanti generiche ed

2.

Assume l’imputato ricorrente che la Corte barese sarebbe incorsa in “difetto

di motivazione (ed) erronea interpretazione della legge”, avendo reputato
sussistente l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice,
nonostante l’assenza, in capo al BISCEGLIA, di qualsivoglia “volontà di evadere e
sottrarsi ai controlli”, essendo stato regolarmente reperito nell’aia di pertinenza
della propria abitazione, sita a pian terreno, intento alla riparazione della sua
bicicletta. Così come eguali vizi sarebbero ravvisabili in punto di recidiva,
ritenuta concretamente sussistente dalla Corte anzidetta in difetto di motivazione
al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Manifestamente infondato è il primo profilo di censura, sia alla luce della

giurisprudenza in tema di evasione – assolutamente consolidata nell’affermare la
sussistenza del reato in presenza di ogni volontario allontanamento del soggetto
agente dal luogo di assegnazione agli arresti domiciliari – sia alla luce della
ricostruzione del fatto risultante dalla sentenza impugnata – ove leggesi
dell’accertata presenza dell’imputato “sulla pubblica via, all’incrocio tra via
D’Angelantonio e via del Meriggio” – come tale non coincidente con la
prospettazione difensiva, al di fuori peraltro di qualsivoglia denuncia di
travisamento della prova.
2.

Quanto al residuo profilo critico, in tema di recidiva, rileva il Collegio come

l’argomentazione del giudice distrettuale – non immune da censure se valutata di
per sé sola – debba tuttavia essere riguardata doverosamente in uno con la
motivazione svolta sul punto dal primo giudice, senz’altro congrua rispetto ai
parametri di legge, necessari ai fini della concreta applicazione dell’istituto di cui
all’art. 99 cod. pen.: donde l’infondatezza della doglianza in esame, a maggior
ragione alla luce della sua sostanziale genericità.

operata la riduzione per la scelta del rito.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l’11.04.2018

7

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4

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