Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20233 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20233 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da

Trinchese Gian Luigi, nato a Covo il 11/04/1943

avverso la sentenza del 10/11/2014 della Corte di Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Molino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 06/04/2018


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 novembre 2014 la Corte di appello di Firenze ha
parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando in mesi tre di
reclusione la pena irrogata a Gian Luigi Trinchese per il reato di esercizio abusivo
della professione di avvocato e subordinandone la sospensione condizionale al
pagamento della somma di euro 2.250,00 in favore della persona offesa Cristina
Gabrielli entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza, che confermava nel resto la prima decisione.

delitto di truffa continuata di cui al capo sub b) per difetto di querela e ritenuto
colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 348 cod. pen. (capo sub a), con
l’applicazione di un aumento di pena operato per effetto della contestata recidiva
specifica ed infraquinquennale, che veniva ridotto in misura pari ad un mese
dalla Corte d’appello, con la pena finale determinata in quella di mesi tre di
reclusione.
1.2. Sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dalle persone offese e
della documentazione acquisita agli atti i Giudici di merito hanno concordemente
ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato, ponendo in rilievo come
egli avesse compiuto atti tipici della professione forense in assenza di titolo
abilitativo, ed in particolare avesse assunto l’incarico di patrocinare in un giudizio
civile Cristina e Sonia Gabrielli, facendo firmare alle stesse un foglio in bianco
destinato a contenere un atto di citazione, curando, poi, una trattativa con il
legale della controparte e facendosi rilasciare, infine, un acconto sulle spese.

2. Nell’interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il
difensore, che ha formulato cinque motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della
motivazione in punto di accertamento della penale responsabilità, per non avere
la Corte di merito considerato la decisiva circostanza che le persone offese non
avevano ricevuto alcuna prestazione professionale a fronte delle somme
anticipate, con la conseguenza che il mero impegno assunto da soggetto non
abilitato ad assumere il patrocinio di parti interessate a promuovere una lite,
sebbene retribuito, non rileva ai fini del reato in esame poiché non seguito da
effettive e concrete attività difensive.
2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge riguardo
all’erronea attribuzione di rilievo penale ad attività (redazione di un atto citazione
non utilizzato, trattative con il difensore di controparte ecc.) riferibili a libere
prestazioni di mera consulenza, effettuate dall’imputato in modo del tutto

1.1. All’esito del giudizio di primo grado l’imputato veniva prosciolto dal

sporadico e in assenza di qualsivoglia organizzazione, con il conseguente difetto
dell’elemento psicologico del reato.
2.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge con riferimento alla
nullità della sentenza ex art. 429, comma 2, cod. proc. pen., per difetto di rituale
contestazione della ritenuta recidiva specifica e reiterata relativamente al capo
sub a), laddove la stessa gli era stata contestata con esclusivo riferimento al
reato di truffa di cui al capo sub b) dal quale era stato prosciolto, e non anche
rispetto al reato di esercizio abusivo di professione.
2.4. Con il quarto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della

dagli artt. 53 e 58 della legge n. 689/1981.
2.5. Con il quinto motivo, infine, si deducono violazioni di legge con riguardo
alla erronea subordinazione della sospensione condizionale della pena all’obbligo
di restituzione dell’importo fissato nel dispositivo in favore di una persona offesa
non costituitasi parte civile nel processo penale.

3. Con memoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in
data 22 marzo 2018 il difensore ha sviluppato ulteriori argomenti a sostegno del
terzo motivo di ricorso, insistendo per il suo accoglimento ed eccependo
l’intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per
gli effetti qui di seguito esposti e precisati.

2. Manifestamente infondati devono ritenersi il primo ed il secondo motivo di
ricorso, che si limitano a riproporre nel giudizio di legittimità le medesime
doglianze dai giudici di merito già congruamente esaminate e motivatamente
disattese, nei passaggi ove hanno posto in rilievo, alla luce delle inequivoche
emergenze probatorie, sia di fonte orale che documentale, le dirimenti
circostanze di fatto: a) che l’imputato non era legittimato a compiere alcun atto
proprio della professione legale per essere stato, sin dal 2003, cancellato
dall’albo degli avvocati con provvedimento del Consiglio dell’Ordine del Tribunale
di Lucca; b) che le persone offese non erano a conoscenza della sua radiazione
dall’albo professionale; c) che la condotta, dall’imputato reiteratamente posta in
essere, è consistita nell’assumere l’incarico professionale e nel farsi rilasciare
firme su fogli in bianco utilizzati per redigere un atto di citazione, predisponendo
un mandato alle liti – con facoltà di farsi sostituire nell’attività – ed avviando
2

c/L

motivazione in punto di diniego dell’invocata applicazione dei benefici previsti

formali contatti e trattative con la controparte, sia pure con la spendita del nome
di un avvocato, per poi farsi rilasciare acconti sulle spese da sostenere per le
correlative prestazioni, tipiche dell’esercizio della professione legale.
La sentenza impugnata, dunque, ha fatto buon governo dei principi al
riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 646 del 06/11/2013, dep.
2014, Tuccio, Rv. 257955), secondo cui l’esercizio abusivo della professione
legale, ancorché riferito allo svolgimento dell’attività riservata al professionista
iscritto nell’albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al
cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente

legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza
qualificandosi come avvocato.
Il delitto in esame, del resto, ha natura istantanea e non esige,
diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, un’attività continuativa od
organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o
proprio della professione abusivamente esercitata (Sez. 6, n. 11493 del
21/10/2013, dep. 2014, Tosto, Rv. 259490).

3. Fondato, di contro, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, ove si
consideri che la recidiva è una circostanza aggravante e come tale, per essere
ritenuta in sentenza, deve aver formato oggetto di precisa contestazione con
puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice (Sez. 6, n.
5075 del 09/01/2014, dep. 2014, Crucitti, Rv. 258046; Sez. 3, n. 51070 del
07/06/2017, Ndyaye, Rv. 271880).
Nel caso in esame, infatti, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto
applicabile al reato di cui all’art. 348 cod. pen. (capo sub a) la circostanza della
recidiva, specifica ed infraquinquennale, che era stata formalmente contestata in
calce al solo delitto di truffa continuata di cui al capo sub b), ossia non per
ciascuna delle imputazioni, ma per il reato dal quale l’imputato era stato
prosciolto all’esito del giudizio di primo grado.
Deve pertanto escludersi che la recidiva possa intendersi riferita anche al
reato di esercizio abusivo della professione, ossia ad un reato diverso da quello
in relazione al quale essa era stata specificamente contestata nel capo
d’imputazione.

4. L’esclusione della recidiva, a sua volta, comporta un diverso computo del
termine di prescrizione del reato in esame, che, in ragione delle sue distinte date
di commissione (individuate nel maggio del 2006 e nel dicembre del 2007) e in
assenza di accertati periodi di sospensione, risulta ormai estinto, per

assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l’agente curi pratiche

l’intervenuto decorso del corrispondente termine prescrizionale nella sua
massima estensione ex art. 161 cod. pen. (pari a sette anni e sei mesi),
rispettivamente il 30 novembre 2013 ed il 30 giugno 2015 (per quest’ultima
ipotesi, dunque, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello).

5. Sulla base delle su esposte considerazioni, logicamente assorbiti il quarto
ed il quinto motivo di ricorso, s’impone in definitiva l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata per l’intervenuta estinzione del reato.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 6 aprile 2018

P.Q.M.

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