Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20231 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20231 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FOGLIA MANZILLO LUIGI N. IL 23/06/1982
avverso la sentenza n. 1029/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 28/04/2015

Il difensore di FOGLIA MANZILLO Luigi propone ricorso per cassazione
avverso la entenza pron nciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di
Firenze il i»”oziwefit~ieiogu, lamentando vizio di motivazione in forza dei medesimi
rilievi svolti in appello e motivatamente disattesi da quei giudici.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto i motivi, per un verso, sono
rivolti a determinare una nuova e non consentita valutazione dei profili di merito già
puntualmente scandagliati dai giudici a quibus con motivazione coerente e adeguata,
mentre, sotto altro profilo, si rivelano generici in quanto sostanzialmente reiterativi
delle censure già dedotte nel precedente grado di giudizio. La giurisprudenza di
questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere
ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli
stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che
quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel
vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004,
Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001
Cass., Sez. IV, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997,
Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015
Il Consiglièr stensore

Il Plesidente

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