Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2023 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2023 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MARINELLI MICHELE N. IL 15/09/1976
avverso la sentenza n. 7261/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazi ne fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MARINELLI Michele ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di un anno di
reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen. nonché sulla congruità della pena appplicata.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento o una pena più mite.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 29novembre 2012.
e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.