Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20228 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20228 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Zeschi Alessandro, nato a Roma il 24/05/1965

avverso la sentenza del 07/03/2016 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
limitatamente alla applicazione dell’art. 323-bis cod. pen. ed il rigetto nel resto
del ricorso;
uditi gli avvocati Ida Blasi, in qualità di sostituto processuale dell’avvocato
Massimo Biffa, e Giampiero Luigi Mendola, difensori del ricorrente, che hanno
chiesto l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 08/02/2018

I

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 2 aprile 2013,
condannando l’imputato appellante Alessandro Zeschi al pagamento delle spese
del grado.

2. Lo Zeschi è imputato del delitto di cui agli artt. 110, 322, terzo comma,

di Ispettore di polizia addetto all’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S.
Prenestino ed in concorso con Ayad Bendami (giudicato separatamente nelle
forme della applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.), la dazione in
proprio favore della somma di centocinquanta euro da parte di Nadia Wakrinn e
del suo compagno Rachid Maram, quale corrispettivo per l’interessamento al fine
del sollecito rilascio del permesso di soggiorno richiesto dalla Wakrim.
3. L’avvocato Massimo Biffa e l’avvocato Giampiero Mendola ricorrono
avverso tale sentenza nell’interesse dello Zeschi e ne chiedono l’annullamento.
4. L’avv. Massimo Biffa deduce quattro motivi di ricorso e, segnatamente,:

la violazione di legge quanto agli artt. 64, comma 3 e 3-bis, 371, comma

2, lett. b), 197-bis e 210, comma 6, cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta
utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Rachid Maram e Nadia Wakrim nel
giudizio dibattimentale;

la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione nonché la

violazione di legge quanto agli artt. 110, 322, terzo comma, 318 cod. pen.

il vizio della motivazione e la violazione di legge quanto al mancato

riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto di cui all’art.
323-bis, primo comma, cod. pen.

la mancanza della motivazione e la violazione di legge quanto al diniego

della richiesta di non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

5. L’avv. Giampiero Mendola deduce sei motivi di ricorso e, segnatamente,
chiede dichiararsi:

la nullità della sentenza per essere state ritenute utilizzabili le

dichiarazioni testimoniali rese da Nadia Wakrim e Rachid Maram in violazione
delle disposizioni di cui agli artt. 63, comma 2, 64, 197, 197-bis e 210 cod. proc.
pen.;
– la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale relativamente alle questioni sollevate nell’atto di appello

2

318 cod. pen., per aver sollecitato, in Roma in data 22 dicembre 2010, in qualità

relativamente all’assenza di prove di colpevolezza quanto di uno specifico
comportamento attivo dell’imputato sussunnibile nel paradigma della fattispecie
incriminatrice contestata;
– la nullità della sentenza per violazione dell’art. 323, comma terzo, in
relazione all’art. 323, comma 1, e 318 cod. pen., in quanto il fatto accertato
doveva essere ricondotto ad una ipotesi di istigazione alla corruzione impropria
susseguente (e non già antecedente come erroneamente ritenuto dalla sentenza
impugnata), che, in quanto tale, nella disciplina previgente non era punibile;

– la nullità della sentenza per mancata concessione del beneficio della non
menzione della condanna;
la nullità della sentenza per il rigetto della richiesta di non punibilità del
fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi l’avv. Massimo Biffa e l’avv.
Giampiero Mendola deducono la violazione di legge quanto agli artt. 64, comma
3 e 3-bis, 371, comma 2, lett. b), 197-bis e 210, comma 6, cod. proc. pen. con
riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Rachid Maram e
Nadia Wakrim.
Nel corso del giudizio dibattimentale erano, infatti, emersi indizi di reità nei
confronti di Rachid Maram e Nadia Wakrim, quanto meno per il delitto di falso
ideologico posto in essere con riferimento alla documentazione prodotta per il
rilascio del permesso di soggiorno; le parti lese, infatti, avevano riferito di essersi
rivolti ad un connazionale, Ayad Bendami, per ottenere, mediante il versamento
di settecento euro, un contratto di lavoro falso, da allegare alla domanda per il
rinnovo del permesso di soggiorno.
La eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento da
Rachid Maram e Nadia Wakrinn formulata dalla difesa era stata disattesa dalla
Corte di appello, che aveva ritenuto il delitto di falso autonomo da quello
contestato allo Zeschi e privo di connessione probatoria con lo stesso.
Il convincimento espresso dalla Corte di appello era, tuttavia, erroneo, in
quanto la connessione probatoria doveva essere accertata non già secondo una
valutazione di risultato postuma, bensì ex ante come idoneità della prova di un
reato ad incidere, proiettando la propria rilevanza, sulla ricostruzione dell’altro.

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– la nullità della sentenza per violazione dell’art. 323-bis cod. pen.;

Il delitto di falso ideologico palesemente emergente dalle dichiarazioni delle
persone offese costituiva, pertanto, l’antecedente, non meramente storico, ma
causale del successivo reato ascritto al ricorrente.
La genesi dei rapporti tra le persone offese ed il Bendami, le finalità per cui
tali rapporti erano sorti, pertanto, costituivano dati che, senza dubbio,
esplicavano una diretta incidenza sulla prova ulteriore della prosecuzione dei
rapporti stessi aventi ad oggetto l’iter per il rilascio del rinnovo del permesso di
soggiorno.

chiara e decisiva influenza probatoria in ordine alla esatta e corretta
qualificazione giuridica del reato ascritto allo Zeschi.
La sentenza di primo grado e quella di appello, pertanto, avevano
erroneamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da Rachid Maram e Nadia
Wakrim, che, sin dall’origine avrebbero dovuto assumere la qualità di indagati in
procedimento connesso.
Tali dichiarazioni erano, pertanto, inutilizzabili

erga alios, in quanto non

erano state assunte nelle forme di cui agli artt. 64, comma 3 e 3-bis, 197-bis e
210, comma 6, cod. pen.
Tuttavia, una volta espunte le dichiarazioni rese da Rachid Marann e da
Nadia Wakrim, stante la scarsa rilevanza della conversazioni intercettate, non
risultava alcun ulteriore elemento di prova idoneo a dimostrare che le richieste di
danaro rivolte da Ayad Bendami alle parti lese fossero state formulate sulla base
del preteso accordo con lo Zeschi e, pertanto, l’imputato doveva essere
prosciolto.

3. Tale censura deve, tuttavia, essere disattesa in quanto è infondata.
La connessione probatoria è ravvisabile quando un unico elemento di fatto
proietti la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicità di illeciti penali,
tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla prova della
loro esistenza ed a quella della relativa responsabilità, o quando gli elementi
probatori rilevanti per l’accertamento di un reato, o di una circostanza di esso,
oggetto di un procedimento spieghino una qualsiasi influenza sull’accertamento
di un altro reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un diverso
procedimento (Sez. U, n. 1048 del 06/12/1992, Scala, Rv. 189181).
La Corte di appello di Roma, facendo buon governo di tali principi, ha
correttamente escluso la sussistenza di alcuna forma di incompatibilità delle
persone offese ad assumere la qualità di testimoni nel presente processo.
Era, infatti, insussistente qualunque forma di connessione probatoria tra
una eventuale contestazione di falso nei loro confronti (commesso nel versare al

4

La vicenda della falsità del contratto di lavoro avrebbe, inoltre, esplicato

Bendami la somma di 700 euro per reperire un contratto di lavoro falso da
allegare alla richiesta di permesso di soggiorno) ed il reato ascritto all’imputato
Zeschi, essendo quest’ultimo illecito del tutto autonomo ed irrelato (anche nella
scansione temporale) dal primo.
La eventuale pregressa attività di procacciamento di un falso contratto di
lavoro era, infatti, stata posta in essere autonomamente dal Bendami ed era
anteriore alla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno; successiva
e del tutto distinta era, pertanto, la condotta criminosa di istigazione alla

La Corte di appello di Roma ha, inoltre, congruamente rilevato come la
presunta “falsità ideologica” del contratto di lavoro allegato al permesso di
soggiorno non aveva mai rappresentato un problema per il rilascio di tale
permesso e non aveva mai costituito oggetto del benché minimo accenno nelle
conversazioni tra le parti.

4. Con il secondo motivo formulato nei rispettivi ricorsi i difensori
dell’imputato lamentano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione
nonché la violazione di legge quanto agli artt. 110, 322, comma 3, 318 cod. pen.
La Corte di appello si era, infatti, richiamata alle argomentazioni espresse
dal Tribunale di Roma, ritenendo i motivi di appello meramente reiterativi delle
doglianze svolte in primo grado, ma, in tal modo, aveva pretermesso gli elementi
di novità di tali censure.
In particolare, la difesa aveva rilevato come la pur suggestiva lettura della
conversazioni intercettate tra il Bendami e lo Zeschi operata dalla sentenza di
primo grado non era di contenuto univoco, in quanto non consentiva di riferire
con certezza i contenuti delle conversazioni intercorse tra il Bendami e lo Zeschi
alla istigazione alla corruzione contestata.
Nella conversazione, datata 22 dicembre 2010, infatti, il Bendami aveva
rassicurato la Wakrinn che il giorno dopo si sarebbe recato ad un incontro con
una persona che avrebbe potuto risolvere qualunque problema, ma in data 23
dicembre 2010 non si era registrato alcun contatto tra il Bendami e lo Zeschi e
così era stato sino al 29 dicembre.
Nella prospettazione difensiva il rilievo appariva decisivo per dimostrare
che le successive conversazioni intercettate tra il Bendami e lo Zeschi a partire
dal 29 dicembre 2010 non potevano essere ricollegate all’oggetto indicato nella
formulazione accusatoria.
La Corte di appello aveva, tuttavia, obliterato integralmente tale rilievo,
rinviando integralmente alla sentenza di primo grado, quanto alla interpretazione
ed alla valenza probatoria da attribuire alle conversazioni intercettate.

5

corruzione finalizzata a rendere più celere il rilascio del permesso di soggiorno.

I

Parimenti la confutazione del rilievo difensivo secondo il quale la Wakrim
avrebbe dovuto presentarsi per il ritiro del permesso di soggiorno in un giorno (il
23 dicembre 2010) in cui lo Zeschi era in congedo aveva obliterato la tematica
della corretta sequenza logica ed interpretazione delle conversazioni.
Mancava, inoltre, la prova del concorso dello Zeschi nel delitto di cui agli
artt. 110, 322, terzo comma, 318 cod. pen., in assenza della prova di un accordo
del medesimo con il Bendami.
La richiesta dello scambio di favori era stata veicolata nella specie da un
ma non vi era prova che il pubblico ufficiale ne avesse

consapevolezza e che vi fosse un accordo in proposito tra ì medesimi
Difettava, pertanto, la descrizione e la prova della condotta ascrivibile
all’imputato idonea a fondare una propria responsabilità a titolo concorsuale.
Le intercettazioni telefoniche, del resto, non avevano documentato una
richiesta rivolta dallo Zeschi al Bendami di conoscere gli esiti delle proposte
illecite che costui avrebbe rivolto alle persone offese, ma piuttosto avevano
rivelato che il Bendami, pur a fronte del chiaro ed inequivoco rifiuto di pagare
delle persone offese, aveva riferito allo Zeschì di possibili incontri futuri
dall’oggetto indefinito.
Di tale argomento, peraltro, il Bendami aveva continuato a discorrere con
lo Zeschi anche quanto Nadia Wakrinn aveva già provveduto a ritirare il proprio
permesso di soggiorno e, pertanto, non poteva essere questo il tema delle
conversazione.
Rachid Maram, del resto, in dibattimento aveva negato di aver detto agli
inquirenti che la somma richiesta era per un poliziotto, pur non avendo escluso
che l’amico destinatario della somma potesse essere un appartenente alle Forze
dell’Ordine.

5. Tale doglianza si rivela inammissibile, in quanto proposta per motivi
diversi da quelli consenti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Le contestazioni svolte dai ricorrenti sono, infatti, svolte esclusivamente in
fatto ed intese ad ottenere una valutazione delle risultanze probatorie alternativa
e più favorevole di quella operata dalla sentenza impugnata, come è
icasticamente dimostrato dall’ampio compendio di atti probatori allegati al ricorso
dell’avv. Mendola.
Nel giudizio di cassazione sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una

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extraneus,

migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.
6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Le carenze della motivazione dedotte dal ricorrente sono, inoltre,
insussistenti, in quanto sono, comunque, superate dal tenore complessivo della
argomentazione svolta nella sentenza impugnata, come peraltro precisato dalla
stessa Corte di appello alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata.
In sede di legittimità, non è, peraltro, censurabile una sentenza per il suo
silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti

complessivamente considerata

(ex plurimis:

Sez. 1, 27825 del 22/05/2013,

Caniello, Rv. 256340).
La Corte di appello di Roma, peraltro, ha rilevato tutt’altro che
illogicamente come, pur in assenza di contatti diretti tra l’imputato e le parti
lese, lo Zeschi avesse partecipato attivamente e consapevolmente alla richiesta
corruttiva posta in essere dal Bendami, secondo lo schema del concorso di
persone nel reato del pubblico ufficiale, alla stregua delle risultanze delle
intercettazioni telefoniche e della attività di osservazione posta in essere dagli
inquirenti.
In particolare le intercettazioni telefoniche avevano disvelato la stretta
consequenzialità tra i colloqui del Bendami con la Wakrim ed il suo compagno,
Rachid Maram, e tra il Bendami e lo Zeschi, che ruotavano, in forma criptica,
intorno ad un “invito a pranzo”, in cui avrebbero dovuto “mangiare insieme”.
Nella intercettazione della conversazione del 22 dicembre 2010, inoltre, il
Bendami, parlando al Maram, aveva identificato il soggetto che avrebbe risolto
ogni problema al fine del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno in un
appartenente alle Forze dell’ordine, operante presso un ufficio di polizia (“El
Abas”, in lingua araba).
La Corte di appello ha, inoltre, non certo incongruamente rilevato come le
conversazioni telefoniche tra l’imputato ed il Bendami intervenissero su utenze
riservate in uso allo Zeschi e, segnatamente, mediante utenze cellulari, non
reperite in sede di perquisizione, intestate a persone straniere inesistenti, senza
che l’imputato abbia fornito in proposito adeguati e plausibili chiarimenti in
dibattimento.

6. Con il terzo motivo di ricorso l’avv. Mendola si duole della nullità della
sentenza per violazione dell’art. 323, comma terzo, in relazione all’art. 323,
comma 1, e 318 cod. pen.

7

che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza

4

Il fatto doveva, infatti, essere ricondotto ad una ipotesi di istigazione alla
corruzione impropria susseguente (e non già antecedente) che, in quanto tale,
nella disciplina previgente non era punibile.
La Corte di appello aveva, infatti, ritenuto che l’atto amministrativo non si
fosse ancora perfezionato al momento della istigazione, ma l’istruttoria aveva
dimostrato che il permesso di soggiorno era stato già emesso e che spettava
esclusivamente al richiedente provvedere al ritiro, recandosi presso il
Commissariato di zona. Tale attività, peraltro, rientrava nelle attività esecutive

7. Tale motivo di ricorso si rivela infondato.
La Corte di appello di Roma, condividendo le valutazioni espresse nella
sentenza di primo grado, ha non certo incongruamente disatteso la qualificazione
proposta dalla difesa, rilevando che il procedimento amministrativo finalizzato al
rilascio del permesso di soggiorno non si era perfezionato con “l’arrivo” del
documento presso il Commissariato Prenestino in data 17 novembre 2010.
L’iter amministrativo non si era, infatti, comunque concluso, dovendo
ancora seguire la fase del rilascio materiale del permesso di soggiorno all’avente
diritto (intervenuto solamente il 4 gennaio 2011), che comprendeva
l’espletamento di ulteriori attività di ufficio, consistenti nell’accertamento della
corrispondenza di identità tra il richiedente la consegna ed il titolare del
permesso, nonché nell’attivazione informatica del documento.
Corretta ed immune dalle censure svolte dal ricorrente si rileva, pertanto,
la qualificazione delle condotte accertate operate dalla Corte di appello di Roma.
In tema di delitti di corruzione, “l’atto d’ufficio” non deve essere inteso in
senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un
comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla
funzione concretamente esercitata (Sez. 6, n. 17586 del 28/02/2017, Pastore,
Rv. 269831; Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258040).

8. Con il terzo motivo di ricorso l’avv. Biffa e con il quarto motivo di ricorso
l’avv. Giampiero Mendola censurano il vizio della motivazione e la violazione di
legge quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 323-bis, comma 1, cod. pen.
La motivazione della Corte di appello sul punto si rivelava, infatti,
meramente assertiva e carente; il modesto disvalore della fatto contestato
emergeva dalle stesse argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata,
essendosi in presenza di una richiesta, peraltro non recepita, del versamento

8

d’ordine materiale e non era ascrivibile alla nozione di atto di ufficio.

ì

della somma di 150 euro, peraltro non formulata direttamente dall’imputato,
bensì dal correo.
Tutta la vicenda si era, inoltre, svolta in un arco temporale estremamente
breve (dal 22 dicembre 2010 al 4 gennaio 2011) e senza che vi fosse stato alcun
contatto tra l’imputato e le parti lese; le stesse, peraltro, a differenza di quanto
ritenuto dalla Corte di appello di Roma, non erano in condizioni di debolezza, in
quanto avevano addirittura acquistato documenti falsi al fine di ottenere il
rilascio del permesso di soggiorno.

pertanto, correlativamente nessun danno era stato patito dalle persone offese.

9. Anche tale doglianza si rivela, tuttavia, infondata.
Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità,
dalla quale non vi è ragione per discostarsi, in tema di delitti contro la Pubblica
Amministrazione, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di
particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti
una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del
danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta,
dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (ex
plurimis: Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio, Rv. 259501; Sez. 6, n.
7919 del 22/02/2012, Cinardo, Rv. 252432).
La valutazione in ordine alla sussistenza della “particolare tenuità del fatto”
deve, pertanto, essere compiuta alla stregua di tutti i parametri, oggettivi e
soggettivi, che, secondo l’art. 133, comma primo, cod. pen. consentono di
valutare la “gravità del fatto”, avendo riguardo, in particolare, alle modalità della
condotta ed alla gravità del danno o del pericolo.
In attuazione di tali consolidati principi la ricorrenza dell’attenuante de qua è
stata, ad esempio, esclusa dalla giurisprudenza di legittimità in ragione del
numero delle persone coinvolte, dell’organizzazione e della sistematicità delle
sottrazioni (Sez. 6, n 20972 del 04/02/2016, Baghino), della reiterazione nel
tempo della condotta appropriativa e dell’incidenza della stessa sulla disponibilità
del bene da parte dell’ufficio (Sez. 6, n. 43329 del 04/10/2016, Biasco).
Corretta si rivela, pertanto, la interpretazione operata dalla Corte di Appello
di Roma, che ha escluso la applicazione dell’art.

323-bis cod. proc. pen., in

quanto la valutazione complessiva del fatto, a tacere del dato patrimoniale
(comunque superiore ai limiti previsti per la concepibilità dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen.) non offriva spunti per il riconoscimento della
circostanza attenuante, né sotto il profilo psicologico, trattandosi di imputato che
si era limitato a negare il fatto, né sotto il profilo della modalità del fatto,

9

Nessun vantaggio patrimoniale era, peraltro, stato lucrato dall’imputato e,

*

trattandosi di condotta posta in essere ai danni di soggetti in situazione
particolarmente debole, stante la loro condizione di stranieri in attesa del rilascio
del permesso di soggiorno.

10. Con il quarto motivo l’avv. Biffa censura la mancanza della motivazione
e la violazione di legge relativa al diniego della richiesta di non punibilità del fatto
ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., in quanto apodittiche ed insufficienti si
rivelavano le ragioni del diniego espresso dalla Corte di appello.

che il rigetto era stato fondato su elementi parziali (la condotta processuale dello
Zeschi finalizzata a conseguire l’impunità e la condizione di stranieri della
persona lese) e non già su una valutazione complessiva del fatto, che
valorizzando la incensuratezza dell’imputato, i propri pregressi encomi, le
condizioni di infermità, la modestia economica della richiesta e la mancata
percezione dell’illecito compenso, ne dimostrasse la particolare tenuità.

11. Anche tale doglianza si rivela inammissibile in quanto il ricorrente, lungi
dal dimostrare vizi logici o giuridici della motivazione impugnata, si limita a
sollecitare un rinnovato apprezzamento sul punto della Corte di Cassazione,
ancorché tale sindacato esuli dai limiti delibatori propri del giudizio di legittimità.
La valutazione espressa sul punto nella sentenza impugnata si rivela,
peraltro, immune dalle censure articolate dal ricorrente, in quanto la Corte di
appello di Roma ha congruamente disatteso tale istanza, evidenziando la
obiettiva gravità del fatto posto in essere dallo Zeschi, peraltro ai danni di
vittime in condizioni di debolezza sociale e ricorrendo ad accurati accorgimenti,
quali l’uso delle utenze telefoniche riservate.

12. Da ultimo, con il quinto motivo, l’avv. Giampiero Mendola si duole della
la nullità della sentenza per mancata concessione del beneficio della non
menzione della condanna.
La sentenza impugnata aveva illegittimamente valorizzato sul punto i
medesimi elementi (la condotta processuale dello Zeschi finalizzata a conseguire
l’impunità e la condizione di stranieri della persona lese) già reiteratamente
valutati ad altri fini.
L’imputato era, tuttavia, persona incensurata e non più giovanissima e,
pertanto, poteva essere formulata una prognosi positiva in ordine al proprio
ravvedimento.

10

Rileva in senso critico, inoltre, l’avv. Mendola, con il proprio sesto motivo,

I
l

13. Anche tale censura si rivela inammissibile, in quanto è volta non già a
dimostrare la manifesta illogicità della valutazione di rigetto espressa nella
sentenza di merito, bensì a sollecitare la Corte di legittimità ad un rinnovato
apprezzamento sul punto.
Le aporie denunciate dal ricorrente si rivelano, invero, insussistenti e si
risolvono nella prospettazione di una versione alternativa dei fatti, che esula
dall’ambito cognitorio proprio della giurisdizione di legittimità.
La Corte di appello di Roma, nel richiamare sul punto la esaustiva

rilevato come la mancata concessione del beneficio della non menzione si
giustifichi in ragione alle valutazioni negative, già precedentemente esposte, in
ordine ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Nessuna violazione di legge, da ultimo, consegue alla valorizzazione,
operata dalla Corte di appello, del medesimo elemento a fini diversi, essendo
ammessa dal codice penale la valenza polifunzionale di una circostanza fattuale
qualora la stessa venga in rilievo al fine di plurime statuizioni che si fondino su
presupposti diversi.

14. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato e lo
Zeschi deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso 1’8/02/2018.

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

Fabrizio D’Arcangelo

Giorgi Fidelbo

motivazione della sentenza di primo grado, ha, tutt’altro che incongruamente

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