Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20226 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 20226 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1. PROCURATORE GENERALE presso La CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
2. MODENA MARIA GRAZIA nata a San Felice Sul Panaro il 21/12/1952
Nonché delle parti civili
3. REGIONE EMILIA ROMAGNA in persona del Presidente p.t. della Giunta
4.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA in
persona del legale rappresentante p.t.

5. SPINELLA GIOVANNI, nato a Bova Marina il 6/6/1937 nella qualità di legale
rappresentante dell’associazione di volontariato “gli Amici del Cuore”
avverso la sentenza del 2/12/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
Uditi l’avv. ANDREA MATTIOLI, in difesa della parte civile AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA, nonché quale sost.
proc. dell’avv. Roberto Mariani, in difesa della parte civile SPINELLA Giovanni,
quale legale rappr. associazione “AMICI del CUORE” che insiste per
l’accoglimento del ricorso; l’avv. MARIANO ROSSETTI, in difesa della parte civile
“REGIONE EMILIA ROMAGNA” che ha chiesto l’annullamento della sentenza; gli
avvocati LUIGI STORTONI e MASSIMILIANO IOVINO, in difesa di MODENA Maria
Grazia, che hanno concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi del PM e delle

Data Udienza: 19/01/2018

parti civili insistendo per l’accoglimento del ricorso proposto dall’imputata.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 2/12/2016
che decideva sulla impugnazione di Modena Maria Grazia avverso la sentenza di
condanna resa in giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Modena il 23
febbraio 2015.
Il processo nasceva dagli sviluppi delle verifiche svolte dagli inquirenti in
seguito a denunce anonime di casi in cui pazienti ricoverati presso la struttura di

complicanza dopo interventi alle valvole cardiache; tali fonti anonime
manifestavano dubbi sull’essere tali eventi la conseguenza della conduzione
anomala di attività sperimentali.
1.1. Sulla scorta di indagini svolte mediante acquisizioni documentali,
raccolta di informazioni da persone informate dei fatti, intercettazioni di
comunicazioni, l’accusa ipotizzava una serie di reati che sarebbero stati
commessi nell’ambito del Dipartimento di Cardiologia e, più in particolare, del
Laboratorio di Emodinamica, tutti collegati in quanto esecuzione del programma
di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di
corruzione, truffa ai danni del Servizio sanitario, abuso d’ufficio, falso in atto
pubblico, attraverso condotte consistenti in:
– conduzione di sperimentazioni sui pazienti senza autorizzazione del
direttore della struttura e del Comitato Etico, con l’effettuazione di trattamenti
invasivi (installazione di cateteri, stent e palloni medicati) nei confronti di
pazienti ignari, in quanto non informati del carattere sperimentale del
trattamento;
– creazione di falsa documentazione amministrativa relativa a tali
sperimentazioni;
– utilizzazione abusiva di personale ed attrezzature sanitarie con spesa a
carico del servizio sanitario pubblico;
– ricezione di denaro, in via diretta o quale indebito finanziamento privato
della ricerca, dalle aziende fornitrici dei dispositivi medici per la esecuzione degli
studi sperimentali, per l’interesse di queste ultime alla successiva
commercializzazione;
– creazione di enti fittizi e strumentali alla gestione delle sperimentazioni
ed al transito del denaro;
– inserimento nell’organico operante della unità operativa di cardiologia di
personale sanitario amministrativo scelto con criteri personalistici ed irregolari.
1.2. Secondo il capo di imputazione, Modena Maria Grazia, nella qualità di
direttore del Dipartimento ad attività integrata di Emergenza-Urgenza nonché
2

cardiologia del policlinico di Modena erano deceduti o avevano subito gravi

primario di Cardiologia

«costituiva e organizzava il laboratorio di emodinamica»

alle sue dipendenze individuandone il responsabile in Sangiorgi Giuseppe
Massimo con la finalità di svolgere l’ attività illecita sopra descritta; insieme al
Sangiorgi, quindi, era ritenuta capo e promotore del gruppo criminale.

2. La sentenza di primo grado, resa nel giudizio abbreviato richiesto solo
dalla ricorrente e dal coimputato Mauriello (assolto in appello con sentenza
passata in giudicato), condannava Modena Maria Grazia per i reati:

– capo 4.1) (corruzione) per aver ottenuto denaro e altre utilità personali
per lo svolgimento di sperimentazioni abusive e capo 4.2) (truffa) per avere
effettuato tali sperimentazioni senza alcuna comunicazione agli organi deputati
ad autorizzarle e ad effettuare controlli, così inducendo la azienda sanitaria ad
accollarsi le spese;
– capo 11.9) falso di cui all’art. 479 cod. pen.

perché, a fronte della

richiesta del direttore generale del policlinico di Modena sull’essersi verificati dei

«SAE» (acronimo per “gravi reazioni avverse” nel paziente sottoposto a cure
sperimentali) nel corso della attività sperimentale denoniminata

OISTER»,

«studio

rispondeva falsamente, con lettera del 11.7.2011, che questi eventi

erano stati regolarmente notificati entro le 24 ore alla ditta promotrice dello
studio.
– capo 13.1) corruzione impropria per aver ricevuto euro 5.160 per una
sperimentazione autorizzata

(“Verdict”) e per eseguire, con videoripresa in

diretta, un intervento in cui era propagandata attrezzatura medica della società
Volcano Europe s.a, «con sviamento delle proprie attività istituzionali a favore

delle strategie commerciali della ditta privata».
– capo 15.5) reato di falso di cui all’art. 479 cod. pen. per aver falsamente
attestato, a seguito di richiesta sullo stato di avanzamento dello

«studio

security», sperimentazione poi revocata, che i pazienti arruolati erano 15 anziché
17 e che non si era verificato alcun evento avverso («Sae»), laddove se ne erano
verificati ben 11.
– capo 18.2), in esso ricompreso il fatto di cui al capo 18.1), abuso di ufficio
consistente nel richiedere la indizione di un concorso che consentiva di assumere
quale assegnista il dr Luigi Politi che, però, non veniva adibito alla ricerca di cuii
al bando bensì «in veste di emodinamista addetto all’attività assistenziale c4

reparto, e ad attività di ricerca del tutto diverse ed in sperimentazioni
illegittime».

3

– capo 1) associazione per delinquere;

- capo 19) abuso di ufficio per aver chiesto l’istituzione dell’assegno di
ricerca in un settore in cui non poteva essere assunta l’unica candidata Simona
Lambertini, che era laureata in biologia e non, come richiesto, in medicina.
Con la stessa decisione, invece, la Modena era assolta dai reati di cui ai capi
2.1), 2.2), 3.1), 3.2), 5.1), 5.2), 12.1) e 12.2) per non aver commesso il fatto e
dai reati di cui ai capi 2.4), 3.2 bis), 4.2 bis), 5.2 bis), 12.1 bis), 13.1 bis), 17) e
21) perché il fatto non sussiste.
2.1. La Corte di Appello, con la sentenza oggetto delle odierne impugnazioni,

11.9 e 15.5. In particolare, quindi, cadeva del tutto la accusa di associazione per
delinquere e di partecipazione a quei reati che erano individuati quali esecuzione
del programma dell’ associazione.

3. Passando all’esame della descrizione dei fatti contestati e delle valutazioni
sul punto della Corte di Appello, si osserva che, con riferimento al reato
associativo, si contestava la esecuzione sistematica da parte dei medici inseriti
nel reparto di cardiologia di attività medico sperimentale fuori dalle regole e
comunque nel contesto di un accordo corruttivo con le imprese fornitrici dei
dispositivi di medici utilizzati nelle date attività nonché dei reati a questi
collegati.
3.1. La Corte di Appello ha osservato che, secondo la originaria ipotesi di
accusa — poi, però, modificata in corso di giudizio – il laboratorio di emodinamica
sarebbe stato costituito ed organizzato dalla Modena proprio nel contesto della
presunta attività criminale.
Già il giudice di primo grado, però, avevo rilevato che tale ricostruzione era
smentita dalla evidente circostanza che tale reparto esisteva da tempo e che
nell’ottobre 2007 la ricorrente si era attivata per nominare un responsabile in
quanto doveva individuare un successore al primario deceduto, Geraci.
Inizialmente era stato utilizzato quale sostituto temporaneo uno degli aiuti
del Geraci, ovvero Rossi; questi non veniva confermato ed era assunto Baglini
che, però, si dimise dopo un breve periodo.
Solo dopo tale fase, essendo di nuovo scoperto il posto, e quindi senza la
preordinazione teorizzata dall’accusa, venne individuato il Sangiorgi, che era già
ricercatore dell’università di Roma e dipendente dell’Ospedale San Raffaele di
Milano, che era ritenuto persona idonea per l’incarico e, quindi, assunto per
chiamata diretta quale direttore della struttura di emodinannica per tre anni a
decorrere dal gennaio 2009.

4

assolveva Modena per tutti reati tranne per i due reati di falso ideologico, capo

Il Sangiorgi, per il quale si è proceduto con rito ordinario, si rammenta
essere, secondo la contestazione, il principale e diretto gestore delle attività
irregolari nell’ambito del Policlinico.
Il Sangiorgi, osservava la Corte di Appello, secondo le dichiarazioni ricevute
dall’imputata, aveva chiesto di gestire nell’ambito del suo nuovo incarico delle
sperimentazioni «interessanti» e, difatti, con il suo arrivo quale nuovo primario,
l’attività di sperimentazione svolta presso la sua struttura aumentava per la
quantità di contratti con le case farmaceutiche di cui poteva disporre.

pacificamente escluso che vi fosse stata una previa determinazione criminosa tra
la ricorrente ed il Sangiorgi.
3.2. Il primo giudice, notava la Corte di Appello, una volta risultata smentita
la iniziale tesi di accusa, aveva però ipotizzato che un accordo criminale potesse
essersi perfezionato successivamente; ma non indicava alcun elemento a
sostegno di tale diversa ipotesi e si limitava a presumere la conoscenza da parte
della ricorrente del modo di operare del Sangiorgi senza fondarla su elementi di
fatto.
Al contrario, osservava la Corte di Appello, non solo l’attività del Sangiorgi
non era affatto integralmente caratterizzata da attività sperimentali non in regola
con le autorizzazioni, ma quelle irregolari erano comunque una parte minore e
non rilevante della sua attività; le stesse intercettazioni dei colloqui tra Sangiorgi
e la ricorrente dimostrano che la Modena non aveva affatto la piena conoscenza
delle attività di Sangiorgi.
3.3. Quindi non solo non vi era alcuna prova diretta di un accordo, ma non
vi erano neanche elementi indicativi dello stesso né la “presunzione” della
sentenza di primo grado era giustificata da alcuna altra circostanza. In un tale
contesto, la Corte riteneva rilevanti le dichiarazioni dello stesso Sangiorgi
laddove chiariva che la presenza del nome della ricorrente nelle sue pubblicazioni
era semplicemente dovuta al ruolo gerarchico della Modena nella struttura.
Inoltre, la Corte di Appello riteneva che la assenza di un ruolo effettivo della
Modena nei fatti contestati era dimostrata da una circostanza affermata con
certezza dallo stesso giudice di primo grado: la Modena non aveva affatto fruito
di somme di denaro provenienti dalle imprese biomedicali.
3.4. La Corte precisava che, nel reato associativo, il perseguimento di una
concreta utilità non è un elemento del reato bensì un movente della condotta,
ma che risultava comunque essenziale per ricostruire in via induttiva la volontà
di partecipare all’associazione. Nel caso di specie, riteneva del tutto incerta la
ricostruzione della ragione per cui l’imputata avrebbe dovuto partecipare a tale
associazione. Il primo giudice, difatti, escluso il più tipico movente della
5

Come quindi già ritenuto dal G.u.p. del Tribunale di Modena, era

percezione indebita di denaro, si era limitato ad asserire la fondatezza della tesi
di accusa valorizzando la possibilità che la professoressa, con l’attività illecita
contestata, intendesse perseguire un maggior prestigio quale direttrice di un
reparto all’avanguardia nel settore sperimentazione, incrementando la sua fama
scientifica. La Corte, invece, riteneva che una tale ambizione non fosse un chiaro
movente, tale da offrire di per sè una possibile prova di un accordo criminale con
il Sangiorgi per condurre sperimentazioni illecite.
3.5. Per il resto, la Corte rilevava che la sentenza di primo grado non aveva

individuato una serie di “indici” di tale costituzione; quindi, con motivazione
analitica, considerava come fossero tutti “indici” di scarsa portata o irrilevanti:
– quanto all’aver la sentenza di primo grado ritenuto che la ricorrente
avesse creato un gruppo di soggetti funzionale alla struttura della associazione,
la Corte, con argomenti specifici, chiariva come non vi fosse alcuna anomalia
delle scelte effettuate né, comunque, ai soggetti assunti erano state attribuite
mansioni peculiari rispetto a quelle normali di istituto. E, soprattutto, non vi era
alcun elemento concreto che consentisse di sostenere, come aveva fatto
apoditticamente la sentenza di primo grado, che le assunzioni, pur a ritenerle di
favore, avessero quale unica e logica spiegazione quella della formazione del
“gruppo”.
– la Corte di Appello rileva anche come non sia affatto fondata la tesi che la
partecipazione della ricorrente alla associazione

onlus “E2C” sia stato un

momento di emersione del presunto accordo illecito e di condivisione da parte
della Modena della strategia criminale del Sangiorgi. Quest’ultimo già in
precedenza aveva creato varie fondazioni ed associazioni onlus,

ed aveva

proposto alla direttrice Modena di costituirne un’altra che veniva indicata come
modalità per far confluire compensi leciti provenienti da studi clinici. Del resto,
nota la Corte, anche volendo seguire la prospettiva dell’accusa, la creazione in sé
del nuovo ente non era un momento della costituzione della struttura
dell’associazione per delinquere come dimostra il fatto che per un altro soggetto
inserito nella composizione dell’ente, Casali, pur trovandosi in una situazione
simile a quella della ricorrente, non si era affatto ipotizzato che avesse
commesso alcun reato. Inoltre, il commercialista dell’ente aveva riferito di non
aver mai avuto rapporti con la Modena, il che confermava che tale associazione
era gestita di fatto solo dal Sangiorgi, il quale aveva chiesto la partecipazione di
altri soggetti per simulare una realtà associativa che in realtà non vi era. In
concreto, tale associazione era stata lo strumento utilizzato per pagare lo
stipendio della segretaria, i costi dell’alloggio del medico Rezq Ahmed, un master
del medico Aprile, dei compensi a vari medici per studi clinici, ma anche per
6

individuato una prova diretta della costituzione dell’associazione, ma aveva

coprire costi della carta di credito personale del Sangiorgi. E’ quindi escluso che,
in alcun modo, la creazione di tale associazione rappresenti un momento di
emersione dell’accordo illecito sulle presunte sperimentazioni irregolari o
quantomeno di condivisione da parte della Modena della strategia del Sangiorgi.
3.6. Invece, dagli atti emerge la palese erroneità di quanto ritenuto dal
primo giudice a sostegno della propria lettura degli indici di esistenza della
presunta associazione per delinquere: non era affatto vero che la maggior parte
delle attività sperimentali nella struttura di emodinamica fossero irregolari.

emergente con certezza dalle indagini difensive, ovvero che l’arrivo del
Sangiorgi aveva segnato una svolta positiva per il reparto di emodinamica in
quanto, grazie all’applicazione di nuove tecniche, e non solo di quelle per le
patologie coronariche, arrivarono pazienti da tutta Italia. L’apparenza, quindi,
era di assoluta “positività”.
3.7. Quindi, tenuto conto che era stato indiscutibilmente escluso qualsiasi
lucro diretto della ricorrente per le sperimentazioni – tanto che il primo giudice
aveva dovuto cercare una qualche indebita utilità per la ricorrente nel desidero di
accrescimento della propria fama scientifica – la Corte di Appello escludeva
qualsiasi prova che Modena fosse consapevole delle irregolarità amministrative di
(solo) alcune sperimentazioni.
In definitiva, anche volendo ipotizzare la esistenza di una vera e propria
associazione per delinquere operante all’interno della struttura di emodinamica,
certamente la ricorrente non ne era parte.

4. Coerentemente, la Corte ha ritenuto anche la insussistenza di quasi tutti
gli altri reati e, comunque, di quelli riconducibili all’ambito del programma
associativo:
4.1 Con il capo di imputazione di cui al punto 4.1 si era contestato alla prof.
Modena di avere condotto, in concorso con gli altri imputati indicati nel capo
stesso, n. 6 sperimentazioni cliniche senza le preventive autorizzazioni delle
Autorità competenti e in violazione delle norme relative agli acquisti solo
mediante gara, ottenendo dalle ditte Eurocor gmbh e Invatec s.p.a. somme per
oltre 70.000,00 euro, oltre a fama scientifica. Osserva la Corte che «L’utilità

conseguita dalle ditte consisterebbe nella pubblicizzazione dei propri prodotti,
anche attraverso videoriprese di interventi di angioplastica, e nel risparmio di
spesa per la sperimentazione. Il contributo concorsuale dell’imputata sarebbe
limitato all’evento

live videoripreso il giorno 9/07/2010, nel quale la prof.

Modena si limitò a svolgere un breve intervento in apertura, dalle 08.45 allei
09.00, e in chiusura dei lavori.
7

Inoltre, il primo giudice non aveva tenuto conto del dato rilevante

Il primo giudice assume però che “il corredo conoscitivo della Modena era
ben più ampio e si estendeva anche al patto corruttivo involgente l’impresa
biomedicale”. Detto assunto troverebbe conferma nella circostanza che la
Modena ringraziò per iscritto E2C per la donazione di C 1.700,00 che fu
impiegata per il pagamento della ditta che effettuò la videoripresa dell’evento.
Inoltre, il collegamento con Eurocor troverebbe una lampante conferma
nella circostanza che l’imputata conoscesse un rappresentante di questa ditta, un
tale John, a riguardo del quale il teste Rosario Rossi ha testimoniato che “La
La

Corte, con efficace sintesi, concludeva nel senso «L’impianto accusatorio appena
riassunto appare di una fragilità impressionante» per la irrilevanza del rapporto,
solo formale, con la associazione E2C e l’assenza di vantaggi personali.
4.2. Quanto al collegato reato di truffa, la Corte rilevava che, comunque,
non vi è né una condotta che possa qualificarsi di artifizi o raggiri perché le
attività svolte non erano affatto dissimulate, né si spiega quali attività siano
state imposte all’azienda sanitaria diverse da quelle che comunque si sarebbero
dovute svolgere. Rileva che vi è soltanto una generica ipotesi che la ricorrente
fosse consapevole di tali attività e che in alcun modo, quindi, si può ipotizzare la
sua effettiva partecipazione o, in qualsiasi modo, la sussistenza del dolo di tale
truffa.
4.3. Quanto alla corruzione impropria di cui al capo 13.1 per lo

«studio

denominato Verdict, sponsorizzato dalla Volcano Europe S.A. Lo studio venne
regolarmente approvato dal Comitato Etico con nota 3133 del 20/12/2010.
L’azienda sponsor risulta avere versato l’importo di E 5.160,00 sul conto di E2C»,
la Corte di Appello rilevava che di fatto si è in presenza della sponsorizzazione di
un evento seminariale da parte di una impresa con il versamento di C 5000 per
l’allestimento dell’evento e che, pur volendo ritenere che ciò sia indicativo della
corruzione come contestata, nulla dimostra che la ricorrente fosse consapevole
del patto corruttivo tra Sangiorgi, il commercialista Sammali e la rappresentante
della ditta, Previdi, che aveva gestito la sponsorizzazione dell’evento in
questione.
4.4. Quanto al reato di falso ideologico del capo 18.1, consistente nella
richiesta ritenuta ideologicamente falsa di ottenimento di un assegno di ricerca
da parte dell’Università, la Corte di Appello rileva che non si può certo qualificare
tale richiesta quale falso ideologico a prescindere dal fatto poi che dopo sia stato
o meno svolta l’attività specifica da parte dell’assegnista. La Corte di Appello dà
comunque atto che non è neanche vero che non siano stati effettuati gli studi in
questione tanto che il giudice, per potere affermare la falsità degli elaborati
finali degli studi, non potendo sostenerne la inesistenza fisica, ha dovuto
8

Modena lo conosceva personalmente poiché li ho visti parlarsi e salutarsi “».

affermare, sulla scorta di un personale ed apodittico giudizio sul loro valore, che
gli elaborati effettivamente realizzati non fossero adeguati. Inoltre, la Corte di
Appello criticava la presunta prova logica che secondo il giudice di primo grado,
dimostrerebbe che l’attività non fu svolta, prova indicata nella assenza di un
riscontro documentale dei rapporti tra tutor e ricercatore, non risultandone dalla
corrispondenza telematica o dall’ intercettazione di conversazioni: una tale
presunzione, fondata sulla esclusione che potesse esservi un rapporto diretto tra
tali soggetti, è del tutto inconsistente in quanto smentita già con la pur banale

reparto di emodinamica lasciava ragionevolmente intendere che vi fossero stati
contatti personali e diretti tra tutor e ricercatore.
4.5. Quanto al reato di abuso di ufficio di cui al capo 18.2, integrato dalla
concreta assegnazione di mansioni al dr Politi, dopo la richiesta di attribuzione di
assegno asseritamente falsa, il giudice di appello rileva innanzitutto che è del
tutto generica la affermazione che vi sia stata la adibizione del predetto ad
attività diverse e, comunque, ad attività di sperimentazione irregolare; vi sono,
al contrario, chiari riscontri documentali che dimostrano come il Politi avesse
regolarmente svolto attività medica presso il reparto di emodinamica oltre alla
partecipazione alla ricerca connessa all’attività sperimentale il cui oggetto
principale riguardava i dispositivi Stent, ovvero esattamente l’ambito di attività
per il quale era riconosciuto il suo assegno.
Inoltre, il Politi era sempre stato adibito ad attività per conto dell’ente e,
quindi, non vi era stato alcun profitto privato.
Infine, per quanto riguarda l’ulteriore contestazione in ordine alla domanda
di rinnovo dell’assegno, la stessa provenne dal Rossi che aveva assunto il
tutorato e la ricorrente si era limitato a trasmetterla.
4.6. Quanto al reato di abuso di ufficio contestato al capo 19, in cui la
condotta sarebbe consistita nell’avere chiesto ed ottenuto un assegno di ricerca
per il settore delle malattie dell’apparato cardiovascolare conferendolo ad una
persona laureata non in medicina ma in biologia, effettivamente la ricorrente
afferma che la ricerca non fu svolta dalla Lambertini assunta quale biologa; la
Lannbertini, su richiesta del Sangiorgi, in realtà fu assunta, con assegno
finanziato con fondi privati, per seguire dal punto di vista burocratico le
sperimentazioni rapportandosi con le aziende del comitato etico. L’attività della
Lambertini era stata, comunque, finalizzata alle attività dell’ente pubblico. Ciò
escludeva la possibilità di contestare l’abuso di ufficio non ricorrendo un’ipotesi di
profitto ingiusto.
4.7. La Corte di Appello, invece, confermava la condanna per due reati
falso ideologico:
9

considerazione che il fatto che l’assegnista Politi frequentasse sin dal 2008 il

Il capo 15.5, (art. 479 cod. pen.): dopo le dimissioni del Sangiorgi il 31
marzo 2010, il D.G. del policlinico chiese in data 16 giugno 2011 alla ricorrente
di relazionare sullo stato di avanzamento dello “studio Security”. La ricorrente
rispose con lettera del 21 giugno 2011 (ovvero l’atto falso) che i pazienti erano
15, laddove erano 17, e che il numero di eventi avversi erano zero laddove
erano ben 11. La differenza apparentemente minima di due pazienti era in realtà
significativa perché mancava il consenso informato per due di loro.
Il capo 11.9 (art. 479 cod. pen.): 1’11 luglio 2011, nel rispondere alla

erano stati notificati entro le 24 ore al promotore, ditta Clearstream, con sistema
di comunicazione elettronico. Tale falsità emergeva da una intercettazione
telefonica in cui la ricorrente dimostrava di sapere che non vi era stata la
comunicazione.
La Corte di Appello confermava la sussistenza dei reati ravvisando il dolo
dimostrato dall’interesse della Modena alla falsa rappresentazione della realtà,
che le era utile in guanto era in attesa di conferma dell’incarico di Capo
Dipartimento.
4.8. Confermata la condanna solo per tali reati, guanto alla posizione delle
parti civili:
– revocava integralmente le statuizioni civili della prima sentenza in favore
della associazione Amici del Cuore e della Regione Emilia-Romagna
– quanto alla Azienda Ospedaliera policlinico universitario confermava le
statuizioni civili limitatamente ai reati di falso, revocandole per il resto
Tutte le parti hanno proposto ricorso contro la sentenza.

5. Ricorso del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.
5.1. Primo motivo:

«sul reato di associazione a delinquere. Omessa e

contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 606 comma I lett. e) cod. proc.
pen.»
Secondo il ricorrente la sentenza è contraddittoria per la omessa valutazione
di prove contrarie decisive.
Osserva che «dagli atti del procedimento emergono sia prove testimoniali

che prove documentali che forniscono certezza»

che la Modena sapesse

dell’attività illecita svolta all’interno del Dipartimento da lei diretto.
Rileva che, però:
– la Corte ha letto solo le dichiarazioni di Sgura ma ha, invece, omesso la
valutazione delle dichiarazioni di Rossi e Monopoli di cui il ricorso riporta stralci
tratti dalla sentenza di primo grado;

10

richiesta del D.G sullo studio Oister, la Modena attestava falsamente che i SAE

- la conoscenza da parte dell’imputata dell’attività del laboratorio di
emodinamica è confermata dagli interrogatori dei due coindagati Aprile e Politi le
cui dichiarazioni parimenti richiama;
– oltre alle prove orali, vi sono i messaggi di posta elettronica, ricevuti dalla
Modena, da cui è confermata tale conoscenza del lavoro complessivo del
laboratorio di emodinamica;
– la Corte di Appello ha dato una interpretazione della conversazione
intercettata tra Bianchi e Pantaleoni

«volta ad escludere la consapevolezza

il che ritiene risulti chiaramente dalla lettura della relativa trascrizione;
– vi è stato un errore di valutazione anche per quanto riguarda le
dichiarazioni di Sangiorgi e Lambertini, ritenute decisive per dimostrare la buona
fede della Modena. In particolare, il Procuratore Generale indica nelle
dichiarazioni di Sgura, Rossi e Monopoli e nelle e-mail ricevute dall’imputata il 7
ed il 17 gennaio 2011 gli elementi che smentiscono l’affermazione di Sangiorgi
sulla estraneità della Modena e indica quale debba essere la corretta valutazione
della dichiarazione di Lambertini, che quindi non può smentire la consapevolezza
della Modena;
– indica, poi, il rilievo della conversazione telefonica del 20 giugno 2011, di
cui riporta i passi che ritiene più significativi per dimostrare la responsabilità
dell’imputata;
– quanto al profilo della esclusione della consapevolezza da parte
dell’imputata della funzione della associazione E2C quale

«destinataria dei

pagamenti da parte delle aziende biomediche a fronte delle sperimentazioni
illecite poste in essere all’interno del laboratorio di emodinamica in cui, per
l’appunto, venivano utilizzati a fini sperimentali prodotti delle varie ditte
coinvolte», che «plurime sono le prove non valutate dalla Corte che danno
contezza dell’esatto contrario». Al riguardo, richiama conversazioni telefoniche e
contenuti dell’interrogatorio di garanzia.
Osserva, infine, che pur se non è possibile provare con certezza l’accordo
criminale all’atto dell’assunzione del personale ritenuto funzionale all’attività
della associazione, non si è tenuto conto di quanto emergente in ordine ad avere
la Modena «organizzato la struttura in modo da renderla funzionale allo scopo».
Le modalità di assunzione ed utilizzazione di Politi, Martinotti e Lambertini
dimostrano come la ricorrente abbia reso possibili le attività di sperimentazione.
In definitiva vi è «contraddittorietà conseguente alla assenza di valutazione

su prove di segno contrario che, adeguatamente considerate, portano a
conclusioni opposte da quelle assunte dalla Corte d’Appello» e

«la valutazione

frazionata e decontestualizzata dei singoli elementi probatori si risolve in
11

dell’imputata», interpretazione che è, però, del tutto difforme dal suo contenuto,

travisamento della prova e omessa motivazione sul complesso quadro probatorio
emergente dagli atti del fascicolo ed evidenziati nella sentenza del Giudice di
primo grado».
5.2. Secondo motivo: «sui reati di corruzione (capi 4.1 e 13.1): erronea
applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 comma I lett. b) cod. proc.
pen.; contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 606 comma I lett. e) cod.
proc. pen.».
Per quanto riguarda la contestazione di corruzione relativa alla
partecipazione della Modena all’evento del 9 luglio 2010, il Procuratore Generale

rileva che erroneamente si è ritenuto che la condotta rilevante dell’imputata
dovesse ricercarsi solo nel fatto che la stessa scrisse una lettera di
ringraziamento alla E2C per il donativo di euro 1700 che la Associazione ebbe a
versare al Dipartimento; la prova è, invece, rappresentata dalla stessa
costituzione della E2C di cui la Modena ben conosceva le finalità, quale ente
deputato a remunerare le sperimentazioni non autorizzate ed a sostenere le
spese per il personale che operava nella sua struttura.
Richiama gli elementi significativi per giungere a tale conclusione.
Il contributo causale, quindi, è dato dalla consapevole funzione dell’ente.
Rileva, inoltre, che la Corte di Appello basa le proprie conclusioni sulla
erronea lettura della conversazione numero 785 del 2011 quale elemento a
favore. Ne indica, invece, la corretta interpretazione.
Per quanto riguarda il capo 13.1, «sperimentazione Verdict», rileva come la
lettura della conversazione intercettata il 20 giugno 2011, n. 59, consenta di
giungere a ritenere il reato.

6. Ricorso della parte civile Regione Emilia Romagna
6.1. Primo motivo: con riferimento al capo 4.1, reato di corruzione, deduce il
vizio di motivazione e la violazione dell’articolo 125 cod. proc. pen. Riporta brani
della sentenza di primo grado ritenendo inoppugnabile la relativa ricostruzione di
responsabilità ed osservando che la sentenza di appello, nella parte che
trascrive, non ha considerato il quadro di insieme fatto dal primo giudice né è
riuscita a contraddire in termini seri la ricostruzione fatta da quest’ultimo ai fini
della condanna.
6.2. Secondo motivo: con riferimento alla truffa aggravata di cui al capo 4.2
deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge.
Trascrive la motivazione del primo giudice e rileva che la sentenza
impugnata ha omesso di considerare il quadro giuridico in cui si colloca la
condotta quale descritta in sede di condanna. Sulla base delle regole di legge e


il

12

\

quelle aziendali ritiene erronea la sentenza laddove ha escluso la prova del
danno.
6.3. Terzo motivo: con riferimento al reato di corruzione impropria, deduce il
vizio di motivazione e la violazione legge. È erronea la sentenza laddove ritiene
che le somme corrisposte dall’impresa biomedicale all’ente E2C furono impiegate
per l’allestimento dell’evento

«mentre questo pacificamente non risponde al

vero, perché il vero e provato è quello di cui così dà correttamente atto la
sentenza di primo grado». Riporta quindi il testo della prima sentenza.

riferimento al reato di associazione per delinquere. Rileva che la fondatezza dei
precedenti motivi pone le premesse per affermare l’erroneità dell’assoluzione per
il reato associativo.
6.5. Quinto motivo: deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione
quanto alla revoca delle statuizioni civili anche per i reati per i quali vi è stata
condanna. Rileva che si tratta di reati per i quali vi era stata costituzione di parte
civile, regolarmente ammessa, nonché accoglimento in primo grado della
domanda di risarcimento, che la Corte di Appello ha annullato senza alcuna
motivazione. Sul punto osserva che le falsità in ordine agli “eventi avversi”
vanno a detrimento anche degli interessi alla salute pubblica. Vi era quindi un
effettivo e tangibile danno in concreto.
Con ulteriore memoria la Regione ha insistito nelle proprie richieste
depositando altresì il dispositivo della sentenza che ha in parte condannato i
coimputati.

7. Ricorso Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena
7.1. Primo motivo: vizio di motivazione in riferimento al reato di
associazione per delinquere.
Rileva che sussistono tutti gli elementi della associazione per delinquere
essendo «certa la pluralità di persone, la gerarchia ed il ruolo» ed essendovi
consapevolezza «dell’ appartenenza e la condivisione del programma criminoso».
Procede a una sintetica lettura dei fatti che ritiene dimostrativi della
responsabilità e che la Corte di Appello non ha considerato.
7.2. Secondo motivo: vizio di motivazione con riferimento ai capi 4.1 e 13.1
(reati di corruzione).
Rileva che i fatti di corruzione come contestati sussistono e che lo afferma la
stessa Corte di Appello. Ritiene che sia dimostrato il contributo causale della
ricorrente.
7.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
al reato di truffa. Rileva che, una volta ritenute esservi state le sperimentazioni
13

6.4. Quarto motivo: deduce il vizio di motivazione e la violazione legge con

effettuate senza informare il Comitato Etico ed in violazione delle regole, si è
automaticamente verificata una truffa in ragione della violazione dei criteri di
riparto dei proventi derivanti dalla sperimentazione e dalle ricerche
sponsorizzate.
L’ente ha presentato anche una contromemoria in risposta alla memoria
dell’imputata Modena.

8. Ricorso di Spinella Giovanni quale legale rappresentante della

8.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento
alla assoluzione dal reato associativo.
Sostanzialmente rileva la lettura frazionata del materiale probatorio laddove
una lettura complessiva avrebbe consentito di ritenere fondata l’accusa.
Rileva come dagli atti di causa emergano numerosi elementi dimostrativi
quale l’improvviso aumento del numero degli studi clinici una volta che Sangiorgi
assunse la direzione del laboratorio di emodinamica, la conoscenza da parte
dell’imputata della esistenza degli studi in corso, le informazioni dalla stessa
ricevuta sugli studi, la sua presenza ad eventi scientifici, la conoscenza che la
associazione E2C da lei creata con Sangiorgi e Casali era una collettrice di
somme provenienti dalle case farmaceutico-medicali. In definitiva, si è in
presenza di una motivazione carente e contraddittoria.
8.2. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge quanto alle
contestazioni di corruzione per essere stato escluso il concorso doloso
dell’imputata.
8.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per avere la
sentenza escluso la sussistenza di doppia ingiustizia quanto alle contestazioni di
abuso di ufficio.
8.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la
mancanza di motivazione della revoca delle statuizioni civili in relazione ai reati
di falso ideologico per i quali è stata confermata la condanna.

9. Ricorso di Modena Mariaqrazia
9.1. primo motivo: in riferimento al falso di cui al capo 11.9 rileva la
contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze processuali.
Osserva che la sentenza ritiene che la lettera con la falsa attestazione che i
Sae erano stati notificati al promotore dello studio Oyster, pur se redatta
materialmente dal dr Biondi Zoccai, andava attribuita alla responsabilità della
ricorrente in base alla conversazione registrata tra lei e la dottoressa Marzullo in
data 8 luglio 2011.
14

associazione di volontariato “gli amici del cuore”.

Rileva, però, che risulta, con la immediatezza necessaria per poter
contestare il travisamento della prova, che nel corso della conversazione si fa
riferimento alla mancata comunicazione al comitato etico e non alla ditta
sperimentatrice, oggetto della contestazione. Tale intercettazione era stata
utilizzata quale unica prova del reato di falso.
Non è quindi dimostrato che la lettera contenga un dato falso.
9.2. Secondo motivo: vizio di motivazione quanto all’elemento soggettivo.
Non vi è alcuna dimostrazione della consapevolezza della ricorrente che, nel

inserito un contenuto non corrispondente al vero e, del resto, non è neanche
dimostrato che lo stesso redattore della lettera sapesse di tale falsità. Si tratta di
fatti semplicemente supposti.
Ne ha senso la prova logica in quanto non vi è ragione per non voler
comunicare gli “eventi avversi” di una sperimentazione condotta da altro
ricercatore.
Quindi non è corretta la affermazione che la falsificazione della
comunicazione avrebbe potuto influire negativamente sulla conferma a capo
Dipartimento.
9.3. Terzo motivo: assenza di motivazione sullo specifico motivo di gravame
che deduceva la insussistenza del fatto materiale di cui al capo 15.5.
La Corte di Appello si limita a motivare in tema di dolo senza rispondere al
motivo che aveva fatto osservare che la lettera ritenuta falsa era stata redatta il
21 giugno 2011 e nello studio in questione i pazienti arruolati a quella data erano
effettivamente 15 e non erano stati registrati eventi avversi.
Soltanto il successivo 11 agosto 2011 si dava atto che vi erano 17 pazienti
arruolati per due dei quali era stato smarrito il consenso informato. Del resto la
ricorrente il 26 ottobre 2011 aveva inviato la lettera che indicava i dati dei
pazienti che avevano subito gli eventi avversi.
Quindi sul piano oggettivo il falso non c’era e non è stata data la risposta
sullo specifico motivo di appello.
9.4. Quarto motivo: vizio di motivazione risultante dal testo della sentenza e
comunque dal raffronto con il materiale probatorio utilizzato.
Solo con la sentenza di appello viene indicato un presunto movente ma la
lettera del 26 ottobre 2011 dimostrava come non vi fosse alcuna intenzione di
occultare i possibili eventi avversi.
Del tutto illogico poi, ritenere dimostrata la consapevolezza della differenza
di due pazienti per il fatto che per costoro mancasse il consenso informato
essendo, invece, proprio questa la ragione per escluderli dal numero dei pazienti
arruolati.
15

firmare la lettera predisposta da Biondi Zoccai, fosse consapevole che fosse stato

Risulta peraltro infondata l’affermazione che non potesse sfuggire alla
ricorrente, nella sua qualità, l’evento avverso non potendo questo, come già
ritenuto per il coimputato, essere rilevato se non comunicato dal medico che
procede alla sperimentazione.
9.5. Quinto motivo: vi è contraddizione della sentenza che da un lato rileva
delle ragioni per affermare la buona fede complessiva della ricorrente e, per i
reati di falso, invece, ritiene la condotta caratterizzata da malafede.
La Corte, invero, ha ampiamente valorizzato la assenza di consapevolezza

Con successiva memoria la difesa ha poi contro dedotto ai motivi di tutti gli
altri ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricorso del Procuratore Generale.
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Tale atto innanzitutto è palesemente mirato a valutazioni di merito;
inoltre, anche nell’ottica della impugnazione di merito, risulta del tutto generico
rispetto ai contenuti della sentenza impugnata, dai quali prescinde del tutto
basando le proprie premesse sulla contestazione iniziale nonostante fosse stata
modificata, come riporta la Corte di Appello, dallo stesso PM in primo grado e,
comunque, dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena. La Corte di Appello
chiarisce che nel giudizio di primo grado si era dato atto dell’ errore commesso
in fase di indagine laddove si era ritenuto che la. Modena avesse «costituito ed

organizzato il laboratorio di emodinamica» essendo risultato, invece, che tale
laboratorio esisteva già; e chiarisce che il giudice di primo grado aveva
rimodellato l’ipotesi di accusa facendola corrispondere alla diversa realtà
fattuale. Eppure nella sua breve premessa il ricorso in esame riporta che

«il

cuore dell’addebito attiene alla costituzione in seno al dipartimento di
Cardiologia, diretto dalla imputata, di una struttura finalizzata alla realizzazione
di studi e sperimentazioni non autorizzate dal comitato etico a fronte del
pagamento di somme di denaro da parte di aziende del settore interessate alle
sperimentazioni di strumenti biomedicali dalle medesime prodotti»,

così

seguendo un’ipotesi di accusa modificata in corso di giudizio. È evidente, quindi,
la genericità e manifesta infondatezza del ricorso che non considera neanche i
limiti dell’accoglimento della tesi di accusa da parte del primo giudice.
Passando ai motivi specifici:
1.2. Il primo motivo contesta il vizio di motivazione in riferimento
all’assoluzione per il reato associativo.

16

da parte della ricorrente per le altre ipotesi di reato.

Va però considerato che la stessa parte pubblica ha, con le sue scelte
processuali, reso insostenibile tale tesi di accusa: all’esito del processo di primo
grado (che aveva assolto l’imputata da sedici reati, senza alcuna impugnazione
sul punto), la contestazione nei confronti della ricorrente è di avere svolto
nell’ambito della asserita associazione soprattutto il ruolo di creare e/o adattare
la struttura (coincidente con il laboratorio di emodinamica) e di avere
commesso i reati di cui ai capi 18.1, 18.2 e 19, ovvero abusi di ufficio
asseritamente finalizzati alla gestione di tale struttura. Il Procuratore Generale,

acquiescenza proprio sull’accertamento di insussistenza di quelle condotte che
rappresentavano, nella prospettiva dell’accusa, il più fondamentale apporto della
Modena alla associazione. Peraltro il medesimo ufficio ricorrente fonda le proprie
deduzioni sulla pretesa globale irregolarità delle sperimentazioni non
considerando che la sentenza di condanna in primo grado, non impugnata sul
punto, ha di fatto escluso, salvo per singoli casi, il carattere di generale
irregolarità di tali sperimentazioni.
Poi, pur volendo valutare le varie specifiche deduzioni dello sviluppo del
primo motivo di ricorso, in realtà non si tratta di argomenti che rilevino carenze
di argomentazioni o vizi logici della sentenza impugnata ma, prescindendo del
tutto dal contenuto della sentenza impugnata (e anche di quella di primo grado),
si indicano singole prove, affermandone apoditticamente il carattere
determinante, ed invocandone una nuova valutazione in fatto. Anche quando il
ricorso afferma esservi un “travisamento” di prove, non indica affatto i
contenuti in ipotesi travisati ma chiede che sia questa Corte di legittimità a
procedere in via esplorativa ad una attività di verifica. Ricorre, quindi,
l’inammissibilità per essere i motivi fuori dell’ambito dell’art. 606 cod. proc. pen.
e, comunque, per non avere i necessari caratteri di specificità ex art. 581 cod.
proc. pen.
1.3.

Il secondo motivo risulta ancora più generico e privo di alcun

riferimento alle decisioni di primo e secondo grado. Il ricorrente, difatti, quanto
al reato di cui al capo 4.1 (corruzione, anche se poi, nella parte finale del motivo
fa riferimento al reato di truffa di cui al capo 4.2) afferma, genericamente,
essere fondata la tesi di accusa sostenendo che la partecipazione al reato fosse
realizzata con la costituzione della associazione E2C laddove un tale
collegamento diretto non sembra neanche ritenuto nel capo di imputazione e,
poi, invita alla nuova ed autonoma valutazione di parti estrapolate di più ampi
atti istruttori. Quanto, poi, al capo 13.1, lo sviluppo del motivo è limitato ad una
apodittica affermazione di responsabilità.

17

però, non impugna l’assoluzione per tali reati di abuso di ufficio e, quindi, fa

2. Ricorso della parte civile Regione Emilia Romagna.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Anche tale atto, a parte l’essere chiaramente mirato ad una richiesta di
nuova valutazione in merito, è sostanzialmente privo di una critica ragionata
della sentenza di appello che certamente non può definirsi poco od illogicamente
motivata. Il ricorso consiste in un solo apparente sviluppo di argomentazioni
perché in pratica si limita a trasporre brani della sentenza di primo grado
sostenendone con stringate ed apodittiche affermazioni una presunta maggior

quattro motivi, relativi ai capi della sentenza che dispongono l’assoluzione, che
alla trascrizione di brani della prima sentenza aggiungono inconsistenti
considerazioni quali «esiste agli atti a prova di questo assunto» … « perché il
vero e provato è quello di cui così dà correttamente atto la sentenza di primo
grado». La genericità è ai limiti della mera apparenza di formulazione dei motivi
e, comunque, si chiede un apprezzamento di merito, estraneo alla funzione del
giudizio di legittimità.
2.2. Il quinto motivo investe le statuizioni civili in ordine ai reati di falso per
i quali la Corte di Appello ha confermato la condanna. Per quanto si tratti di
motivi non valutabili, in quanto superati da quanto si disporrà dopo in tema di
annullamento senza rinvio per tali reati, va considerata la teorica ammissibilità
originaria o meno di tale motivo ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria
per la inammissibilità.
Il ricorso sostanzialmente si duole del fatto che, all’esito della assoluzione
per la vicenda principale, reati fine della associazione ed associazione per
delinquere, la Corte di Appello abbia revocato le statuizioni civili anche per i
reati di falso senza una motivazione specifica.
Invero, premesso che con la conferma delle statuizione civili in favore del
solo ente datore di lavoro della ricorrente la Corte di Appello ha indirettamente
motivato ritenendo che tali reati non siano in grado di offendere interessi della
Regione, lo stesso atto di costituzione di parte civile indicava quali profili di
danno:
– compromissione del regolare funzionamento del Servizio sanitario
regionale;
– l’impegno indebito di risorse lavorative;
– il danno “all’immagine” e al “buon nome” della Regione Emilia Romagna e
del suo Servizio sanitario.
Certamente il tipo di reati in questione non può ritenersi collegato agli eventi
causativi dei danni indicati e, invero, a fronte di tale immediata evidenza, il

18

plausibilità rispetto alla decisione di appello. In particolare ciò vale per i primi

ricorso si limita ad una genericissima doglianza senza spiegare in che termini
andasse disposto un risarcimento in suo favore in conseguenza di detti reati.
In conclusione, anche tale motivo è del tutto inammissibile.

3. Ricorso Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena.

Il primo motivo, con argomenti del tutto generici, propone la propria lettura
dei fatti. È quindi palese l’inammissibilità sia per non esservi una critica specifica
del contenuto della sentenza che, comunque, per essere sviluppato un motivo

ragioni di inammissibilità, ma in modo ancora più netto, per il secondo ed il terzo
motivo il cui contenuto non va molto al di là del dire assertivamente che i fatti
sono provati e che la ricorrente è colpevole.

4. Ricorso di Spinella Giovanni Quale legale rappresentante della
associazione di volontariato “gli amici del cuore”.

Il primo motivo, per poter affermare l’errore di motivazione, propone una
nuova lettura del materiale probatorio ritenendo corretta la decisione del primo
giudice, chiedendo evidentemente l’esercizio di poteri di apprezzamento del
merito non spettanti al giudice di legittimità.
Il secondo motivo si limita a generici argomenti per affermare il volontario
apporto causale della Modena alla corruzione di cui al capo 13.1, per tale ragione
essendo inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen..
Il terzo motivo si limita ad affermare che vi sarebbe collegamento tra
l’assunzione di Lambertini e le sperimentazioni per la parte non legittima; anche
in questo caso di tratta di un motivo non ammesso e, comunque,
manifestamente generico.
il quarto motivo investe il tema dell’annullamento delle statuizioni civili in
riferimento ai reati di falso. Anche in questo caso valgono gli argomenti già svolti
per la Regione Emilia-Romagna: la Corte di Appello, tenuto conto dei limiti nel
quale era prospettabile un danno per la parte civile, ne ha escluso la ricorrenza.
La parte, invero, non prova neanche a dire in che cosa consista il danno
risarcibile in suo favore.

5. Ricorso di Modena Mariacirazia.

Il ricorso dell’imputata è fondato, risultando l’insussistenza dei due reati di
falso per i quali va disposto l’annullamento senza rinvio.
5.1. Va premesso che, in entrambi i casi, è in contestazione il reato di cui
all’art. 479 cod. pen. Nei capi di imputazione si riferisce di missive in cui la
ricorrente

«attestava falsamente»;

sarebbe stato, invero, necessario anche
19

che comunque non sarebbe proponibile in sede di legittimità. Ricorrono le stesse

indicare la tipologia di atti per valutarne la effettiva qualità di atto “destinato a

provare la verità” dei fatti in esso attestati. La incertezza sul punto, invero, si
può superare per la assenza di contestazioni al riguardo, per la particolare
ampiezza di applicazione della norma in esame e, soprattutto, per la fondatezza
dei motivi di ricorso che consentono di prescindere da una più esatta
qualificazione.
Con riferimento ad entrambi i reati va innanzitutto considerato che la Corte
di Appello non ha tenuto conto di avere in pratica escluso la sussistenza di quel

falsità e, quindi, ha fondato la responsabilità della ricorrente su argomentazioni
sostanzialmente generiche.
5.2. Per quanto riguarda il falso di cui al capo 11.9, è la stessa sentenza di
appello che contiene in sé la prova dell’essere la condanna fondata su un
travisamento della lettura di una prova consistente in una intercettazione
telefonica, trascritta solo in parte nella sentenza di primo grado.
Il falso consisterebbe in una dichiarazione diretta al direttore generale in
data 11 luglio 2011: in risposta alle sue richieste relative ad “eventi avversi” in
sede di una delle sperimentazioni già gestite da Sangiorgi, la ricorrente aveva
trasmesso una lettera predisposta dal Giuseppe Biondi Zoccai, e da lei firmata
quale responsabile, nella quale era riportato, fra l’altro,

«che la notifica di tali

eventi è stata effettuata mediante sistema elettronico al promotore dello studio
(Clear Stream Tecnologies Ltd) entro le 24 ore dall’avvenuto SAE stesso, come
DL 24 giugno 2001 n. 211 art. 16 e 17».
La Corte di Appello richiama le indagini da cui risulta che tale notifica,
invece, non era stata fatta e, soprattutto, ritiene che la ricorrente ne fosse ben
consapevole per averlo lei stessa riferito in una conversazione intercettata il
giorno 8 luglio 2011. Proprio per tale comprovata consapevolezza, riteneva del
tutto irrilevante l’argomento sviluppato dalla difesa quanto al non avere la
Modena contezza della presunta falsità per essersi limitata a firmare nella propria
qualità una lettera con un contenuto predisposto da altri.
La Corte di Appello, quindi, ritiene rilevante che la specializzanda Marzullo
nel corso della citata conversazione riferisse alla ricorrente che i “SAE” non erano
stati segnalati al “Comitato Etico”.
Va però considerato che la sentenza di primo grado (pag. 69 e 70) fondava
in diverso modo la volontaria attestazione del falso da parte della ricorrente: nel
ben diverso contesto dei fatti dei quali era ritenuta responsabile, valorizzava la
conversazione per affermare che «La Modena, dunque, era a piena conoscenza

della sistematica e continuativa inosservanza della disciplina che regolamentava
la segnalazione dei S.A.E.».
20

quadro di condotte nel cui contesto poteva ricostruirsi il carattere doloso delle

La Corte di Appello, invece, salva questa residua imputazione, pur essendo
venuto meno il quadro accusatorio complessivo, ed indica nella conversazione la
prova specifica (ed unica) della volontaria attestazione del falso.
Si tratta, quindi, di un chiaro travisamento della prova che è innanzitutto già
evidente dal testo della sentenza perché la stessa Corte riporta che la
conversazione era riferita alla comunicazione al “Comitato Etico” e non alla
notifica telematica al “promotore della sperimentazione”

(differenza significativa

e ben chiara secondo le regole in materia richiamate dalla sentenza di primo

Il travisamento è ancora più evidente dalla trascrizione della intercettazione,
specificamente richiamata ed allegata al ricorso:
“Modena: “… Mi ha fatto chiamare “ah questi SAE mai segnalati al comitato
etico ma è possibile una cosa del genere? …”
Marzullo ” … eh come è possibile (attimi di pausa) che …” Le voci si
accavallano
Modena: ” … i SAE sono stati segnalati al Comitato Etico o no? Mi sembra
una follia di San giorgi cioè è impossibile ….”.
“Marzullo: No, ma tecnicamente prof il decreto legislativo non è che dice che
bisogna uhm, eh oggi succedono e domani vanno segnalati;
Modena: Sono stati segnalati?;
Marzullo: ‘Non sono stati segnalati;
Modena: Perché ? …”
Quindi, sulla base della constatazione del contenuto dell’atto che la Corte di
Appello – che, si ripete, motiva diversamente dal giudice di primo grado utilizza quale prova che la ricorrente “attestava” il falso firmando la lettera
predisposta da altri, si comprende che vi è stata una evidente confusione:
la Modena chiedeva, manifestando peraltro tutto il suo stupore, se i SAE
fossero stati segnalati al comitato etico e non se fossero stati comunicati al
promotore dello studio.
In definitiva, non vi alcun elemento a sostegno dell’avere la ricorrente voluto
“attestare” il falso, essendo stata la conferma della condanna in secondo grado
basata su un travisamento dell’unica prova diretta, come risultante sia dal testo
della sentenza nonché dalla mera constatazione del contenuto della prova.
È accertata la totale insussistenza del reato per cui l’annullamento deve
essere pronunciato senza rinvio.
5.3. Quanto all’altro reato di falso, capo 15.5), ricapitolando la
contestazione:
– il 16 giugno 2011 il direttore generale chiedeva alla ricorrente quale fosse
lo stato di avanzamento dello studio “security”;
21

grado, pag. 68).

- il 21 giugno 2011 la ricorrente comunicava che i pazienti arruolati erano
15 e non vi erano eventi avversi (si tratta della missiva costituente la

“falsa

attestazione”);

il 25 luglio 2011, a seguito di visita di monitoraggio dello studio,

emergeva che i pazienti interessati erano due in più e vi erano gli 11 SAE .
La Corte di Appello, a fronte della motivazione del primo giudice che aveva
affermato che vi era dolo del falso in quanto

«appare inverosimile che

l’imputata …. avesse dimenticato di effettuare tali incombenti»

ed a fronte dei

– per quanto la differenza di due unità nella indicazione del numero di
pazienti arruolati potesse essere un mero errore «in realtà non è così, se si
considera che risulta mancare il consenso informato proprio di due pazienti».
– in risposta all’argomento secondo il quale la dichiarazione in ordine agli
eventuali SAE era basata sulle informazioni fornite dal Politi e riportate nella
lettera redatta dalla Lambertini e semplicemente firmata dalla imputata, la Corte
di Appello rilevava che la Modena

«avendo le competenze specialistiche

necessarie per valutare direttamente la natura e la gravità degli eventi avversi,
non può pretendere di essere giustificata scaricando la responsabilità sui propri
collaboratori»;
– riteneva che la circostanza che nel dato periodo la professoressa fosse in
attesa di essere confermata quale capo Dipartimento fosse significativa per
affermare la sussistenza del dolo.
5.4. Tale motivazione già di per sé contiene elementi per ritenerla carente e,
comunque, illogica.
Tenuto conto del dato più significativo consistente nella mancata
segnalazione degli eventi avversi, si nota che la stessa Corte di Appello prende
atto che non si trattava di circostanze a conoscenza diretta della ricorrente ma
che fu il Politi a fornire le informazioni non veritiere, poi inserite nella missiva
predisposta dalla Lambertini. Quindi la affermazione della sentenza secondo cui
la ricorrente non possa pretendere

«di essere giustificata scaricando

responsabilità sui propri collaboratori», perfetta per affermare una responsabilità
amministrativa o civile, non è affatto in grado di dimostrare il dolo e, anzi, la
Corte finisce per affermare che si è in presenza tuttalpiù di “colpa”. Del tutto
irrilevante, in tale contesto, l’individuazione di un “movente” (invero di non
particolare momento tanto da sembrare più che altro la ricerca di un elemento
che faccia quadrare una tesi non troppo convincente per lo stesso giudice di
secondo grado) che può essere utile solo in riferimento ad una ipotesi di
condotta dolosa.

22

motivi di appello riteneva:

Oltre all’essere la stessa motivazione di per sé gravemente viziata, vi è
anche la totale assenza di risposta a ben specifici motivi di appello.
La difesa in due motivi aveva dedotto, per escludere il reato sul piano
oggettivo:
– la indicazione di due pazienti in meno era un palese errore essendo risolto
ogni dubbio sul fatto dalla semplice considerazione che la eventuale falsità era
del tutto innocua;
– nel momento in cui la lettera fu portata alla firma della Modena (il 21

nessun falso era possibile;
– quanto all’argomento del primo giudice secondo cui il carattere doloso
della falsa attestazione era dimostrato dal fatto che, pur dopo il rilievo
conseguente all’accertamento dei SAE non dichiarati, la ricorrente nulla aveva
fatto, la difesa aveva dimostrato che dal fascicolo processuale risultava il
contrario; in atti vi era una missiva del 26 ottobre 2011, riportata anche nel
corpo del motivo di appello, con la quale la ricorrente, in riferimento alla
comunicazione pervenuta il 18 ottobre 2011, riportava individualmente gli eventi
avversi verificatisi.
– quanto al piano soggettivo, svolgeva ampi argomenti per rilevare come
proprio le ragioni del subentro della ricorrente nelle attività del Sangiorgi non le
consentivano la piena conoscenza dello stato degli studi in quel tale momento;
per provarlo, richiamava (e trascriveva) le e-mail intercettate da cui risultava
come la ricorrente stesse procedendo ad una ricognizione dei SAE, nonché
l’interrogatorio della dottoressa Lambertini che riferiva di avere personalmente
predisposto la missiva sulla scorta delle informazioni specifiche a lei fornite dallo
sperimentatore.
A tali motivi di appello evidentemente manca qualsiasi risposta; carenza
significativa tenuto conto che non si può certamente affermare che fossero
generici o di manifesta infondatezza tale da giustificare la totale omissione di
risposta.
5.5. La conseguenza della fondatezza del ricorso anche per i motivi che
contestano la condanna per tale reato di falso è l’annullamento senza rinvio per
insussistenza del falso.
A prescindere dalla natura dell’atto, dalla stessa decisione impugnata risulta
come il dato rilevante è quello della omessa “attestazione” degli eventi avversi,
risultando la differenza relativa ai pazienti arruolati confinata nell’ambito di un
possibile e probabile errore che la Corte di Appello esclude con argomenti
inconferenti (la mancanza/smarrimento del consenso informato fornito da due
dei soggetti sottoposti allo studio non è tale da incidere sulla significatività dello
23

giugno 2011) non si aveva notizia dei SAE emersi oltre un mese dopo. Quindi

scostamento tra il numero di pazienti dichiarato e reale, né del resto, pur
essendo stato dedotto, la sentenza prova a spiegare una possibile
ragione/interesse a sostenere tale falsità).
Il dato della indicazione difforme dal vero del numero di SAE, per quanto
detto dalla stessa Corte di Appello, non si può affermare essere a conoscenza
della ricorrente: la Corte, in realtà, contesta alla prof. Modena di non essersi
informata di ciò che firmava, cosa che è ben diversa dalla volontaria attestazione
di circostanze false. In tale modo la sentenza impugnata dà atto di non avere

atto finalizzato ad attestare la veridicità della insussistenza di eventi avversi.
Prescindendo quindi dai motivi di appello restati privi di valutazione, vi sono
le condizioni per disporre l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Difatti non vi sono le condizioni che giustificano un annullamento con rinvio
in quanto l’ ipotesi di accusa, allo stato, è priva di qualsivoglia elemento a
sostegno né ne vengono prospettati; un nuovo giudizio in sede di rinvio, quindi,
non consisterebbe in un nuovo e più completo esame del materiale probatorio,
ma nella ricerca “esplorativa” della eventuale esistenza di un corpo probatorio di
quella che, a tale punto, è una mera prospettazione. Si tratterebbe di
prosecuzione del giudizio in una condizione che non giustificherebbe neanche un
rinvio a giudizio in sede di udienza preliminare (per mancanza di un “corpo”
indiziario minimo a sostegno della accusa).
Quindi, a prescindere anche dal fatto che non sono state valutate le serie
argomentazioni dei motivi di appello, in prospettiva tali da escludere sia la
materialità del fatto che, comunque, l’elemento psicologico richiesto, va disposta
la assoluzione definitiva anche per tale reato di falso.

6. Le parti civili vanno condannate al pagamento della sanzione pecuniaria
tenuto conto dei motivi della inammissibilità dei rispettivi ricorsi. In assenza di
domanda della ricorrente, invece, non va disposto alcunchè in ordine alla
rifusione delle sue spese di difesa contro i ricorsi delle parti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai falsi ideologici
contestati a Modena Maria Grazia ai capi 11.9 e 15.5 perché i fatti non
sussistono. Dichiara inammissibili i ricorsi del procuratore generale e delle parti
civili Regione Emilia Romagna, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di
Modena e Spinella Giovanni nella qualità di legale rappresentante
dell’associazione di volontariato Amici del Cuore, parti civili che condanna al
24

individuato elementi atti a dimostrare che la ricorrente avesse predisposto un

pagamento delle spese processuali e, ciascuna, al versamento della somma di
euro duemila a favore della cassa delle ammende.
-\
Rom•osì deiso rella camera di consiglio del 19 gennaio 2018
/
Il
il Pr.
idente
Giorg • Fidelbo

Pi

25

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA