Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20225 del 28/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20225 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZACCARELLI MARCO N. IL 25/02/1957
avverso la sentenza n. 8363/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 28/04/2015
OSSERVA
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso/ in Roma, il 28 aprile 2015
Il Consigrie
stensore
Il Presidente
il–
Il difensore di ZACCARELLI Marco propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Bologna i1,1‘44
marzo 2014, lamentando vizio di motivazione in punto di responsabilità e di mancata
concessione delle attenuanti generiche. Con successiva memoria è stato sollecitato
l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto i motivi risultano solo
formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono
articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione
delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più,
sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in
relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un
improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il
sindacato riservato a questa Corte. Quanto al motivo relativo al vizio di motivazione
in ordine alle attenuanti generiche, lo stesso è inammissibile in quanto le attenuanti in
questione non hanno formato oggetto di motivo di appello e il correlato
apprezzamento è stato comunque implicitamente effettuato nella parte della sentenza
dedicata alla revisione dello statuto sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.