Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20225 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20225 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Martinelli Antonio, nato il 24/08/1971;

Avverso l’ordinanza emessa il 17/07/2017 dal Magistrato di sorveglianza di
Roma;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa
Antonietta Picardi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Roma rigettava
l’istanza presentata da Antonio Martinelli finalizzata a ottenere la restituzione nel
termine, ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., per proporre
impugnazione avverso il rigetto della richiesta di remissione del debito inerente a
spese di giustizia, che era stata respinta dallo stesso Magistrato di sorveglianza
con provvedimento del 17/07/2017.

maggiore dedotta da Martinelli, collegata al ricovero ospedaliero patito per una
patologia cardiaca acuta, la cui rilevanza veniva peraltro riconosciuta dal
Magistrato di sorveglianza di Roma, doveva ritenersi cessata il 23/09/2017, con
le dimissioni dell’istante dalla struttura sanitaria dove era stato ricoverato, con la
conseguente tardività della richiesta di restituzione del termine, proposta, il
05/10/2017, oltre il termine di 10 giorni previsto a pena di decadenza dall’art.
175, comma 1, cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza Antonio Martinelli, a mezzo dell’avv. Fabrizio
Bordoni, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che l’istante non
aveva avuto notizia della conclusione del procedimento di sorveglianza che lo
riguardava per una causa di forza maggiore, rilevante ex art. 175, comma 1,
cod. proc. pen., collegata alle sue condizioni di salute.
Si deduceva, in proposito, che il ricorrente era stato ricoverato presso
l’Ospedale “San Camillo” di Roma per una “cardiopatia dilatativa” e aveva avuto
conoscenza del provvedimento emesso nei suoi confronti dal Magistrato di
sorveglianza di Roma il 04/10/2017, quando, nonostante le sue precarie
condizioni di salute, aveva ripreso a lavorare. Ne consegue che è alla data del
04/10/2017 che doveva farsi riferimento per l’individuazione del termine da cui

Il provvedimento di rigetto veniva giustificato dal fatto che la causa di forza

fare decorre il termine per proporre l’impugnazione di cui si controverte.
Si deduceva, al contempo, che nel provvedimento impugnato era stata
erroneamente indicata, quale data delle dimissioni ospedaliere di Martinelli,
quella del 23/09/2017; mentre, la data di tali dimissioni era quella differente e
successiva del 26/09/2017, con la conseguenza erroneità del computo dei
termini effettuato ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen. dal Magistrato di
sorveglianza di Roma.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2

Ì

1. Il ricorso proposto da Antonio Martinelli è fondato nei termini di seguito
indicati.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso
quello secondo cui l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Roma il
17/07/2017 – con cui veniva rigettata la richiesta di remissione del debito
inerente a spese di giustizia presentata da Antonio Martinelli – non veniva
impugnata per una causa di forza maggiore, rilevante ai sensi dell’art. 175,

Tale causa di forza maggiore veniva individuata dal Magistrato di
sorveglianza di Roma nel ricovero ospedaliero presso l’Ospedale “San Camillo” di
Roma, patito dal ricorrente per una cardiopatia dilatativa dal 13/09/2017 al
16/09/2017 e dal 16/09/2017 alla data delle sue successive dimissioni, di cui,
qui di seguito, si dirà.
In questa cornice, come correttamente evidenziato dal Magistrato di
sorveglianza di Roma, assume rilievo decisivo ai fini dell’individuazione del
momento di cessazione della causa di forza maggiore, dal quale fare decorrere i
termini di cui all’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., l’accertamento della data
delle dimissioni ospedaliere di Martinelli.
Occorre, però, rilevare che tale data è contraddittoriamente attestata dalla
scheda di dimissione rilasciata dall’U.O.C. Cardiologia II dell’Azienda Ospedaliera
“San Camillo Forlanini” datata 26/09/2017, atteso che questa indicazione
cronologica appare in contrasto con quella del 23/09/2017 – cui ci si riferisce nel
provvedimento impugnato ex art. , 175, comma 1, cod. proc. pen. – che è
menzionata nella prima pagina della stessa scheda.
Occorre, pertanto, ribadire che il termine di 10 giorni per presentare
l’istanza di restituzione per impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza di
remissione del debito, ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., deve farsi
decorrere dalla data delle dimissioni ospedaliere di Martinelli; tuttavia, rispetto a
tale data appariva indispensabile una verifica preliminare, non riscontrabile nel
caso in esame, finalizzata ad accertare se la stessa sia da individuare nel
26/09/2017, come sostenuto dal ricorrente, ovvero nel 23/09/2017, come
sostenuto dal Magistrato di sorveglianza di Roma.
Non rileva, viceversa, ai presenti fini, il periodo di 30 giorni di convalescenza
concesso a Martinelli, atteso che, dopo le sue dimissioni ospedaliere, il ricorrente
era perfettamente autonomo, tanto è vero che riprendeva a lavorare a far data
dal 04/10/2017.

3

comma 1, cod. proc. pen., collegata allo stato di salute dell’istante.

4. Queste ragioni impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il
conseguente rinvio al Magistrato di sorveglianza di Roma per un nuovo esame,
che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di
sorveglianza di Roma.

Così deciso il 27/04/2018.

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