Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20224 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20224 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Leone Sergio, nato il 25/03/1968;

Avverso l’ordinanza emessa il 25/09/2017 dal Tribunale di Tivoli;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Maria
Francesca Loy, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Tivoli, quale Giudice

dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da Sergio Leone, finalizzata a
ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dallo
stesso Tribunale il 12/04/2016, divenuta irrevocabile il 03/06/2016, con cui
l’istante era stato condannato alla pena di 3 mesi di reclusione per il reato di
violazione degli obblighi di assistenza genitoriale.

condannato aveva avuto conoscenza della sentenza il 30/01/2017, dopo avere
ritirato le copie degli atti del fascicolo processuale; mentre, l’istanza di
restituzione del termine era stata depositata il 13/04/2017, oltre il termine di 30
giorni dalla conoscenza della decisione della cui esecutività si controverte,
decorrenti dal 30/01/2017.

2. Avverso tale ordinanza Sergio Leone, a mezzo dell’avv. Giuseppe Sabato,
ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 175, comma 1, cod. proc.
pen., conseguenti al fatto che l’istante aveva avuto notizia dell’esistenza di una
situazione di caso fortuito o forza maggiore che lo riguardava il 07/04/2017.
Si deduceva, in proposito, che, solo il 07/04/2017, Leone apprendeva dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli che il difensore d’ufficio che gli era
stato nominato, l’avv. Marianna Cirillo, non avrebbe potuto validamente
esercitare la difesa del ricorrente, essendosi cancellata 3 mesi prima di essere
officiata nel processo di cognizione presupposto.
Ne discendeva che il termine prescritto a pena di decadenza dall’art. 175,
comma 1, cod. proc. pen., dovendo farsi decorrere dalla data del 07/04/2017,
non poteva ritenersi maturato alla data del 13/04/2017, nella quale l’istanza di
restituzione in esame veniva presentata dalla difesa di Leone.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Sergio Leone è fondato nei termini di seguito
indicati.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso
quello secondo cui il ricorrente aveva formulato richiesta di restituzione nel
termine, avverso la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 12/04/2016,
2

Il rigetto veniva pronunciato dal Giudice dell’esecuzione in quanto il

divenuta irrevocabile il 03/06/2016, ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc.
pen., sul presupposto che si era verificata un’ipotesi di caso fortuito o forza
maggiore, di cui era venuto a conoscenza il 07/04/2017. Tale conoscenza
derivava dal fatto che, in quella data, apprendeva dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Tivoli, che il difensore d’ufficio che gli era stato nominato nel
processo di cognizione, l’avv. Marianna Cirillo, non avrebbe potuto validamente
esercitare la sua difesa, essendosi cancellata 3 mesi prima di essere officiata
nello stesso procedimento.

termine sull’erroneo presupposto che la stessa fosse stata presentata ai sensi
dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., affermando che il condannato aveva
avuto conoscenza della sentenza irrevocabile di cui si controverte il 30/01/2017
– dopo avere ritirato le copie degli atti del fascicolo processuale – e aveva
formulato la richiesta in questione il 13/04/2017, oltre il termine di 30 giorni
dalla conoscenza della decisione della cui esecutività si controverte.
Ne discende che il Tribunale di Tivoli non affrontava il tema sottoposto alla
sua cognizione, costituito dalla possibilità di ricondurre all’ipotesi disciplinata
dall’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. la circostanza che soltanto il 07/04/2017
Leone apprendeva dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli che il
difensore d’ufficio che gli era stato nominato, l’avv. Cirillo, non avrebbe potuto
validamente esercitare la sua difesa, per le ragioni che si sono richiamate.
Pertanto, con tale doglianza, formulata ai sensi del primo e non già del
secondo comma dell’art. 175 cod. proc. pen., il Giudice dell’esecuzione si
sarebbe dovuto confrontare, esaminando l’istanza di restituzione del termine
presentata da Leone alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte
(Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, Manzara, Rv. 263841).

3. Ne discende conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il
rinvio per nuovo esame al Tribunale di Tivoli, affinché provveda a sanare le
discrasie argomentative che si sono evidenziate.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Tivoli.
Così deciso il 27/04/2018.

Viceversa, il Giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di restituzione nel

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