Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20223 del 28/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20223 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALBANO ALESSANDRO N. IL 02/06/1969
avverso la sentenza n. 1258/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 28/04/2015
Il difensore di ALBANO Alessandro propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Bologna il 24
gennaio 2014, lamentando vizio di motivazione in punto di responsabilità sulla base
peraltro di un diverso apprezzamento delle fonti di prova.
Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile, in quanto i motivi risultano
solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono
articolati esclusivamente sulla base di rilievrdi merito, tendenti ad una rivalutazione
delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più,
sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in
relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un
improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il
sindacato riservato a questa Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso id Roma, il 28 aprile 2015
Il Consigliere stensore
Il Presidente
OSSERVA