Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20222 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20222 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNELLI GIANCARLO N. IL 26/02/1977
avverso la sentenza n. 2190/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 28/04/2015

Il difensore di GIANNELLI Giancarlo propone ricorso per cassazione avverso
la sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Ancona il
6 dicembre 2013, lamentando, sulla base di rilievi nella sostanza riproduttivi delle
medesime doglianze espresse in grado di appello e motivatamente disattese dai
giudici del grado, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza
degli elementi materiali e psicologici per ritenere integrato il reato di ricettazione,
lamentando la mancata applicazione della attenuante di cui al secondo comma
dell’art. 648 cod. pen.
Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto i motivi si limitano a
riprodurre nella sostanza quelli di appello senza operare una disamina critica, agli
effetti dei vizi denunciati, delle argomentate deduzioni svolte nella sentenza
impugnata per disattendere le cesure dell’appellante. La giurisprudenza di questa
Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla
inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta;
Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001 Cass.,
Sez. IV, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso lin Roma, il 28 aprile 2015
Il Consiglielre estensore

Il Presidente

OSSERVA

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