Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20222 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20222 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Amoroso Gennaro, nato il 09/07/1994;

Avverso l’ordinanza emessa il 22/09/2017 dal Tribunale di Noia;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Gianluigi
Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Noia, quale Giudice

dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da Gennaro Amoroso, finalizzata a
ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto
penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Noia 1’08/02/2016,
divenuto irrevocabile il 16/09/2016, per il reato di cui all’art. 678 cod. pen., per
il quale era stata irrogata all’istante l’ammenda di 2.550,00 euro.

decreto penale di condanna era stato ritualmente notificato ad Amoroso
1’08/08/2016, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen.; mentre, l’istanza di
restituzione nel termine veniva proposta il 20/03/2017, oltre il termine di 30
giorni dalla conoscenza del provvedimento irrevocabile presupposto.

2. Avverso tale ordinanza Gennaro Amoroso, a mezzo dell’avv. Antonio
Sorbilli, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del
provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 175 cod. proc. pen.,
conseguente al fatto che l’istante non aveva mai avuto notizia del decreto penale
di condanna emesso nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Noia prima del
16/01/2017.
Si deduceva, in proposito, la tempestività dell’istanza di opposizione al
decreto penale presupposto, che era stata presentata dal predetto difensore il
19/01/2017, presso la cancelleria del G.I.P. del Tribunale di Noia, dopo che il
decreto medesimo era stato notificato a Gennaro Amoroso, a mani proprie, il
16/01/2017.
Parimenti tempestiva doveva ritenersi l’istanza di restituzione nel termine,
presentata ex art. 175 cod. proc. pen. il 20/03/2017, a seguito della notifica
della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ricevuta, a mezzo PEC,
dall’avv. Sorbilli il 16/03/2017.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che il dato processuale da cui occorre partire è
costituito dal fatto che il decreto penale di condanna di cui si controverte veniva
emesso dal G.I.P. del Tribunale di Noia 1’08/02/2016 e diveniva irrevocabile il
16/09/2016.
2

Il rigetto veniva pronunciato dal Giudice dell’esecuzione nolano in quanto il

In questa cornice, prescindendo dalle modalità con cui il decreto penale di
condanna in questione diveniva irrevocabile, non può non rilevarsi che, nel caso
di specie, competente a decidere sull’istanza di restituzione del termine proposta
dal ricorrente non era il Tribunale di Noia, ma il G.I.P. del Tribunale di Noia, che
doveva ritenersi funzionalmente competente, conformemente al seguente
principio di diritto: «Nel procedimento per decreto la competenza a provvedere
sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione spetta al
giudice per le indagini preliminari» (Sez. U, n. 4445 del 17/01/2006, Sciacca, Rv.

Ne discende che il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Noia
denegava la sua competenza sull’istanza di restituzione depositata da Amoroso il
24/03/2017 – a seguito della quale si pronunciava il Tribunale di Noia – si
poneva in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. U, n.
4445 del 17/01/2006, Sciacca, cit.), oltre a risultare disarmonica con i principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 18 novembre 2000, n. 504
(Corte cost., sent. n. 504 del 2000).

3. Le considerazioni che si sono esposte impongono l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato, risultando lo stesso emesso da giudice
funzionalmente incompetente, cui consegue la trasmissione degli atti al G.I.P.
del Tribunale di Noia.
Consegue, infine, a tali statuizioni processuali la caducazione del
provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Noia il 04/05/2017 pronunciava
la declaratoria di incompetenza a seguito della quale il Tribunale di Nola
emetteva l’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché emesso da giudice
funzionalmente incompetente e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del
Tribunale di Nola.
Così deciso il 27/04/2018.

Il Consigliere estensore
Ale n ro Centonze

Il Presidente
Mariastefania Di To

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