Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20221 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20221 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
URGO SISTO SALVATORE nato il 17/05/1982 a TORRE ANNUNZIATA
\

0-vv-CM l’ordinanza del 16/01/2018 del TRIBUNALE di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 20/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. URGO Sisto Salvatore, imputato nel procedimento pendente innanzi al
Tribunale di Messina, ha proposto, con dichiarazione resa in data 15/01/2018 al
direttore del luogo di detenzione, la richiesta di rimessione ai sensi dell’art. 45
cod. proc. pen., denunciando l’esistenza di una situazione ambientale idonea a
menomare l’imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del

2. Il Tribunale di Messina ha trasmesso tempestivamente gli atti a questa
Corte.
2.1. Essendo stata rilevata una causa di inammissibilità della richiesta, essa
è stata assegnata a questa Sezione con procedura de plano.

3. La richiesta di rimessione è inammissibile.
Secondo il costante orientamento di legittimità «la notifica alle altre parti
della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile
di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza
di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza»
(Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960).
Nel caso di specie non risulta che la richiesta di rimessione sia stata
notificata al Pubblico ministero, sicché deve essere dichiarata inammissibile.
3.1. La relativa pronuncia deve essere assunta de plano, ricorrendo l’ipotesi
di cui all’art. 127, comma 9, cod. proc. pen..
3.2. All’inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell’art. 48, comma
6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in
euro 3.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali (Sez. 5, n. 49692
del 04/10/2017, C., Rv. 271438, secondo la quale «in tema di rinnessione del
processo, se la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile l’istanza deve
condannare l’imputato che l’ha proposta al pagamento delle spese processuali, in
applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali,
dinanzi alla giudice di legittimità»).

P.Q.M.

2

processo.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle
ammende.
prile 2018.

Così deciso il 2

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