Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20220 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20220 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANZARELLA RAFFAELLA nato il 06/11/1964 a GENOVA

avverso l’ordinanza del 12/12/2017 del TRIBUNALE di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 20/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, Il Tribunale di Genova, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Raffaella
CANZANELLA — terzo estraneo — volta a ottenere la riduzione alla metà della
confisca disposta con sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti di Raffaele

2. Ricorre Raffaella CANZANELLA, a mezzo del difensore avv. Andrea
Vernazza, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando la
violazione di legge, con riferimento agli artt. 2643 cod. civ. e 104, comma 1,
lett. b), disp. att. cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore non munito di
procura speciale.
A norma dell’articolo 100 cod. proc. pen. le parti private diverse
dall’imputato stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura
speciale che, salvo diversa espressa volontà, si presume conferita soltanto per
un determinato grado (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894).
Al ricorso presentato nell’interesse di Raffaella CANZANELLA, terzo estraneo
al provvedimento di confisca, non risulta allegata la procura speciale, sicché lo
stesso va dichiarato inammissibile.
3.1. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 aprile 2018.

Gentile.

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