Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20219 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20219 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SCORNAIENCHI GIUSEPPE nato il 30/06/1990 a CETRARO
CIPOLLA FEDELE nato il 11/11/1987 a CETRARO

avverso la sentenza del 18/10/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 20/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d’appello di Catanzaro, aderendo all’accordo intercorso tra le
parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP del
Tribunale di Paola del 12/4/2017, riducendo la pena inflitta a Giuseppe
SCORNAIENCHI e Fedele CIPOLLA in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56,
575 cod. pen. (Capo A) e agli artt. 110, 61, comma primo, n. 2, cod. pen., 2, 4,

2. Hanno presentato ricorso:
– Giuseppe SCORNAIENCHI, tramite il difensore avv. Paolo Pisani, che
denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla
responsabilità;
– Fedele CIPOLLA, tramite il difensore avv. Paolo Pisani e avv. Giuseppe
Bruno, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione
alla responsabilità.

3. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del
2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile
perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc.
pen..
3.1. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i
motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.
3.2. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 3.000 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 aprile 2018.

commi primo e secondo, I. n. 895 del 1967 (Capo B).

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