Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20218 del 20/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20218 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHEBI MOUNIR nato il 20/02/1978

avverso l’ordinanza del 04/12/2017 del TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 20/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Torino, giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data
4/12/2017 ha accolto l’istanza di rideterminazione della pena inflitta con la
sentenza del GIP di Torino del 1/2/2008 avanzata nell’interesse di CHEBI Mounir.

2. Propone ricorso l’avv. Fabio Targa, difensore di CHEBI Mounir, con
telegramma in data 30/12/2017, denunciando la violazione di legge e il vizio di

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del
2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile
perché irritualmente proposta a mezzo di telegramma, dopo l’entrata in vigore
della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa,
in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
3.1. Il ricorso, trasmesso a mezzo telegramma, è inammissibile a mente
degli artt. 591, comma 1, lett. c), 583, comma 1, cod. proc. pen., poiché dettato
per mezzo del servizio telefonico e non davanti all’addetto postale che riceve la
dichiarazione attestando l’identità del proponente (Sez. 2, n. 52740 del
09/12/2014, Mundo, Rv. 261717; Sez. 2, n. 10404 del 14/01/2011, Vallelonga,
Rv. 249712).
3.2. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 aprile 2018.

motivazione con riguardo alla determinazione della pena.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA