Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20217 del 20/04/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20217 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANASTASIA EMILIO FABIO nato il 19/02/1967 a BARI
avverso l’ordinanza del 10/10/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 20/04/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila
ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di Emilio Fabio ANASTASIA avverso
il provvedimento del Magistrato di sorveglianza dell’Aquila che ha rigettato in
parte il rimedio di cui all’art. 35-ter ord. pen..
2.
Ricorre Emilio Fabio ANASTASIA, personalmente, che chiede
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del
2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile
per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso
personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un
provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma
1, cod. proc. pen..
3.1. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Tenuto conto che si tratta di un ricorso proposto a ridosso della modifica
normativa dell’art. 613 cod. proc. pen., non si ravvisano motivi di colpa per la
condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 20 aprile 2018.
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.