Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20216 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20216 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STECCHI ALBERTO N. IL 28/04/1957
SELLAN F. S.N.C.
avverso la sentenza n. 647/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
10/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 28/04/2015

Il difensore di STECCHI Alberto propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Cagliari il 10
febbraio 2014, lamentando la mancata applicazione dell’art. 1520 cod. civ. alla
stregua delle medesime deduzioni e censure già sviluppate e motivatamente disattese
dai giudici del gravame.
Il ricorso è pertanto inammissibile in quanto i motivi, riproduttivi di quelli già
devoluti in appello e scrutinati da parte dei giudici di quel grado si rivelano privi del
requisito della specificità. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo
consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre
2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001 Cass., Sez. IV, 29 Marzo 2000,
Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015
Il Consiglier estensore

Il Presidente

OSSERVA

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