Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20215 del 28/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20215 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PELLEGRINELLI MILLO N. IL 14/11/1973
avverso la sentenza n. 596/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 28/04/2015
Il difensore di PELLEGRINELLI Millo propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di
Brescia il 30 aprile 2014, lamentando in termini aspecifici la mancata concessione
delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la mancata concessione della
sospensione condizionale della pena, peraltro non concedibile ex lege.
Il ricorso è palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Le
censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di
ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a
sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo
motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico
argomentativa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015
Il Consigliè estensore
Il Presidente
OSSERVA