Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20214 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20214 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARCHESE CARLO (RINUNCIANTE) nato il 01/07/1956 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 10/10/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA

Data Udienza: 20/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila
ha rigettato l’istanza di misura alternativa proposta nell’interesse di Carlo
MARCHESE.

2. Ricorre Carlo MARCHESE, personalmente, che chiede l’annullamento
dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge.

al ricorso.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del
2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile
per rinuncia.
3.1. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 300,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 300 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 aprile 2018.

2.1. Con dichiarazione del 28 dicembre 2017 Carlo MARCHESE ha rinunciato

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