Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20213 del 28/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20213 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO VITANTONIO N. IL 23/04/1988
avverso la sentenza n. 399/2012 CORTE APPELL0fST -2.DIST. di
TARANTO, del 21/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 28/04/2015
Il difensore di RUSSO Vitantonio propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Lecce,
Sezione distaccata di Taranto, i121 gennaio2 014, lamentando genericamente vizio di
motivazione in rodine alla sussistenza del delitto di truffa.
Il ricorso è palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Le
censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di
ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a
sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo
motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico
argomentativa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015
Il Consiglierf stensore
Il Presidente
OSSERVA