Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20211 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20211 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRESSAN DENIS N. IL 26/04/1974
LOVAT ALESSANDRO N. IL 26/11/1979
avverso l’ordinanza n. 107/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 28/04/2015

I difensori di LOVAT Alessandro e BRESSAN Denis propongono ricorso per
cassazione avverso la ientenza pronunciata nei confronti dei predetti dalla Corte di
appello di Venezia il i1 aprile 2014. Per il LOVAT si formula una generica censura
in ordine alla congruità della motivazione in punto di responsabilità e di trattamento
sanzionatorio; nell’interesse del BRES SAN si lamenta ugualmente vizio di
motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Entrambi i ricorsi sono palesemente inammissibili, in quanto il ricorso
nell’interesse del LOVAT è del tutto generico, mentre quello proposto per il
BRES SAN si limita a formulare censure che attengono a profili di merito, avuto
riguardo alla congruità, logicità e correttezza giuridica dei criteri di determinazione
del trattamento sanzionatorio statuito dai giudici del gravame nei confronti
dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015
Il Consiglihr iestensore

Il Presidente

OSSERVA

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