Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20211 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20211 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VUOLO MICHELE nato il 30/04/1989 a BARI

avverso la sentenza del 17/06/2016 del TRIBUNALE di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 20/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Bari, con sentenza in data 17/6/2016, applicava nei
confronti di VUOLO Michele la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc.
pen., in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del
2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile
ancorché la stessa sia stata proposta avverso una sentenza di applicazione della
pena pronunciata prima della entrata in vigore della novella, perché la causa di
inammissibilità era già prevista (in questo senso Sez. 1, n. 52268 del
07/11/2017, Nim, Rv. 271264).
3.1. Il ricorso è inammissibile poiché, tenuto presente che la sentenza è
frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di ricorso appaiono destituiti di specificità
e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a
quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero
i presupposti dell’art. 129 cod. proc. pen., facendo riferimento agli atti di polizia
giudiziaria.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998,
Messina).
Poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una
scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare
l’accusa mediante un atto dispositivo con cui l’interessato abdica all’esercizio del
diritto alla prova, l’intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di
contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione. (Sez.
U, Sentenza n. 20 del 27/10/1999, Fraccari).
3.2. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
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relazione alla responsabilità.

di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 2.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 aprile 2018.

Il Presidente
Angela Tardio
3A+

P.Q.M.

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