Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2021 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2021 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ZEREGA SILVIO N. IL 06/05/1961
avverso la sentenza n. 2826/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 29/11/2012

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Zerega Silvio ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado per il reato di calunnia, per avere denunciato falsamente
lo smarrimento di un libretto di risparmio al portatore, in tal modo
simulando a carico del beneficiario, cui aveva consegnato il titolo

quest’ultimo e denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva e al
contenimento dell’aumento della pena operato per il reato di tentata
truffa, ritenuto in continuazione con la calunnia.
Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure proposte sono
speculati a quelle poste a fondamento dell’appello, sulle quali già si
è pronunciato il giudice del gravame e più ancora il giudice di primo
grado, e tendono in definitiva a sottoporre al giudizio di legittimità,
anche attraverso la denuncia di travisamenti, una rivalutazione del
trattamento sanzionatorio e in particolare della operatività della
recidiva e della congruità dell’aumento per la continuazione, operate
dai giudici del merito con motivazione adeguata e pienamente
condivisibile, come tale preclusa in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,

tracce di reato„ nonché per il reato di tentata truffa in danno di

di C 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

DEPC’SITATA
IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma 29/11/2012
Il

sigliere est.

Il

nte

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