Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20209 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20209 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
APOSTOLI CLAUDIO N. IL 19/06/1985
avverso la sentenza n. 2370/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
21/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 28/04/2015

tr

Il- difensore di APOSTOLI Claudio propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Brescia il 21
febbraio 2014, lamentando vizio di motivazione in punto di responsabilità, alla luce
peraltro di censure in fatto che contestano il giudizio formulato in punto di
congruenza probatoria da parte dei giudici del doppio grado di merito.
Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile, in quanto i motivi risultano
solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono
articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione
delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più,
sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in
relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un
improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il
sindacato riservato a questa Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015
A

OSSERVA

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