Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20208 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20208 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPINA ALFIO nato il 23/04/1949 a TRECASTAGNI

avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 20/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Quinta Sezione della Corte di
cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di Alfio
SPINA avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania in data 17 febbraio
2016, che aveva dichiarato la prescrizione del reato di cui all’art. 582 cod. pen.
(fatto commesso il 16\07\2007), confermando le statuizioni civili della sentenza

2. Propone ricorso straordinario, a mente dell’art. 625-bis, cod. proc. pen.,
Alfio SPINA che chiede:
– che sia dichiarata la sussistenza dell’errore di fatto relativo
all’individuazione della data di prescrizione del reato (che sarebbe maturata il
15\3\2015) anziché, come stabilito, il 17\3\2015, con conseguente necessità di
procedere all’annullamento anche della decisione di primo grado (primo motivo);
– di considerare la sentenza impugnata con il ricorso straordinario quale
decisione di rettificazione di errore non comportante annullamento, anziché di
inammissibilità del ricorso, provvedendo conseguentemente ad annullarla
(secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per la decisione del ricorso va seguita la procedura «de plano», poiché si
tratta di un ricorso straordinario manifestamente inammissibile.

2. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile perché denuncia,
semmai, errori di giudizio e comunque deduce vizi manifestamente infondati.
2.1. In proposito è opportuno ricordare l’orientamento del massimo consesso
di legittimità secondo il quale «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa
dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata
rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,
non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso
dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n.
18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).
In proposito, deve rammentarsi il percorso argomentativo delle SU Basile
(Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P., Rv. 221283), secondo la quale il
ricorso per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione,
rappresenta una evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali
dell’ordinamento processuale: quello della inoppugnabilità delle decisioni della
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di primo grado pronunciata dal Tribunale di Catania in data 17 marzo 2015.

Corte di Cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per
effetto, appunto, dell’art. 625-bis cod. proc. pen., resta uno dei cardini del
sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato.
Da ciò discende che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per
errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si

preleggi, proprio perché costituiscono deroga alla regola dell’intangibilità dei
provvedimenti del giudice di legittimità.
L’error iuris, al pari dell’errore di giudizio o valutativo, non può mai essere

fatto valere a mezzo del ricorso straordinario, dato che, rispetto ad esso, resta
intatto il rigore del principio dell’intangibilità delle decisioni della Corte di
Cassazione.

3. Il ricorrente si duole che la Corte di cassazione non abbia ritenuto
prescritto il reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Il motivo di ricorso è inammissibile, perché denuncia un errore di diritto, ed
è comunque palesemente infondato.
Non è contestato che il termine di prescrizione prorogato sia quello di anni 7
e mesi 6, come non è contestato che il detto termine abbia subito delle
interruzioni a causa dell’atto di esercizio dell’azione penale e del successivo
decreto penale emesso. Il ricorrente neppure contesta la sospensione del
termine per la durata di giorni 60 dal 11 novembre 2014 al 10 gennaio 2015.
3.1. Tali elementi hanno già formato oggetto di valutazione da parte della
Corte di legittimità investita del ricorso avverso la decisione di appello, sicché il
ricorso straordinario, che propone censure al ragionamento giuridico, è
inammissibile.
3.2. D’altra parte il ricorso è manifestamente infondato.
Dal 16/7/2007 (data di commissione del reato) al 10/11/2014 (giorno
precedente a quello in cui si è verificata la sospensione della prescrizione ex art.
172, comma 4, cod. proc. pen.) sono decorsi 7 anni, 3 mesi e 24 giorni, per cui
residuavano 2 mesi e 6 giorni prima del decorso del termine di prescrizione.
Tale residuo periodo di tempo va calcolato dal 11/1/2015, giorno successivo
alla scadenza della sospensione, sicché il termine massimo di prescrizione veniva
a scadenza il 17/3/2015, come correttamente ritenuto dalla Corte di cassazione.
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applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall’art. 14

Il ricorrente, infatti, erra nel calcolo della decorrenza della sospensione
poiché non conteggia il primo e l’ultimo giorno di detta sospensione, sicché
anticipa il termine di prescrizione non conteggiando gli indicati due giorni.

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza,

prescrizione, il dispositivo della sentenza impugnata con il ricorso straordinario è
corretto.

5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 aprile 2018.

posto che, risolta nel senso sopra indicato la determinazione della data di

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