Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20206 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20206 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TOMARELLI ANDREA nato il 04/05/1980 a MILANO

avverso l’ordinanza del 08/05/2017 del TRIBUNALE di BERGAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale GABRIELE MAZZOTTA, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con
l’ordinanza in epigrafe riconosceva il vincolo della continuazione, ai sensi dell’art.
671 cod. proc. pen., a beneficio di Andrea Tomarelli, in relazione ai reati oggetto
di otto sentenze (di condanna, o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc.
pen.) pronunciate a suo carico.
A tal fine assumeva, come più grave, la pena di un anno, due mesi e venti

sentenza del Tribunale di Monza in data 7 maggio 2015), in relazione a plurime
truffe e a plurimi falsi, già avvinti dalla continuazione; procedeva a separati
aumenti, ex art. 81 cpv. cod. pen., in ordine a ciascuno dei titoli ulteriori,
indistintamente considerati (tutti, tranne il primo, riguardanti più reati, già
oggetto di riconosciuta continuazione); giungeva così alla pena finale di cinque
anni e venti giorni di reclusione e 2.080 euro di multa.

2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di fiducia del
condannato, mediante unica articolata censura.
Il ricorrente lamenta il superamento del limite di aumento del triplo, sancito
dall’art. 81 cod. pen., a partire dalla pena base stabilita come più grave nella
indicata sentenza del Tribunale di Monza, su cui si sarebbero dovuti parametrare
gli innalzamenti per la continuazione, interna ed esterna.
Lamenta inoltre la mancata applicazione della diminuente di un terzo
sull’entità finale all’esito determinata, sul presupposto che tutti i giudizi siano
stati definiti con riti alternativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima prospettazione, oggetto di ricorso, è fondata.
Secondo consolidati principi, più volte ribaditi da questa Corte (Sez. 5, n.
8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del
13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano,
Rv. 245987; Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375; Sez. 1, n.
45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), il giudice dell’esecuzione – che
debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati
separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già
unificate a norma dell’art. 81 cod. pen. – deve dapprima scorporare tutti i reati
che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, poi individuare
quello più grave (id est, quello per cui sia stata in concreto inflitta a pena più

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giorni di reclusione, nel complesso inflitta con il secondo dei titoli anzidetti (la

grave: Sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008, Abello, Rv. 242660) e infine, sulla pena
come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare
autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione
con il reato posto a base del nuovo computo.
L’ordinanza impugnata non si è attenuta a tale insegnamento, avendo fatto
riferimento, ai fini dell’individuazione della pena più grave, a quella
complessivamente inflitta in ciascuno dei titoli concorrenti, anziche alla pena
relativa ai singoli reati nei titoli compresi, considerata isolatamente, oltre che al

La più grave, tra queste, avrebbe dovuto essere assunta come pena base
dei successivi aumenti.
In relazione ai quali, anche in sede esecutiva, vale il principio per cui il
giudice è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall’art. 671, comma 2,
cod. proc. pen. (somma risultante non eccedente la somma delle pene
originarie), anche del limite del triplo della pena stabilita per la viclazione più
grave previsto dall’art. 81, commi 1 e 2, cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del
18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073); nonché il principio per cui, ai fini del
trattamento sanzionatorio risultante, la pena dovrà essere dello stesso genere e
della stessa specie di quella base, anche quando gli aumenti apportati abbiano
ad oggetto reati satellite appartenenti a diverse categorie e puniti con pene
eterogenee o di specie diversa (ex multis, Sez. 5, n. 26450 del 13/04/2017,
Arena, Rv. 270540; Sez. 5, n. 35999 del 17/03/2015, Vasili, Rv. 265002; Sez. F,
n. 41659 del 05/09/2013, Teti, Rv. 257324).
Il giudice dell’esecuzione ha violato anche tali principi, perché, nell’apportare
gli aumenti, non ha rispettato l’anzidetto limite del triplo e, avendo preso a base
la sola pena detentiva, ha aggiunto anche la pecuniaria.

2. Il ricorso è infondato nella rimanente parte.
Vero è infatti (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903) che il
giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato
continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è
vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare
riferimento alla pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione
(anche quando per alcuni reati si è proceduto con rito alternativo: art. 187 disp.
att. cod. proc. pen.), la cui specie o misura non possono essere in nessun caso
modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto
una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite.
Nessuna ulteriore diminuzione deve essere apportata sulla pena finale,
avendo l’eventuale abbattimento di pena per i riti alternativi già inciso sulla

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netto dell’eventuale riduzione per la scelta di un rito alternativo.

anzidetta pena base di partenza – che, in caso, dovrà essere assunta nella
misura già ridotta per effetto del rito – e sulle pene originarie, invalicabili, dei
reati satellite.

3. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di
Bergamo che, in diversa composizione (Corte cost., n. 183 del 2013),
rideterminerà la pena ex art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nel rispetto dei

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Bergamo.
Così deciso il 27/03/2018

Il Consigliere estensore
•–FralIcesco Ctntofanti

Il Presidente
Angela Tardio

principi di diritto sopra formulati.

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