Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20205 del 21/03/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20205 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COMO
nel procedimento a carico di:
HAIDAR HICHAM BEHIJE nato il 28/02/1965
avverso l’ordinanza del 18/05/2017 del TRIBUNALE di COMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.
Data Udienza: 21/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Como, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta del pubblico ministero, intesa alla revoca ex art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. – della sospensione condizionale
della pena, inflitta ad Haidar Hicham Bahije con sentenza 30 ottobre 2009 del
medesimo Tribunale (di condanna per il delitto di lesioni colpose aggravate),
divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2009.
condanna, pronunciata a carico di Haidar dal medesimo Tribunale il 29 settembre
2016, irrevocabile il 15 gennaio 2017, in ordine al delitto di truffa aggravata,
commessa nel quinquennio e per cui era stata inflitta la pena di nove mesi di
reclusione (oltre a 200 euro di multa).
Secondo il giudice dell’esecuzione, la revoca non poteva essere decretata,
non essendo il delitto successivamente commesso della stessa indole di quello
oggetto della sospensione condizionale.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Como, denunciando l’erronea applicazione del citato art. 168, primo comma,
n. 1), cod. pen., essendo sufficiente a determinare la revoca della pena sospesa
la successiva commissione, nei termini stabiliti, di un delitto di qualsivoglia
natura, per cui sia stata inflitta pena detentiva; richiedendosi invece il requisito
della stessa indole soltanto nel caso di successiva commissione di una
contravvenzione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe.
La difesa ha depositato memoria di replica, adesiva all’interpretazione offerta
dall’ordinanza impugnata.
4. Il ricorso è manifestamente fondato.
La giurisprudenza di legittimità è costante infatti nell’affermare che, ai fini
della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n.
1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera
solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la
conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca (se è inflitta la
reclusione), quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013,
Grassetti, Rv. 254688; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv.
240679; Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino, Rv. 215615).
2
Il richiedente aveva addotto, a presupposto della revoca, la sopravvenuta
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al
giudice che l’ha pronunciata per nuovo esame, da condurre nel rispetto
dell’anzidetto principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Como.
Così deciso il 21/03/2018