Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20205 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20205 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAPENTA PASQUALE N. IL 31/12/1971
BENDRIOUCH MOHAMMED N. IL 19/11/1965
avverso la sentenza n. 11285/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 15/04/2015

1. Gli imputati LAPENTA Pasquale e BENDRIOUCH Mohammed ricorrono per
cassazione avverso la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata, deducendo il primo violazione degli artt. 444, 517, 522 e 178 c.p.p.poiché la
sentenza non ratifica fedelmente l’accordo intervenuto tra le parti cos’ co me formulato
con apposita richiesta con il consenso del P.M., in particolare il Tribunale travalicava il
petitum considerando nel giudizio di bilanciamento anche l’aggravante della recidiva che
nai era stata contestata a carico dell’imputato; il secondo denuncia violazione di legge,
con riferimento alla quantificazione della pena, per non aver il Tribunale tenuto conto
della pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2014 depositata il 25.02.2014 che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del
testo dell’art. 73 d.P.R. 309/90 nella formulazione di cui alla predetta legge c.d. “FiniGiovanardi”, determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente affermato,
l’applicazione dell’art. 73 del predetto d.P.R. 309/90 e relative tabelle nella formulazione
originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”) con la conseguente applicazione di un
trattamento sanzionatorio più favorevole per le c.d. droghe leggere.
2. Quanto al ricorso del LAPENTA esso è inammissibile, ex articolo 606, comma
3, c.p.p., perché proposto per motivo manifestamente infondato, invero nella
motivazione, nella parte iniziale, è stato riportato l’accordo intervenuto tra le parti con il
consenso del P.M. ed in esso è riportato anche il giudizio di bilanciamento tra le ritenute
attenuanti generiche, le contestate aggravanti e la recidiva per cui non emerge che la
recidiva sia stata applicata in via autonoma dal Tribunale.
3. Il ricorso del BENDRIOUCH è parimenti inammissibile essendo del tutto
infondata la relativa censura, atteso che, al momento del giudizio la Sentenza della Corte
Costituzionale n. 32/74 già era stata pubblicata, per cui è da ritenersi che, prima le parti,
nel formulare l’accordo sulla pena, e poi il giudice ne hanno tenuto conto, del resto la
pena applicata, anche alla luce del dictum della Corte Costituzionale, non è illegale.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, e ciascuno della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma all’udienza camerale del 15 aprile 2015.

osserva

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