Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20204 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20204 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNOLO ANTONIO nato il 31/03/1960 a CIMINA’

avverso l’ordinanza del 07/07/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito l’avvocato CARLO MORACE, per l’indagato, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, investito di richiesta di riesame ex art.
309 cod. proc. pen., con l’ordinanza in epigrafe confermava la misura della
custodia cautelare in carcere, applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in
data 12 giugno 2017, nei confronti di Antonio Spagnolo, per concorso negli
omicidi, aggravati dalla premeditazione e dal metodo e fine mafioso, di Antonio
Giuseppe, Rosario e Saverio Trimboli.

di una violenta faida, che contrapponeva due importanti famiglie di ‘ndrangheta,
le famiglie Marando e Trimboli, in origine costituenti un’unica ‘ndrina e legate da
legami parentali e da interessi criminali principalmente connessi al traffico
internazionale di stupefacenti. Degli omicidi era principale artefice Pasquale
Marando, che avrebbe così agito a seguito dei gravi contrasti insorti tra le stesse
famiglie, e al fine di riaffermare la supremazia della prima. Su suo ordine,
Antonio Giuseppe Trimboli sarebbe stato prelevato con la forza in Bovalino (in
epoca successiva e prossima al 20 luglio 2001), condotto in Ciminà e qui ucciso
dall’odierno indagato, dallo stesso Pasquale Marando e da altri correi, mentre
Rosario e Saverio Trimboli sarebbero stati in Ciminà attratti con l’inganno (in
data successiva e prossima al 3 novembre 2001) e, per mano dei medesimi
esecutori, fisicamente eliminati. Pasquale Marando avrebbe in seguito subito la
vendetta dei Trimboli e pagato con la vita il suo antecedente crimine.

2. Per quanto di rilievo in questa sede, il Tribunale del riesame riteneva la
sussistenza di un grave quadro indiziario di responsabilità a carico di Antonio
Spagnolo sulla base delle propalazioni de relato dei collaboratori di giustizia
Domenico Agresta e Rocco Marando.
Agresta, a proposito del primo delitto, già in un primo interrogatorio dell’Il
novembre 2016 aveva collocato l’indagato sulla scena del crimine e lo aveva
indicato come colui che aveva messo a disposizione dei sodali il terreno ove il
crimine era stato commesso. Nelle successive dichiarazioni, rese il 13 gennaio
2017, Agresta aveva precisato che a raccontargli l’accaduto nei termini in
precedenza riferiti era stato il correo Bruno Polito.
Quanto agli omicidi successivi, il collaboratore ne aveva fatto cenno
nell’interrogatorio dell’Il novembre 2016. Il 13 gennaio 2017 aveva poi più
diffusamente dichiarato di aver appreso dal padre dello stratagemma con cui
Polito aveva concorso ad attirare Rosario e Saverio Trimboli nell’agguato
mortale, con la consapevolezza di quanto sarebbe accaduto; circostanza che, in
seguito, sia pure in termini meno precisi, gli era stata riportata dallo stesso

2

Secondo la prospettazione accusatoria, i tre omicidi erano maturati nel corso

Polito, il quale aveva confermato il ruolo svolto anche da Spagnolo come
esecutore materiale ed aveva associato tutti e tre gli omicidi come fossero parte
di un’unica vicenda.
Rocco Marando aveva dichiarato di aver appreso dal fratello Rosario che i tre
Trimboli erano stati uccisi su incarico di Pasquale Marando; aveva poi aggiunto di
escludere che ad occuparsi della esecuzione materiale dei delitti fosse stato lo
stesso Pasquale, in quanto lui non curava questi aspetti ma li delegava ad
Antonio Spagnolo che si organizzava per suo conto. Il collaboratore aveva anche

recavano spesso in Ciminà sui terreni di Spagnolo, sospettando che qui fosse
sepolto il fratello Antonio Giuseppe; di qui l’ordine di ucciderli impartito da
Pasquale Marando.
Il Tribunale sottolineava il contenuto logico e lineare dei racconti e smentiva
che questi fossero stati validamente contrastati da contrarie emergenze fattuali.
Entrambi i collaboratori erano poi soggetti ben inseriti nel contesto
‘ndranghetistico.
Quanto ad Agresta, non esistevano discrasie significative interne ai suoi
racconti e le sue informazioni, di prima mano, erano state, seppur non nel
particolare, sostanzialmente confermate dal collaboratore Rocco Varacalli.
Il contesto in cui i delitti si inserivano rendeva, infine, manifesto il ricorrere
dell’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla I. n. 203 del 1991

3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore dì fiducia, sulla base
di unica censura, che denuncia in modo articolato la violazione degli artt. 577 e
577 cod. pen., 125, comma 3, 192, comma 2, e 273, comma 1-bis, cod. proc.
pen., e 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla I. n. 203 del 1991, nonché il vizio di
motivazione.
A carico di Spagnolo vi sarebbero le sole affermazioni

(de relato) del

collaboratore Domenico Agresta, incostanti e scarsamente attendibili, non
specificamente confermate né da Rocco Marando né da Varacalli.
Rocco Marando chiamerebbe in causa Spagnolo su base meramente
congetturale, come persona incaricata di eseguire le azioni di sangue per conto
di Pasquale Marando, che non vi attendeva personalmente; circostanza però in
contrasto palese con il racconto di Agresta, che indica Pasquale come autore
materiale principale e diretto. Neppure quanto al movente le versioni dei due
collaboratori collimerebbero. Quanto a Varacalli, nessun riscontro
individualizzante verrebbe dalle sue dichiarazioni.
L’ordinanza impugnata incorrerebbe nel travisamento della prova, nella
grave sottovalutazione degli argomenti difensivi e nella mancata loro adeguata

3

riferito del movente del secondo e terzo delitto: Rosario e Saverio Trimboli si

confutazione, nella violazione dei criteri di valutazione delle chiamate in reità de
relato, affette da vizio di circolarità.
L’ordinanza medesima non sarebbe adeguatamente motivata neppure in
ordine alla ritenuta aggravante ad effetto speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. La motivazione dell’ordinanza impugnata non riflette adeguatamente, allo
stato, il requisito del necessario riscontro obiettivo estrinseco, ai sensi degli artt.
192, commi 3 e 4, e 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., alla chiamata in reità
operata dal coimputato, o da soggetto che risponde di reati connessi o collegati;
riscontro che la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11509 del
14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 26968; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014,
Scalia, Rv. 264213) pretende individualizzato anche riguardo alla materia delle
misure cautelari personali.
Antonio Spagnolo è principalmente gravato dalle dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Agresta, l’unico che

(de relato)

lo additi come

compartecipe alla materiale esecuzione dei delitti, e tale chiamata, pur
provenendo da soggetto che riveste l’indicata posizione processuale, non si
presenta, rispetto all’indagato, adeguatamente «vestita» nei termini precisati.
Occorre in proposito considerare che, secondo l’orientamento di questa
Corte, espresso dal suo massimo consesso (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012,
dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143) e cui occorre dare continuità in questa sede, la
chiamata in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, può
avere come unico riscontro una o più chiamate anche di analogo tenore, purché,
tra l’altro, esse – indipendenti tra di loro (nel senso che non devono rivelarsi
frutto di eventuali intese fraudolente) e geneticamente autonome (ossia
derivanti da fonti di informazione diverse) – convergano in modo da riscontrarsi
vicendevolmente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti
del thema probandum.
Tale canone di epistemologia della prova, valevole anche per quella
cautelare, è palesemente violato dall’ordinanza impugnata.
Rocco Marando associa Spagnolo ai delitti su base meramente congetturale,
legata al fatto che Pasquale Marando delegasse all’indagato le azioni di sangue circostanza peraltro slegata dalla situazione concreta, se è vero, come dice
Agresta, che qui invece Pasquale partecipò direttamente – o al fatto che due dei
Trimboli cercassero sui terreni di Spagnolo il cadavere del congiunto già ucciso.

4

1. Il ricorso è fondato.

Quanto a Varacalli, l’ordinanza impugnata afferma che le dichiarazioni di
Agresta sarebbero sostanzialmente confermate, «seppur non nel particolare», da
quelle del primo, che «contestualizzano la vicenda storica in cui sono maturati gli
omicidi»; Varacalli avrebbe confermato il ruolo svolto, all’interno
dell’organizzazione ‘ndranghetistica’, dall’indagato, amico ed alleato di Pasquale
Marando, e da Bruno Polito, del primo fido sodale.
La motivazione così resa dal Tribunale non offre, come è palese, elementi
(ulteriori rispetto a quelli della fonte primaria soggetta a conferma e verifica) in

«di contesto», inidoneo allorché si tratti di dimostrare non già l’appartenenza al
sodalizio (v., per tale ipotesi, Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi, Rv.
263704), ma singole condotte-fine di carattere delittuoso.
Inadeguato, in chiave di riscontro accusatorio, appare del resto l’ulteriore e
finale richiamo che l’ordinanza impugnata opera al contributo dichiarativo dello
stesso Varacalli, secondo il quale Polito sapeva dell’agguato che sarebbe stato
teso a Rosario e Saverio Trimboli, essendo al corrente di quel che l’indagato gli
diceva e pendendo dalla sua bocca.
Le proposizioni sottendono che l’agguato rientrasse tra gli affari criminali di
cui Spagnolo si fosse occupato (ed avesse messo a parte il suo gregario Polito),
ma non emerge assolutamente da cosa il collaboratore derivi tale sua
conoscenza e quale preciso ruolo egli assegni nella vicenda all’indagato.

3. Alle considerazioni che precedono seguono l’annullamento dell’ordinanza
impugnata e la necessità di riconsiderare, nel conseguente giudizio di rinvio, e
secondo corretti canoni valutativi, la gravità del quadro indiziario, ogni altra
questione assorbita.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame ai Tribunale
distrettuale del riesame di Reggio Calabria. Manda la cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, dísp. att. c.p.p.
Così deciso il 21/03/2018

grado di collegare direttamente l’indagato ai fatti omicidiari, ma solo un riscontro

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA