Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20203 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20203 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL ROSSO DARIO N. IL 01/01/1939 parte offesa nel procedimento
c/
SERRA ANDREA N. IL 07/07/1958
STRINI ANTONELLA N. IL 01/01/1966
MANCINI ANTONIO N. IL 09/09/1972
avverso l’ordinanza n. 28163/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/04/2015
Motivi della decisione
Con l’indicata ordinanza, il GIP del Tribunale di Roma ha respinto l’istanza presentata da Del
Rosso Dario, parte offesa nel procedimento per calunnia (art. 368 cod. pen.) a carico di Serra
Andrea, Strini Antonella e Mancini Antonio, volta a far dichiarare l’incompatibilità ai sensi
dell’art. 106 cod. proc. pen. dello stesso Mancini, per avere questi svolto funzioni di difensore
dei coindagati in un procedimento civile che li opponeva all’istante.
Anche a prescindere dalla non impugnabilità in via autonoma dell’ordinanza de qua, il ricorso
va comunque dichiarato inammissibile poiché, con successiva dichiarazione pervenuta in Cancelleria in data 27/02/2014, il Del Rosso vi ha rinunciato.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00, determinata secondo equità, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile
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Contro l’ordinanza ha proposto ricorso l’istante, deducendo plurimi vizi essenzialmente concernenti l’asserita violazione da parte del giudice della regola del contraddittorio, avendo adottato il provvedimento con procedura de plano.