Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20201 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20201 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZONI LARA, n. il 16/04/1972;
avverso l’ordinanza n. 886/2017 del Tribunale della libertà di Bologna del
18/09/2017;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Mariella De
Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Fabio Anselmi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 21/03/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/09/2017 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del
riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Ferrara
ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell’ordinanza del G.I.P. del medesimo
Tribunale del 14/08/2017, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari
applicata a Mazzoni Lara con la custodia in carcere.
1.1. Il 04/06/2017, Mazzoni Lara era arrestata per il reato di cui all’art. 575 cod.

convalida dell’arresto, il G.I.P. applicava gli arresti domiciliari, trattandosi di madre
di figlia di età inferiore ad anni sei, con lei convivente, e non ricorrendo esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza. Con successiva ordinanza del 27/06/2017, il Tribunale del riesame rigettava l’appello del P.M..
Il 14/06/2017, il P.M. depositava istanza di aggravamento degli arresti domiciliari
con la custodia in carcere, essendo emerse dalle attività di controllo telefonico le
plurime violazioni di Mazzoni Lara alla prescrizione di non comunicare direttamente
con persone diverse da quelle con lei coabitanti.
Con ordinanza della medesima data, il G.I.P. rigettava la richiesta, rilevando che
le violazioni denunciate non riguardavano il divieto imposto a Mazzoni Lara di allontanarsi dalla propria abitazione, bensì alcune prescrizioni accessorie, per cui era sufficiente revocarle l’autorizzazione accordatale di comunicare con l’esterno.
Il 10/08/2017, il P.M. depositava un’analoga richiesta, deducendo che la condizione ostativa prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. era venuta meno in
quanto l’indagata era stata sospesa dall’esercizio della potestà genitoriale sulle figlie,
affidate al Servizio Sociale del Comune di Copparo, nominato tutore di Barioni Alyssa,
collocata presso la nonna materna.
Con ordinanza del 14/08/2017, il G.I.P. rigettava nuovamente la richiesta del P.M.,
valutando positivamente il rispetto delle prescrizioni imposte e la mancata reiterazione di episodi criminosi a sfondo violento.
Il P.M. proponeva appello avverso detta ordinanza dinanzi al Tribunale del riesame.
1.2. Il Tribunale del riesame ha rilevato che, per effetto dell’affidamento della figlia
minore alla nonna materna, il caso in oggetto rientrava tra le ipotesi di presunzioni
relative di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Ha evidenziato,
pertanto, i seguenti elementi incidenti sulle esigenze cautelari:
a) l’intensità del dolo per la reiterazione dei colpi mediante coltello di lama lunga
cm. 19,5 al braccio sinistro, al torso superiore e dorsale a livello scapolare sinistro,
n i \

azione interrotta solo dall’intervento di Micu Eduard Costantin per disarmarkt-;r,

pen., subito dopo aver commesso l’omicidio di Barioni Mirko. All’esito dell’udienza di

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b) la mancanza di pentimento, come dimostrato dal tenore delle dichiarazioni rese
ai parenti di aver compiuto un gesto necessitato nonché dal contenuto dell’interrogatorio e dello scritto prodotto al G.I.P. in sede di udienza di convalida;
c) l’indole aggressiva manifestata e l’inusitata violenza, esercitata mediante l’uso
di oggetti facilmente reperibili;
d) la spregiudicatezza dimostrata nonostante il rischio di subire le conseguenze
previste dall’ordinamento;
e) la tendenza a risolvere i dissidi della vita quotidiana col ricorso alla violenza,

fliggeva lesioni guaribili in giorni cinque) e da precedenti diverbi con Barioni, tanto
da colpirlo con una bottiglia e cagionargli una ferita, curata dai sanitari del Pronto
soccorso; tendenza acuita dall’uso di alcool e cocaina, dimostrata dagli accertamenti
tecnici svolti subito dopo l’omicidio;
g) le violazioni alle prescrizioni di non incontrare persone diverse da coloro i quali
con lei abitavano o che la assistevano.

2. Mazzoni Lara, a mezzo dei propri difensori, mediante unico atto, propone ricorso
per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, per vizio di motivazione
in ordine al mancato rovesciamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3 1
cod. proc. pen., relativa all’adeguatezza della sola misura della custodia in carcere.
2.1. Travisamento della prova inerente alle dichiarazioni di Micu; illogica motivazione inerente alle dichiarazioni del 09/06/2017; omessa valutazione della prova inerente alle sue precedenti dichiarazioni del 04/06/2017.
In riferimento alle dichiarazioni di Micu, si deduce che la donna era rimasta ferma
e tremante, senza avanzare verso il corpo di Barioni, e aveva ceduto il coltello a Micu,
non sottoposto a violenza né minacciato; era la condotta di una persona traumatizzata. Si sottolinea l’assenza di particolare intensità dei fendenti diretti al corpo, mentre la coltellata al braccio aveva procurato la morte, attraversando l’ascella e recidendo l’aorta. La frase della donna “lasciami finire” riportata da Micu era ritenuta
significativa, ma questi non l’aveva inizialmente dichiarata agli organi di P.G. né
aveva spiegato le ragioni del suo mancato ricordo.
2.2. Travisamento della prova in relazione alle precedenti liti di Mazzoni Lara con
Maranini e con Barioni e omessa valutazione della condotta violenta di Barioni.
Si evidenzia che la condotta lesiva di Mazzoni Lara costituiva una reazione alla
presa per il polso e alla spinta/dà- posta in essere da Maraini e che anche le liti con
Barioni erano causate da quest’ultimo, come si evinceva dal tenore delle sue rivendicazioni nei confronti di Bersanetti, madre dell’imputata, dagli atteggiamenti violenti
(rottura di un dito), dal timore della madre di subire ritorsioni in caso di querela e
dalle minacce di Barioni di portar via la figlia alla Mazzoni e di scagliare la madre

come desumibile dalle pregresse liti con l’ex compagno Maranini Mirko (al quale in-

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contro il finestrino dell’auto. Il quadro di violenze ed insulti di Barioni era attestato
dalle dichiarazioni di familiari e testimoni. Doveva escludersi il rischio di reiterazione
di condotte criminose analoghe, non avendo Mazzoni Lara mai esercitato violenze nei
confronti di terzi. Tali elementi consentivano di escludere la concretezza e l’attualità
delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
2.3. Travisamento della prova inerente all’assunzione di cocaina durante gli arresti
domiciliari. Si deduce il travisamento della consulenza chimico-tossicologica disposta
dal P.M.. La presenza di metaboliti della cocaina nei segmenti del capello non dimo-

non essendo nota la velocità di crescita del capello; il fatto poteva risalire ad epoca
antecedente alla detenzione.
2.4. Omessa valutazione delle violazioni delle prescrizioni commesse durante la
sottoposizione agli arresti domiciliari. Si osserva che le trasgressioni non consistevano in allontanamenti dall’abitazione, bensì in incontri con la figlia, a cui elargiva
danaro, e con persone che le avevano consegnato caffè e sigarette sulla porta di
casa.
2.5. Contraddittorietà in ordine al tema della cessazione della convivenza con la
figlia Barioni Alyssa. Si segnala che, sin dal primo momento, l’indagata era stata
posta agli arresti domiciliari presso la casa della zia, mentre la figlia Alyssa era stata
affidata alla nonna materna, per cui la sospensione della patria potestà non aveva
mutato la situazione originaria. La possibilità della convivenza era rimessa al tutore
nominato dal giudice tutelare, che aveva dichiarato l’inefficacia della designazione dei
Servizi Sociali.
2.6. Motivazione contraddittoria ed illogica in riferimento alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere. Si sostiene che tale presunzione era superata dal
corretto comportamento durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, dall’atteggiamento violento in danno del solo Barioni e dagli ulteriori elementi favorevoli suindicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

1. Per ragioni di ordine logico, va esaminato preliminarmente il quinto motivo di
ricorso, col quale si deduce, sotto un primo profilo, che, fin dal primo momento Mazzoni Lara era stata posta agli arresti domiciliari presso la casa della zia, mentre la
figlia Alyssa era stata affidata alla nonna materna, per cui la sospensione della patria
potestà non aveva prodotto nessun mutamento sostanziale della situazione.

strava l’assunzione di cocaina da parte di Mazzoni Lara fino al giorno del prelievo,

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Va precisato sul punto che, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il G.I.P.
applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari in virtù della disposizione
dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.. Tale disposizione prevede una presunzione
di minore pericolosità del soggetto, che versa in particolari condizioni personali, quale
la madre di figlia di età inferiore ad anni sei, con lei convivente, prevedendo che la
custodia in carcere possa essere disposta solo in caso di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

domiciliari con la custodia in carcere, indica quale elemento di novità idoneo a comportare l’aggravamento, la sospensione dell’indagata dall’esercizio della potestà genitoriale riguardo ad entrambe le figlie, affidate al Servizio Sociale Area Minori del
Comune di Copparo, nominato quale tutore di Barioni Alyssa, collocata presso la
nonna materna. Sostiene, quindi, che fosse venuta meno la condizione ostativa prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen..
Tale deduzione appare corretta, in quanto, sotto un profilo obiettivo, comporta la
conferma della cessazione di un rapporto di convivenza tra l’indagata e la figlia e ciò,
effettivamente, determina il venir meno della presunzione di cui all’art. 275, comma
4, cit., per cui, per la sottoposizione a misura cautelare, il Tribunale del riesame,
quindi, ha logicamente escluso la necessità di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ai fini della sottoposizione a misura. E’ del tutto irrilevante la circostanza che
di fatto madre e figlia non convivessero presso la medesima abitazione a seguito della
sottoposizione agli arresti domiciliari.
La nuova situazione giuridica documentata dal P.M. (sospensione dall’esercizio
dalla potestà genitoriale) ha comportato in radice l’esclusione della possibilità di convivenza di madre e figlia, situazione ricorrente al momento dell’emissione dell’ordinanza genetica.
La cessazione della presunzione di minore pericolosità, pertanto, non rende più
necessaria l’esigenza di una specifica motivazione, che dia conto dell’esistenza di
esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria, da rendere in concreto
inadeguata ogni misura diversa dalla custodia in carcere.
Il quinto motivo di ricorso, pertanto, è infondato.

2. Occorre ora esaminare, sempre per esigenze di natura sistematica, il terzo e il
quarto motivo di ricorso, con cui si deducono rispettivamente il travisamento della
consulenza chimico-tossicologica disposta dal P.M., contestandosi che la presenza di
metaboliti della cocaina nei segmenti del capello fosse indicativa di assunzione di
cocaina da parte di Mazzoni Lara fino al giorno del prelievo del campione e l’eccessiva
rilevanza delle trasgressioni in misura tale da poter giustificare l’aggravamento della
misura.

Il 10/08/2017, il P.M., con la richiesta di sostituzione della misura degli arresti

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Entrambe le ragioni di doglianza sono fondate.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire in precedenti occasioni, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, che il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge
per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv.
264938); in altri termini l’ordinanza di riesame non può confermare un provvedimento custodiale senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate

giudice di legittimità ha affermato che, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla
libertà personale, l’obbligo della valutazione di specifici elementi a discarico forniti
dalla difesa richiede che il giudice del riesame proceda ad un puntuale vaglio degli
stessi di guisa che il giudizio di rilevanza in ordine a detti elementi sia analitico e non
si risolva in una valutazione del tutto sommaria e generica (Sez. 6, n. 31362 del
08/07/2015, cit.; Sez. 1, n. 14374 del 9/01/2001, Cianciarusso, Rv. 219093).
Il Tribunale del riesame non ha preso in esame in nessuna parte del provvedimento
– neanche in modo sintetico né implicito – le argomentazioni assunte dalla difesa ed
oggetto di specifica deduzione; né i predetti ragionamenti sono ictu ocu/i irrilevanti
sì da stimare ininfluenti le circostanze esposte in tema di esigenze cautelari e da
rendere inammissibile il motivo per manifesta infondatezza.
In effetti, diversi argomenti evidenziati dal difensore e dal ricorrente vengono elusi
nell’ordinanza impugnata con motivazione che non può dirsi apodittica (poiché comunque espressa in un percorso esplicativo non compresso), ma contenente elementi
di contraddittorietà e di mancato raccordo tra i dati offerti nella ricostruzione dei fatti
effettuata.
Ciò posto, il Tribunale del riesame non risulta essersi adeguatamente confrontato
con le ragioni del ricorrente evidenziate in merito alle risultanze della consulenza chimica né ha scandagliato la portata delle deduzioni difensive, che avrebbero meritato una risposta più completa sul fondamento scientifico della soluzione prescelta.
Tale carenza motivazionale si estende anche all’esigenza di approfondire le tematiche prospettate dalla difesa, relative al lungo periodo di tempo trascorso agli arresti
domiciliari, alla natura e al numero delle trasgressioni; i rilievi difensivi sul punto non
risultano compiutamente confutati, sebbene presentassero aspetti rilevanti agli effetti
dello scrutinio delle esigenze cautelari richiesto dalla disposizione di cui all’art. 275,
comma 4, cod. proc. pen..
Il Tribunale, infatti, si è limitato a valutare i pur rilevanti aspetti dell’intensità del
dolo e dell’indole aggressiva manifestata in occasione della condotta criminosa, senza
però svolgere una valutazione unitaria con gli ulteriori dati suindicati emersi nel corso
della prosecuzione della misura.

dal difensore (Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765). Ancora, questo

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Le evidenze riscontrate appaiono assorbenti rispetto agli ulteriori motivi di ricorso.

3. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio per nuovo
,
esame al Tribunale del riesame di/Catanzar413—(02k„ ,, „

P. Q. M.

del riesame di Bologna.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale distrettuale

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