Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20200 del 21/03/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20200 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANGREGORIO VINCENZO nato il 27/11/1978 a POTENZA
avverso l’ordinanza del 17/08/2017 del TRIBUNALE di POTENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale GABRIELE MAZZOTTA, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza
impugnata.
Data Udienza: 21/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, adottata de plano, il Tribunale di Potenza, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di Vincenzo
Sangregorio, volta all’applicazione della disciplina del reato continuato in
relazione a tre distinte sentenze di condanna pronunciate a suo carico, dopo aver
escluso che nella specie ricorresse l’identità di disegno criminoso.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 81 cod. pen. ed il vizio di
motivazione in ordine alla valutazione come sopra operata.
Il secondo motivo lamenta la nullità del procedimento e della decisione, in
relazione alla mancata instaurazione del contraddittorio, a norma dell’art. 666,
commi 3 e 4, cod. proc. pen.
3.
Il secondo motivo, dal carattere logicamente prioritario, è
manifestamente fondato.
In materia di procedimenti di esecuzione le disposizioni di cui all’art. 666
commi 3, 4 e 5 cod. proc. pen. – relative all’avviso della data di udienza alle
parti ed ai difensori, alla presenza necessaria di questi ultimi e del pubblico
ministero ed all’assunzione delle prove in contraddittorio – hanno la precipua
funzione di regolare la forma di tutti siffatti procedimenti, a meno che non sia
specificatamente previsto la procedura
de plano
(Sez. 1, n. 3637 del
18/07/1994, Cipriano, Rv. 200047); conseguentemente, nel procedimento per il
riconoscimento del concorso formale o del reato continuato di cui all’art. 671
cod. proc. pen., esse sono di dovuta applicazione ed è causa di nullità assoluta
del relativo provvedimento terminale la loro inosservanza (Sez. 1, n. 12304 del
26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475; Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, Mastrillo,
Rv. 242894; Sez. 1, n. 44859 del 05/11/2008, Caci, Rv. 242196), nella specie
verificatasi.
Previo assorbimento del primo motivo, l’ordinanza impugnata deve essere
pertanto annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di
Potenza perché proceda, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013),
assicurando il contraddittorio camerate.
2
2. Ricorre per cassazione il difensore del condannato, mediante due motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Potenza per l’ulteriore corso.
Così deciso il 21/03/2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Franc sco Cenpfanti
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