Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20198 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20198 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HUSSIEN ABSS HAMYAR nato il 03/12/1988

avverso l’ordinanza del 13/07/2017 del TRIBUNALE di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod.
proc. pen., con l’ordinanza impugnata confermava la misura della custodia
cautelare in carcere, applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 1 giugno
2017, nei confronti di Hussien Abss Hamyar, in relazione al delitto di apologia di
reato, aggravata ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 414 cod. pen.
(l’apologia essendo stata realizzata anche con mezzi informatici e riguardando

Secondo il costrutto accusatorio, nella parte recepita dal collegio del riesame,
l’indagato aveva condiviso, tramite un profilo Facebook allo stesso riconducibile
(anche se registrato sotto altro nome), visualizzato alla data del 17 maggio 2017
da 8.419 utenti, un video, recante sullo sfondo immagini riferibili a combattenti
dell’associazione terroristica internazionale denominata Stato islamico, e relativo
alla predica di un Imam che enfatizzava le parole del profeta Maometto ed elogiava
i martiri ed il martirio; ed inoltre, all’interno della moschea di Crotone, di cui si
vantava di avere il controllo, aveva ripetutamente esaltato (in presenza dell’Imam
e dei fedeli in ascolto) lo Stato islamico e il Califfato promuovendo la lotta armata;
condotte che, per il contenuto intrinseco, le circostanze di fatto e la condizione
personale dell’indagato, sarebbero tali da determinare il rischio conweto che gli
interlocutori commettano reati lesivi di interessi omologhi a quelli dei crimini
esaltati.

2. La gravità indiziarla (unico profilo a venire in rilievo in questa sede) era
integrata, per il Tribunale, dal contenuto del «post» su Facebook e, quanto alla
condotta in moschea, da una duplice captazione audio-video del 20 marzo 2017,
effettuata presso l’alloggio dell’indagato sito nello SPRAR (Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati) di Crotone, nella quale il medesimo, interloquendo
con persone ivi presenti, o telematicamente collegate da remoto, riferiva le
circostanze oggetto di contestazione.
Il Tribunale, dopo aver escluso che tali affermazioni fossero frutto di
fantasticheria o vanteria (anche alla luce della frequentazione assidua della
moschea da parte dell’indagato), ravvisava nei fatti sopra indicati gli estremi della
condotta apologetica punibile, anche sotto il profilo della sua concreta potenzialità
offensiva.
Lo stesso giudice notava che i fatti medesimi (a differenza di altri, pur
originariamente contestati) erano stati commessi «pubblicamente», ed era
pertanto integrata la relativa condizione obiettiva di punibilità, di natura intrinseca,

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delitti di terrorismo).

bastando rispetto ad essa (in base ad un’interpretazione costituzionalmente
orientata) la rimproverabilità a titolo di colpa.

3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, sulla base
di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e), cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 414 cod. pen., nonché la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sul punto della

Il Tribunale sarebbe entrato in contraddizione, sostenendo, da un lato, che la
pubblicità sia nota modale della condotta, ed escludendo poi che tale aspetto
debba essere investito dal dolo.
Non si tratterebbe affatto di requisito intrinseco, ed errato sarebbe (per
argomentare in tal senso) il riferimento analogico all’art. 115 cod. pen.
La punibilità sussisterebbe invece prescindendo dal fatto se la condizione
fosse o meno voluta dall’agente, la cui condotta sarebbe però incriminabile solo se
alla sua valenza comunicativa si accompagnasse l’esternazione pubblica; ed il
Tribunale di fatto negherebbe ciò nel momento in cui riterrebbe la condizione mera
qualità della condotta, anziché modalità della condotta, e nel momento in cui
ricondurrebbe la pubblicità a mero aggravamento del reato quale condizione
intrinseca.
3.2. Il secondo motivo denuncia – in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)
ed e), cod. proc. pen. – la violazione degli artt. 414 cod. pen. e 273 cod. proc.
pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, sul punto dei gravi indizi di colpevolezza.
Sarebbe contraddittorio il ragionamento del Tribunale, lì ove esso da un lato
correttamente postula come necessaria per l’incriminazione la pubblicità della
condotta apologetica, escludendo quindi la punibilità delle condotte poste in essere
privatamente; e dall’altro ritiene la sussistenza della gravità indiziaria, per le
condotte in moschea, da intercettazioni aventi ad oggetto conversazioni private
dall’indagato.
In ogni caso, la gravità indiziaria sarebbe stata ritenuta sufficiente sulla sola
osservazione della provenienza dall’indagato delle affermazioni «confessorie», che
sarebbe indizio isolato, come tale non rispondente al paradigma normativo della
gravità, precisione e concordanza.
3.3. Il terzo motivo denuncia – in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e), cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 414 cod. pen., nonché la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sul punto concernente
l’offensività in concreto della condotta addebitata.

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condizione obiettiva di punibilità.

Il collegio del riesame si sarebbe limitato a motivare sull’idoneità del mezzo,
e sulla consapevolezza dell’indagato circa la potenzialità diffusiva della
comunicazione, astenendosi dal motivare sulla sussistenza dei requisiti ulteriori di
questa; se essa sia cioè tale, sulla base del contenuto intrinseco, della condizione
personale dell’agente e delle circostanze di fatto, da determinare il rischio effettivo
della commissione di altrui reati, aspetti sui quali il Tribunale non direbbe nulla di
concreto.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Esso, sorretto da passaggi argomentativi in più parti involuti e di non agevole
comprensione, addita una serie di presunte contraddizioni logiche del
ragionamento del Tribunale, per giungere però a sostenere che il requisito della
pubblicità della condotta, stabilito dall’art. 414 cod. pen., non abbia «nulla a che
vedere» con l’elemento psicologico, che potrebbe sussistere «a prescindere».
Il Tribunale, pur aderendo all’opzione ermeneutica, riflessa da risalenti
pronunce di questa Corte, che configurano l’anzidetto requisito come condizione
obiettiva di punibilità (Sez. 1, n. 13541 del 11/06/1986, Nastri, Rv. 174485; Sez.
1, n. 4519 del 14/12/1973, dep. 1974, Zanche, Rv. 127285), aveva purtuttavía
interpretato la fattispecie, in chiave costituzionalmente orientata, nel senso che,
ai finì dell’integrazione del reato dal lato soggettivo, il verificarsi della condizione
fosse almeno prevedibile e prevenibile da parte dell’agente.
Il motivo, accreditando in definitiva una tesi per costui meno favorevole, non
è sorretto da alcun concreto interesse.
In ogni caso, la questione assume un rilievo meramente astratto, perché la
condotta contestata è avvenuta all’interno di luogo di culto aperto al pubblico, alla
presenza dei fedeli di religione musulmana, ovvero tramite l’uso consapevole di
un soda! media. Tali elementi formavano indubitabilmente oggetto del dolo
apologetico, né il ricorrente fa questione alcuna sul punto; sicché non è neppure
necessario che il Collegio prenda specifica posizione sul tema della natura giuridica
(elemento costitutivo del reato o condizione di punibilità) in seno alle fattispecie
di cui all’art. 414 cod. pen.

2. Manifestamente infondato risulta, altresì, il secondo motivo.
Nulla di illogico vi è, in tutta evidenza, nel sostenere che le condotte
apologetiche punibili siano soltanto quelle che avvengono «pubblicamente» (ossia
nei luoghi e secondo le modalità indicate nell’art. 266 cod. pen.), e nel trarre
parimenti il convincimento, con riferimento al caso concreto, dell’avvenuta

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CONSIDERATO IN DIRITTO

realizzazione di condotte così conformate sulla base di successive e distinte
conversazioni private, ritualmente intercettate ed idoneamente rivelatrici dei
comportamenti antecedenti.
Quanto alla valenza indiziaria di tali conversazioni, basti qui il richiamo al
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo ribadito da
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714), per cui le dichiarazioni
auto/etero-accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione
regolarmente autorizzate, hanno piena attitudine dimostrativa e – pur dovendo

mancato di fare nel caso di specie – non necessitano degli elementi di
corroborazione previsti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

3. Infondato deve infine giudicarsi il terzo motivo.
Il delitto previsto dall’art. 414 cod. pen. è reato di pericolo concreto, e
l’esaltazione di un fatto di reato, o del suo autore, finalizzata a spronare altri
all’imitazione, risulta punibile se, per le sue modalità, essa integri un
comportamento realmente idoneo a suscitare la commissione di delitti; trattasi di
un accertamento riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità
se correttamente motivato (Sez. 1, n. 47489 del 06/10/2015, Halili, Rv. 265264;
Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253101; Sez. 1, n. 26907 del
05/06/2001, Vencato, Rv. 219888).
A tale ragionato accertamento il Tribunale non si è sottratto, avendo
l’ordinanza impugnata desunto la concreta offensività della condotta, con
argomentazione non illogica, dal contesto in cui essa si era radicata, dalla platea
dei suoi destinatari, dalla forza persuasiva del messaggio trasmesso e
dall’interesse correlativamente suscitato, così adeguatamente illustrandone

tanto in rapporto alla propaganda via soda! network, che a quella di tipo
tradizionale in moschea – la rilevanza apologetica.

4. Segue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà l’adempimento di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.

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essere attentamente interpretate e valutate, come il giudice del riesame non ha

trasmessa copia ex art. 23
n. l ter L. 8-8-95 n. 332
P.Q.M•

Roma, lì

81ÀG 2018
.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.

Così deciso 1’08/02/2018

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