Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20197 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20197 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LUCA VINCENZO nato il 06/07/1977 a GAETA

avverso l’ordinanza del 04/09/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avvocato FRANCESCO LIGUORI, che si è riportato ai motivi di
ricorso.

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli – giudicando, in sede di rinvio dalla Corte di
cassazione, nel procedimento di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., a
carico di Vincenzo De Luca, sottoposto alla misura cautelare della custodia in
carcere in relazione al delitto di partecipazione, dall’aprile 2013 e con condotta
perdurante, ad associazione di stampo mafioso (clan camorristico Bidognetti) –

2. Il giudice del rinvio ricordava che, nell’ordinanza successivamente annullata
da questa Corte, i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti dalle
dichiarazioni, reputate convergenti, dei collaboratori di giustizia Umberto Venosa
ed Attilio Pellegrino, che avevano dato conto del passaggio dell’indagato, alla data
suindicata, nella fazione «bidognettiana» del clan dei casalesi; dichiarazioni
riscontrate dal fermo disposto nei suoi confronti nell’agosto 2013 per estorsione,
commessa in concorso con lo stesso Venosa ed altro correo, per il quale aveva
riportato condanna in primo ed in secondo grado.
Senonché la sentenza di legittimità aveva censurato l’operata valutazione di
convergenza del narrato dei due collaboratori. Avendo la difesa obiettato che

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Pellegrino potesse aver avuto contatti con De Luca solo nel 2012, non era possibile
replicare, come si era fatto da parte del Tribunale, che si trattasse di una
trascurabile confusione di data; tale aspetto poteva viceversa implicare la logica N:
incompatibilità delle dichiarazioni di lui con quelle dell’altro collaboratore (in ordine
al periodo in cui l’indagato avrebbe affiancato quest’ultimo nell’ambito del clan
Bidognetti) e, ove riscontrato, era in grado di minare la loro interazione indiziaria.
Era dunque compito del giudice del rinvio farsi carico dell’obiezione difensiva,
spiegando perché le dichiarazioni di Pellegrino, anche una volta rettificate,
potessero saldarsi con quelle di Venosa; come pure eventualmente confutare
l’ulteriore rilievo difensivo sull’inidoneità dei fatti estorsivi oggetto del separato
procedimento a fungere da riscontro esterno, precisando tra l’altro l’epoca di
risalenza dei fatti medesimi.

3. Nel dare seguito al mandato così ricevuto, il collegio del riesame riteneva
di essere titolato a rivalutare nei suo complesso l’intero materiale investigativo,
inclusi gli elementi pur già presenti in atti ma trascurati dalla prima decisione.
In quest’ottica, il Tribunale valorizzava le dichiarazioni dell’ulteriore
collaboratore Pietro Paolo Venosa, cugino di Umberto Venosa, il quale,
riscontrando perfettamente il racconto di quest’ultimo, aveva riferito del passaggio
di De Luca dalla fazione Schiavone a quella Bidognetti nel febbraio-marzo 2013

confermava la misura medesima.

N

(data sostanzialmente congruente con l’ipotesi accusatoria); circostanza che tale
ultimo collaboratore conosceva per scienza diretta, avendo personalmente
partecipato ad una coeva riunione di camorra, tenutasi a Casal di Principe alla
presenza di De Luca, avente ad oggetto il sostentamento dei detenuti sottoposti
al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
Di tale incontro aveva parlato anche Umberto Venosa, de relato dal cugino,
onde anche l’attendibilità del narrato di quest’ultimo.
La vicenda estorsiva di riferimento si era invece protratta almeno sino al luglio

appartenenza del ricorrente alla fazione capeggiata da Bidognetti, servendo da
convincente ulteriore riscontro (individualizzante) alle dichiarazioni di Umberto
Venosa, che aveva riferito proprio dell’impegno di De Luca in quel settore criminale
a seguito della mutata appartenenza camorristica.
Quanto a Pellegrino, la circostanza che questi fosse entrato in contatto con
De Luca nell’anno 2012, non oltre il mese di aprile, non escludeva affatto che egli,
collaboratore certamente attendibile, potesse aver avuto aliunde notizia (durante
la detenzione o successivamente) della mutata affiliazione, trattandosi di fatto
rilevante nel quadro degli equilibri malavitosi, della cui esistenza, sulla scorta delle
emergenze investigative, non era lecito dubitare. Il fatto che Pellegrino non avesse
indicato la fonte di conoscenza non valeva, in difetto di esplicito interpello sul
punto, a rendere inutilizzabile la dichiarazione; e su ciò si sarebbe potuto
approfondire in giudizio.
Il quadro di gravità indiziaria rimaneva comunque fermo, per le considerazioni
svolte, anche a prescindere da Pellegrino.

4. Ricorre nuovamente per cassazione l’indagato, tramite il difensore di
fiducia, sulla base di tre motivi.
4.1. Il primo motivo denuncia – in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e), cod. proc. pen. – la violazione degli artt. 311 e 627 cod. proc. pen, nonché il
conseguente vizio di motivazione.
In sede di rinvio sarebbe stata affatto preclusa la rivalutazione del materiale
investigativo anteatto, per trarne elementi indiziari a carico non considerati nella
originaria decisione.
Una tale ricostruzione sarebbe incompatibile con la fisionomia del giudizio di
rinvio, che sarebbe vincolato al thema decidendum devoluto dal Supremo collegio,
ed in contrasto con la particolare celerità del procedimento di riesame, che, alla
luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, caratterizzerebbe ora
anche il suo grado di rinvio.

3

\

2013, e dunque rientrava a pieno titolo nell’arco temporale di contestata

4.2. Il secondo motivo denuncia – in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)
ed e), cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., nonché il
conseguente vizio di motivazione.
Nell’assumere nel compendio indiziario le dichiarazioni di Pietro Paolo
Venosta, il giudice del rinvio avrebbero- omesso ogni valutazione sulla sua
attendibilità.
Non a caso, in sede di originario riesame, il collegio che ne era investito non
aveva fatto affidamento su di lui; agli albori della collaborazione questi aveva

del suo clan, che lo ritenevano un potenziale «pentito», sicché sarebbe del tutto
inverosimile che egli possa aver partecipato al preteso summit del 2013,
circostanza inventata di sana pianta.
4.3. Il terzo motivo denuncia – in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e), cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., norché il vizio
conseguente di motivazione.
Una volta espunto il materiale non valutabile (la fonte Pietro Paolo Venosa),
e cassato in superiore sede (in modo non rimediabile né recuperabile) l’utile
apporto di Pellegrino, la misura poggerebbe sulle sole dichiarazioni di Umberto
Venosa, prive di riscontri esterni individualizzanti.
Pellegrino non sarebbe in ogni caso attendibile, perché egli aveva – in origine
– dichiarato di aver appreso direttamente da De Luca del suo passaggio al clan
Bidognetti (e questo, si ribadisce, non può essere vero); mentre la precedente
condanna dell’accusato per un episodio singolo, in concorso con il pentito che lo
chiama in causa, non potrebbe giammai integrare il riscontro suddettc.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendo essere in
questa sede ribadito l’esatto principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte
(Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 5, n. 42814 del
19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande
Aracri, Rv. 259811; Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490; Sez.
5, n. 34016 del 22/06/2010; Gambino, Rv. 248413), secondo cui, a seguito di
annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere
un nuovo completo esame del materiale probatorio, o (in sede cautelare)
indiziario, con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato
annullato, con il solo limite consistente nel non ripetere il percorso logico già
censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti

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reiteratamente chiarito di essere stato da ultimo messo in disparte dagli uomini

dalle emergenze processuali e di apprezzarne il significato e il valore alla luce dei
dati indiziari e probatori.
Salvo dunque l’onere di adeguata motivazione in ordine ai punti tornati al suo
esame, non viola l’obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente, di cui all’art.
627, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per
vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità, o se
del caso di gravità indiziaria, sulla scorta di un percorso argomentativo in parte
diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità

20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864).
E’ evidente che l’ambito della rivalutazione, in tal modo consentita al giudice
di rinvio, non refluisce, in sede di riesame cautelare, sui tempi di essa, che dovrà
rigorosamente intervenire – pena l’inefficacia dell’originaria misura – nei termini
stabiliti dall’art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen. (dieci giorni dalla nuova

ricezione degli atti per la pronuncia del dispositivo, e trenta giorni, improrogabili
come chiarito da Sez. U, n. 47970 del 20/07/2017, Rezmuves, Rv. 270953, per il
successivo deposito della motivazione); rilievo che esclude ogni possibile
compromissione delle esigenze di celerità indubbiamente sottese al procedimento
incidentale de libertate.
Sfugge palesemente a censura, dunque, l’ordinanza impugnata, nella parte in
cui quest’ultima, adottata nei tempi prescritti, è giunta a confermare la misura
custodiale alla luce di un quadro indiziario rivalutato e più ampio rispetto a quello
originariamente considerato, posto che ad essa neppure si addebita,

E

comunque

non si può rimproverare, di non aver approfondito i temi d’indagine che erano stati
devoluti da questa Corte.

2.

Alla valutazione di complessiva attendibilità delle dichiarazioni del

collaboratore Pietro Paolo Venosa, cui l’ordinanza stessa motivatamente perviene,
e che costituisce tipico giudizio di merito, la difesa contrappone argomenti di
analogo profilo, che non possono essere, in quanto tali, apprezzati dalla Corte di
legittimità (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623), onde la
manifesta infondatezza anche del secondo motivo.

3. Infondato deve infine giudicarsi il terzo motivo.
In ordine all’attendibilità intrinseca, in sé, delle dichiarazioni accusatorie già
utilizzate nella originaria ordinanza di riesame, tra cui quelle di Pellegrino, si
registra ormai in questo procedimento il giudicato interno, a seguito della reiezione
del primo motivo del ricorso per cassazione già interposto.

5

(Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, Liverani, Rv. 271696; Sez. 4, n.

In ordine alla convergenza dei narrati, il Tribunale del riesame ha
plausibilmente rilevato come Pellegrino potesse aver avuto notizia del passaggio
di De Luca al clan Bidognetti anche indipendentemente dalle confidenze di lui, non
avendo il collaboratore indicato la fonte di conoscenza delle sue informazioni, e
meramente assertiva, allo stato, è la contraria affermazione contenuta, su
quest’ultimo punto, in ricorso; e ha lo stesso giudice chiarito come la duplice
estorsione, aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla I. n. 203 del 1991,
per cui De Luca ha riportato condanna in primo e secondo grado, sia coeva alla

La valutazione conclusiva di gravità indiziaria, venendo quest’ultimo elemento
a riscontrare tre chiamate in reità attendibilmente riconoscibili come convergenti,
appare conseguentemente ineccepibile.

4. Segue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sènsi dell’art.
616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà l’adempimento di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso 1’08/02/2018

sua affiliazione al clan anzidetto, valendo logicamente a corroborarla.

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