Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20195 del 16/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20195 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOTTURA STEFANO nato il 10/02/1974 a VARESE

avverso l’ordinanza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Gianluigi PRATOLA che ha concluso per
l’inammissibilità.

Data Udienza: 16/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Ancona, in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata
nell’interesse di Stefano BOTTURA volta a ottenere la declaratoria di estinzione
per prescrizione dei reati giudicati con la sentenza della Corte d’appello di Milano
del 20 marzo 2012, irrevocabile il 14 aprile 201, ritenendo coperta dal giudicato

irrevocabilità della decisione.

2. Ricorre Stefano BOTTURA, personalmente, che chiede di annullare il
provvedimento impugnato perché emesso senza avere fissato udienza camerale
e senza avviso all’interessato e al difensore, insistendo nella richiesta di
declaratoria di estinzione dei reati, eccependo la nullità delle notificazioni del
giudizio di merito e l’erronea declaratoria di contumacia, denunciando, infine,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 175 cod. proc. pen., nella parte in cui non
consente la remissione in termini nel caso indicato.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.
3.1. Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’inammissibilità con procedura
de plano, ai sensi dell’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., sicché non era
affatto prevista la fissazione di alcuna udienza camerale.
3.2. Il procedimento semplificato e senza contraddittorio era giustificato
dalla palese infondatezza della richiesta di estinzione del reato per prescrizione
maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza irrevocabile perché,
come correttamente evidenziato dal giudice dell’esecuzione, la richiesta di
declaratoria di estinzione dei reati, oltre a essere del tutto immotivata, risulta in
contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex
multiis: Sez. 1, Sentenza n. 7164 del 21/12/2015,dnp. Fioravanti, Rv. 266612).
In disparte la rilevata inammissibilità del ricorso, deve essere evidenziato
che la dedotta prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della
sentenza divenuta irrevocabile è inammissibile, perché,_ l’eventuale errore in cui
sia incorso il giudice di merito, doveva essere dedotto con i mezzi
d’impugnazione, restando coperta dal giudicato formatosi.
3.3. La questione concernente la dichiarazione di contumacia è inammissibile
perché non dedotta nell’incidente di esecuzione e perciò esclusa dal devolutum.
3.4. Anche la proposta questione di incostituzionalità dell’art. 175 cod. proc.
pen. è inammissibile perché posta in termini generici e perciò manifestamente
2

l’eventuale estinzione del reato per decorso del termine in data anteriore alla

infondati, venendo unicamente denunciata la incostituzionalità della disposizione
senza indicazione della rilevanza e dei parametri violati.
3.5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa

versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 16 gennaio 2018.

igliere este 47re

Il Presidente
Angela Tardio

di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al

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